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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 21521/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 507-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in RIMINI, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 202, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2147 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese relative al valore imponibile di un immobile dalla stessa acquistato ed afferenti all'anno di imposta 2011, quale conseguenza di un maggior valore O.M.I. del cespite compravenduto rispetto al prezzo emergente dall'atto di acquisto; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Forlì che, con sentenza n. 391/2015, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2147, depositata il 17.9.2018, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) che l'Amministrazione finanziaria non avesse enunciato il criterio astratto in base al quale era pervenuta alla diversa determinazione del valore del bene negoziato, in modo da consentire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, (b) essendosi l'Ufficio limitato a presumere che le somme prelevate dal conto corrente bancario della TASSINARI, per la parte non giustificata, potessero riferirsi a maggiori somme versate al venditore senza, tuttavia, ancorare tale conclusione a qualche elemento di certezza, (c) ricorrendo, piuttosto, quale unico riscontro della ripresa, alla valutazione O.M.I. - costituente, al contrario, un mero strumento di ausilio per l'esercizio della potestà valutativa.

Osservò, inoltre, la C.T.R. che, (d) in relazione ai prelevamenti per un importo corrispondente ad € 41.900,00, considerato non giustificato dall'AGENziA, la contribuente aveva al contrario fornito un'autodichiarazione delle due figlie, a giustificazione di prelievi Ric. 2020 n. 507 sez.

Seste civile - T - ud. 10-05-2022 -2- effettuati in favore di ciascuna di esse per C 10.000,00 ciascuna, mentre (e) il residuo era stato giustificato dalla documentazione bancaria incrociata; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]' che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla

I. n. 136 del 2018; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l'art. 32, I comma, n. 2) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in una con l'art. 2697, le II comma, c.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che: 1) la rettifica del valore imponibile dell'atto di compravendita registrato non potesse ritrarre sufficiente fondamento dagli elementi addotti dall'Amministrazione; 2) i prelevamenti registrati sui conti intestati alla contribuente fossero stati giustificati da quest'ultima; che il motivo è fondato; che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 507 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6- 5, 9.5.2017, n. 11270, Rv. 644166-01); che, in particolare, nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della

I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che, tuttavia, non può consistere nei soli valori O.M.I. - i quali rappresentano uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idoneo solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (arg. da Cass., Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707) - che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2155, Rv. 652213-01; Cass., Sez. 5, 16.6.2021, n. 16957, Rv. 661712-01); che il medesimo principio, con orientamento condiviso, è stato applicato anche all'imposta di registro, sempre con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea (Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655, Rv.

