CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 08137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 15730- 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentatie difesi -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pal. 2 -intimati - Ric. 2019 n. 15730 sez. S2 -ud. 11-3-2025 - 2 - avverso la sentenza n. 131/2019della CORTE D'APPELLO di MESSINA , pubblicatail 26/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che il ricorso non risulta notificato ai singoli condomini del CondominioCappuccini ed. 2, già parti del giudizio di merito e, in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] ved. D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che il contraddittorio nei loro confronti deve necessariamente essere integrato per essere controverso un diritt o dei singoli condòmini sulle parti comuni(cfr. Cass. Sez. 2, n. 16934 del 14/06/2023); - rilevato che alla condomina [OSCURATO:PERSONA] la notifica risulta effettuata dal difensore di parte ricorrente presso sé stesso, in quanto difensore dell’intimata nel giudizio di appello e che pertanto, per sopravvenuta incompatibilità del difensore, deve essere disposta la rinnovazione di questa notifica presso la parte personalmente (cfr.Sez. 2, n. 2408 del 20/02/2012); P.Q.M. La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] ved. D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè la rinnovazione della notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sua residenza, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza. Ric. 2019 n. 15730 sez. S2 -ud. 11-3-2025 - 3 - Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civi