CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ha ridotto la pena inflitta ad anni 2 mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di un unico motivo con cui lamenta l'illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo proposto non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, ed è, pertanto, insindacabile nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo, ha pertinentemente osservato che non erano rilevabili elementi positivi e che comunque era ostativa al riconoscimento del beneficio la personalità negativa dell'imputato, il quale non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 09 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] n':nr'el