Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 31325/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 27272-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 3234/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • n. r.g z 1001., [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivo resistiti con controricorso dalle parti intimate.

CONSIDERATO che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con il quale dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo. che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); ceti( ck -e.-YA"e , 55, ' ...ae-.1.- ,..e.-4.,-z-G. , --titut. 4,..

L:„L,C, t‘.,A.,t eCo (-C,>1., 14(17 M. i, 2W-5 ii5)i che l'adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle • ì spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 27 maggio 2021.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 03 N OV 2021 [OSCURATO:PERSONA] • E •..trio [OSCURATO:PERSONA]!, rresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27272-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 3234/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. • n. r.g z 1001., [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivo resistiti con controricorso dalle parti intimate. CONSIDERATO che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con il quale dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo. che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); ceti( ck -e.-YA"e , 55, ' ...ae-.1.- ,..e.-4.,-z-G. , --titut. 4,.. L:„L,C, t‘.,A.,t eCo (-C,>1., 14(17 M. i, 2W-5 ii5)i che l'adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle • ì spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 27 maggio 2021.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] oggi, 03 N OV 2021 [OSCURATO:PERSONA] • E •..trio [OSCURATO:PERSONA]!, rresi