Ric. 2020 n. 507 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- 657461-01; Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11439, Rv. 648075 - 02 ); che, dunque, il ruolo delle quotazioni 0.M.I., ai fini dell'accertamento di un maggior valore, è rimasto invariato anche dopo l'introduzione della legge comunitaria citata, continuando le stesse ad avere valore meramente indiziario e ad aver rilievo i criteri richiamati dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986; che, tanto premesso, rileva la Corte che dall'avviso di accertamento, come dalle difese articolate nei precedenti gradi di giudizio (riprodotti, l'uno e le altre, in ricorso ial fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) emerge che (a) l'Ufficio aveva effettivamente supportato le risultanze O.M.I. con un altro elemento di valutazione, rappresentato dalle indagini bancarie, le quali (b) hanno consentito di appurare che, quantomeno una parte dei prelievi in contanti effettuati dalla contribuente in prossimità del rogito ed eccedenti la misura di C 25.000,00 non avrebbe trovato alcuna giustificazione, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento "in nero" di parte del prezzo; che, a tale ultimo riguardo, effettivamente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 1, quintultimo cpv.) )i-- (impugnata f emerge che "la contribuente ha giustificato gran parte delle somme ritenut[e] dall'ufficio presuntivamente acquisto...": sicché i valori O.M.I. non appaiono l'"unico elemento generico portato dall'Ufficio a proprio favore" (cfr. motivazione, p. 2, penultimo cpv.), essendo l'avviso di accertamento ulteriormente corroborato da questa differenza di prelevamenti rimasta indimostrata; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e Ric. 2020 n. 507 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 507-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, clom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in RIMINI, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 202, presso lo studio del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2147 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese relative al valore imponibile di un immobile dalla stessa acquistato ed afferenti all'anno di imposta 2011, quale conseguenza di un maggior valore O.M.I. del cespite compravenduto rispetto al prezzo emergente dall'atto di acquisto; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Forlì che, con sentenza n. 391/2015, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2147, depositata il 17.9.2018, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - (a) che l'Amministrazione finanziaria non avesse enunciato il criterio astratto in base al quale era pervenuta alla diversa determinazione del valore del bene negoziato, in modo da consentire alla contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, (b) essendosi l'Ufficio limitato a presumere che le somme prelevate dal conto corrente bancario della TASSINARI, per la parte non giustificata, potessero riferirsi a maggiori somme versate al venditore senza, tuttavia, ancorare tale conclusione a qualche elemento di certezza, (c) ricorrendo, piuttosto, quale unico riscontro della ripresa, alla valutazione O.M.I. - costituente, al contrario, un mero strumento di ausilio per l'esercizio della potestà valutativa. Osservò, inoltre, la C.T.R. che, (d) in relazione ai prelevamenti per un importo corrispondente ad € 41.900,00, considerato non giustificato dall'AGENziA, la contribuente aveva al contrario fornito un'autodichiarazione delle due figlie, a giustificazione di prelievi Ric. 2020 n. 507 sez. Seste civile - T - ud. 10-05-2022 -2- effettuati in favore di ciascuna di esse per C 10.000,00 ciascuna, mentre (e) il residuo era stato giustificato dalla documentazione bancaria incrociata; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]' che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato in via preliminare che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla I. n. 136 del 2018; che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione/falsa applicazione dell'art. 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l'art. 32, I comma, n. 2) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché in una con l'art. 2697, le II comma, c.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che: 1) la rettifica del valore imponibile dell'atto di compravendita registrato non potesse ritrarre sufficiente fondamento dagli elementi addotti dall'Amministrazione; 2) i prelevamenti registrati sui conti intestati alla contribuente fossero stati giustificati da quest'ultima; che il motivo è fondato; che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'[OSCURATO:PERSONA]. 2020 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass., Sez. 6- 5, 9.5.2017, n. 11270, Rv. 644166-01); che, in particolare, nell'ipotesi di contestazione di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di beni immobili, la reintroduzione, con effetto retroattivo, della presunzione semplice, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della I. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che ha modificato l'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sopprimendo la presunzione legale (relativa) di corrispondenza del prezzo della compravendita al valore normale del bene, introdotta dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv. in I. n. 248 del 2006, non impedisce al giudice tributario di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e di gravità, elemento che, tuttavia, non può consistere nei soli valori O.M.I. - i quali rappresentano uno strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, idoneo solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (arg. da Cass., Sez. 6-5, 21.12.2015, n. 25707) - che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di presumptio de presumpto (Cass., Sez. 5, 25.1.2019, n. 2155, Rv. 652213-01; Cass., Sez. 5, 16.6.2021, n. 16957, Rv. 661712-01); che il medesimo principio, con orientamento condiviso, è stato applicato anche all'imposta di registro, sempre con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell'Unione Europea (Cass., Sez. 5, 2.4.2020, n. 7655, Rv. Ric. 2020 n. 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -4- 657461-01; Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11439, Rv. 648075 - 02 ); che, dunque, il ruolo delle quotazioni 0.M.I., ai fini dell'accertamento di un maggior valore, è rimasto invariato anche dopo l'introduzione della legge comunitaria citata, continuando le stesse ad avere valore meramente indiziario e ad aver rilievo i criteri richiamati dall'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986; che, tanto premesso, rileva la Corte che dall'avviso di accertamento, come dalle difese articolate nei precedenti gradi di giudizio (riprodotti, l'uno e le altre, in ricorso ial fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) emerge che (a) l'Ufficio aveva effettivamente supportato le risultanze O.M.I. con un altro elemento di valutazione, rappresentato dalle indagini bancarie, le quali (b) hanno consentito di appurare che, quantomeno una parte dei prelievi in contanti effettuati dalla contribuente in prossimità del rogito ed eccedenti la misura di C 25.000,00 non avrebbe trovato alcuna giustificazione, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento "in nero" di parte del prezzo; che, a tale ultimo riguardo, effettivamente dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. p. 1, quintultimo cpv.) )i-- (impugnata f emerge che "la contribuente ha giustificato gran parte delle somme ritenut[e] dall'ufficio presuntivamente acquisto...": sicché i valori O.M.I. non appaiono l'"unico elemento generico portato dall'Ufficio a proprio favore" (cfr. motivazione, p. 2, penultimo cpv.), essendo l'avviso di accertamento ulteriormente corroborato da questa differenza di prelevamenti rimasta indimostrata; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e Ric. 2020 n. 507 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -5- rinvio alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. dell'Emilia-Romagna, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente gi
Sentenza Cassazione n. 21521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris