CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/05/2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale di Foggia del 13/02/2018, con riguardo all'affermazione di responsabilità della Tarateta, in relazione al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., e alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione in relazione al delitto di lesioni di cui all'art. 582 cod. pen. Entrambi i reati risultano commessi in data 29/07/2013. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, fondata su dichiarazioni testimoniali caratterizzate da discrasie. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili, dal momento che, in termini peraltro di assoluta genericità, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa„ Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei a I sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2005, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 2. Va, tuttavia, rilevato anche d'ufficio, trattandosi di questione di illegalità della pena, che allo Speranza è stata irrogata una sanzione detentiva, non rientrante nel catalogo delle pene (art. 52, d.lgs. 28/08/2000, n. 274) che possono essere applicate per i reati, come quello del quale si discute, di competenza del giudice di pace (e ciò anche quando tali illeciti siano giudicati da un giudice diverso: art. 63, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000). Poiché, nel frattempo, in data 30/07/2021 (al termine ordinario del 29/01/2021, risultante per effetto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., devono aggiungersi 182 giorni di sospensione per il rinvio dal 02/05/2017 al 07/11/2017), è maturato il termine di prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, nei confronti dello Speranza, per essere il reato estinto per prescrizione, ferma l'inammissibilità del r corso agli effetti civili. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso della Tarateta consegue ex art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Dichiara inannmissbile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore