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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 07843/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,o(7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, deduce l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, da sussumere nell'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 giugno 2025 dal Giudice del Tribunale di Enna, con cui gli è stata applicata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 25) e 110, 391-ter cod. pen. (capo 26).

Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata la qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell'ambito applicativo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive, dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che - come nel caso di specie - denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,o(7 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori di fiducia, deduce l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie, da sussumere nell'alveo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 10 giugno 2025 dal Giudice del Tribunale di Enna, con cui gli è stata applicata la pena di anni due, mesi nove di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 25) e 110, 391-ter cod. pen. (capo 26). Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata la qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell'ambito applicativo di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive, dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che - come nel caso di specie - denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023). Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 gennaio
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