Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19781/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36916‒2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: Tributi‒ società non operativa avverso la sentenza n. 3636/04/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 30/04/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. I n controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso del credito IVA che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avanzato con riferimento all’anno d’imposta 2007 e che l’Agenzia delle entrate aveva rigettato sul presupposto che la predetta società contribuente non fosse operativa stante l’intervenuto sequestro penale dell’area P.I.P. del Comune di Pagani nel quale era ricompreso il lotto alla medesima assegnato perla realizzazione di un immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall ’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, seppure il sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria penale era «oggettivamente, a prescindere dalla riconducibilità soggettiva della condotta oggetto dell’impugnazione, situazione tale da giustificare il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito nella misura minima prevista», ciononostante doveva estendersi al caso di specie il giudicato formatosi nel giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di diniego di disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994, conclusosi con la sentenza della CTP di Salerno, n. 487 del 22/04/2013, che aveva negato, con efficacia di giudicato, non essendo stata impugnata dalla società contribuente, il diritto di quest’ultima al «riconoscimento della ipotesidi disapplicazione delle norme antielusive».2.

Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replical’intimata con controricorsoe memoria.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, per avere la CTR ritenuto vincolante il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Salerno n. 487 del 22/04/2013, atteso che la statuizione in essa affermata, di coinvolgimento degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’attività antigiuridica sfociata nel sequestro penale dell’area su cui realizzare l’immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, era stata successivamente smentita dall’assoluzione dei predetti amministratori.

2. Va preliminarmente premesso che in relazione alla disciplina delle società non operative questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europeasicché il Collegio ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE sulle questioni sottoposte al vaglio della stessa con l’ordinanza sopra richiamata, in particolare, sulla compatibilità della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 con la direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale disposta da questa Corte con or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 36916‒2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 30, presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto: Tributi‒ società non operativa avverso la sentenza n. 3636/04/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 30/04/2019; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 22/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. I n controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso del credito IVA che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avanzato con riferimento all’anno d’imposta 2007 e che l’Agenzia delle entrate aveva rigettato sul presupposto che la predetta società contribuente non fosse operativa stante l’intervenuto sequestro penale dell’area P.I.P. del Comune di Pagani nel quale era ricompreso il lotto alla medesima assegnato perla realizzazione di un immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dall ’Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che, seppure il sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria penale era «oggettivamente, a prescindere dalla riconducibilità soggettiva della condotta oggetto dell’impugnazione, situazione tale da giustificare il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito nella misura minima prevista», ciononostante doveva estendersi al caso di specie il giudicato formatosi nel giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto di diniego di disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994, conclusosi con la sentenza della CTP di Salerno, n. 487 del 22/04/2013, che aveva negato, con efficacia di giudicato, non essendo stata impugnata dalla società contribuente, il diritto di quest’ultima al «riconoscimento della ipotesidi disapplicazione delle norme antielusive».2. Avverso la sentenza d’appello la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replical’intimata con controricorsoe memoria. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. nonché dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, per avere la CTR ritenuto vincolante il giudicato di cui alla sentenza della CTP di Salerno n. 487 del 22/04/2013, atteso che la statuizione in essa affermata, di coinvolgimento degli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. nell’attività antigiuridica sfociata nel sequestro penale dell’area su cui realizzare l’immobile da adibire a sede dell’attività commerciale, era stata successivamente smentita dall’assoluzione dei predetti amministratori. 2. Va preliminarmente premesso che in relazione alla disciplina delle società non operative questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 16091 del 2022 ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europeasicché il Collegio ritiene di dover rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della CGUE sulle questioni sottoposte al vaglio della stessa con l’ordinanza sopra richiamata, in particolare, sulla compatibilità della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994 con la direttiva 2006/112 e i principi generali della neutralità dell'i.v.a. e di proporzionalità della limitazione del diritto alla detrazione dell'i.v.a.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia europea sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale disposta da questa Corte con or
Sentenza Cassazione n. 19781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris