CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39959/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ristretto nella Casa circondariale di Tolmezzo, avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha dato per dimostrato ciò che si chiedeva di dimostrare e cioè che le condotte di disobbedienza o di semplice rifiuto avessero turbato l'intera collettività carceraria. E non ha illustrato quale fosse il nesso logico tra la privazione di determinati beni all'interno della cella e la tutela dell'ordine. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale, con apprezzamento discrezionale, ha adeguatamente argomentato come le condotte di impedimento delle quotidiani attività di battitura, di reiterato rifiuto di rientrare nel Reparto di appartenenza una volta espiata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, il rifiuto di rientrare nella camera di pernottamento al termine della fruizione dei passeggi e le aggressioni e minacce in danno delle personale di polizia penitenziaria siano idonee a turbare, ed effettivamente abbiano turbato, l'ordine dell'Istituto. Non si tratta di affermazione assertiva ma di giudizio congruamente tratto dalla considerazione di condotte compiutamente accertate e non contestate. Quanto alla decisione di non restituzione dei beni di cui l'interessato è stato privato si osserva che essa pone in luce, con logica coerenza, il nesso del provvedimento di apprensione coattiva di oggetti e suppellettili con la finalità di specialprevenzione e quindi la sua attitudine a scoraggiare per il futuro analoghi comportamenti. Le deduzioni di ricorso, a ben vedere, tendono a sollecitare una rivalutazione del materiale preso in esame dal giudice del merito, che è operazione estranea all'ambito del sindacato di legittimità. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settemb