CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 24656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 18/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello del pubblico ministero e confermava l'ordinanza emessa dal Giudic:e per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 30/09/2020, con cui era stata rigettata la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riferimento all'imputazione provvisoria per i reati di falso ideologico in atti fidefacenti, di cui ai capi 31 e 32 dell'incolpazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'omesso esame delle memorie difensive e della consulenza tecnica di parte, con annessa documentazione, con conseguente violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e violazione del contraddittorio, oltre che con conseguente carenza di motivazione. 3. Rigettata l'istanza di trattazione orale del procedimento, in quanto tardivamente trasmessa, in data 04/04/2022 è stata inviata memoria di replica nell'interesse del ricorrente, a sostegno della sussistenza dell'interesse a ricorrere. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va preliminarmente chiarito che la richiesta del pubblico ministero, avente ad oggetto l'applicazione della misura cautelare degli arresti donniciliari al Miccoli, in riferimento ai delitti di cui all'imputazione provvisoria, era stata rigettata dal Giudice per le indagini preliminari per carenza del compendio indiziario. Il Tribunale del riesame, adito a seguito di appello del pubblico ministero, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione a tutte le imputazioni provvisorie, escludendo, tuttavia, le esigenze cautelari. Il ricorso del Manna, tuttavia, risulta privo di interesse - corre condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - per l'assenza di ogni pregiudizio verificatosi nei confronti del ricorrente. Già la Sez. 1, n. 4375 del 22/10/1993, dep, 19/01/1994, P.M. e Placanica, Rv. 197036, aveva affermato tale principio - in riferimento ad ordinanza del Tribunale che aveva confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione delle misure coercitive degli arresti domiciliari e del divieto di espatrio, giustificando il diniego in riferimento alle esigenze cautelari di cui zill'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. - ribadito, in seguito, da ulteriori approdi di questa Corte (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277331). In particolare, sul punto, va ricordata Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep.13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282534, secondo cui "Non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, gli arresti domicilian) per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente." Detta pronuncia, in motivazione, con argomentazioni che il Collegio condivide integralmente, ha rilevato come la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserito nel tessuto c:odicistico dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; tale disposizione imponeva al pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., a meno che non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Ne discende, quindi, che nessun effetto, vincolante e limital:ivo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti, può essere prodotto sul processo principale dalla pronuncia resa dalla Corte di legittimità in relazione al compendio indiziario, poiché tale effetto non è previsto affatto dalla vigente legge processuale. Qualora, infatti, nell'incidente cautelare in sede di legittimità, venga resa una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione - ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - vincola unicamente il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio, e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo (Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; nonché Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021, Vendola, n.m.; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 20/05/2019, Ammendola, Rv. 276527; Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, S., Rv. 256170). Tale approdo, peraltro, risulta del tutto coerente con quanto affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui "In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato." (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 01/03/2011, Testini, Rv. 249002). Ne consegue che, nel caso in esame, alcun interesse può essere ravvisato di cui il ricorrente sia portatore, posto che la stessa deduzione difensiva in tema di "giudicato cautelare" appare non conferente, non potendo certamente tale approdo decisionale rivestire alcuna efficacia preclusiva né determinante in riferimento ad un giudizio abbreviato, peraltro meramente ipotetico. Più volte le Sezioni unite (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235908; Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359; Sez. I, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. U, n., n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213; Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195354) hanno ribadito, infatti, che rispetto alle ordinanze in materia cautelare, all'esito del procedimento di impugnazione, si forma una preclusione processuale, anche se di portata più modesta di quella relativa alla cosa giudicata, in quanto limitata allo stato degli atti, che copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, sicché una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa con efficacia preclusiva non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. Tale approdo, tuttavia, delinea, come si evince dalla stessa indicazione terminologica, una preclusione che investe, concettualmente, la sola fase cautelare, con valenza, quindi, limitata a detta frazione sub-procedimentale, ma del tutto inidoneo a rivestire alcun rilievo determinante sulla fase di giudizio di merito, a prescindere dalla modalità di celebrazione dello stesso con rito dibattimentale o con rito speciale. Nessun effetto vincolante, quindi, può esplicare sul percorso decisionale del processo di merito l'esito del procedimento cautelare, ivi incluso il provvedimento adottato dalla Cassazione,, non rinvenendosi nel sistema processuale alcuna disposizione a sostegno della prospettazione difensiva, che si basa su una non condivisibile ricostruzione delle sfere di operatività tra l'incidente cautelare ed il giudizio principale, connotati da reciproca autonomia normativa e funzionale. Ciò, peraltro, non si traduce in una radicale incomunicabilità tra i giudizi, ma in senso unidirezionale ed inverso a quanto sostenuto in ricorso, atteso che, in caso di sentenza di condanna, anche non irrevocabile, il giudice della cautela è esonerato dalla ulteriore verifica della gravità indiziaria, poichè, "ove intervenga una decisione che contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza", in tale situazione "potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative avverso i provvedimenti de libertate" (Corte costituzionale, sentenza 15 marzo 1996, n. 71).Si tratta, all'evidenza, di una incidenza in senso del tutto opposta a quella prospettata dalla difesa, atteso che, sul piano della rilevanza probatoria, il ragionamento valutativo da parte del giudice di merito deve essere condotto in totale libertà cognitiva, anche rispetto agli approdi del "giudicato cautelare", che non rappresenta in alcun modo una acquisizione privilegiata rispetto alla fisiologica evoluzione del processo di merito, il cui materiale probatorio non solo non necessariamente coincide con quello esaminato in sede cautelare, ma, soprattutto, deve essere vagliato non nell'ottica della gravità indiziaria, bensì attraverso la diversa lente della sussistenza di un compendio probatorio che consenta una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Dall'inammissibilità del ricorso discende, pertanto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa