Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 32/1977

ECLI:IT:COST:1977:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA], con citazione 18 novembre 1968, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione per aggravamento e, quindi, alla rendita corrispondente alla riduzione del 30% o del 40% delle sue capacità lavorative a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 3 febbraio 1956 - la Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, sollevava, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo, e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 88 del 2 aprile 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale, con atto depositato il 9 aprile 1975 e memoria depositata il 12 novembre 1976, ha affermato che le norme denunciate sono in evidente contrasto con l'art. 38 della

[OSCURATO:PERSONA].

:

1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato, d'ufficio, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, e dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui stabiliscono "termini di inammissibilità, di prescrizione e di improcedibilità per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale".

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 d.P.R. 1124 del 1965 è priva di rilevanza nel giudizio di merito.

Invero, nella causa civile promossa dallo Zucchi contro l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre anni - prescritto dal suddetto art. 112 decreto n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti è sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento amministrativo.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA], non è fondata.

L'ordinanza non solleva la questione di decorrenza del termine di dieci anni e del suo carattere perentorio o dilatorio, ma ritiene che la norma di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 83 stabilisca un termine e, pertanto, contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA], il quale, "garantendo il diritto di ciascun cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e alla assistenza sociale e quindi a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, non consente l'esistenza di termine di prescrizione" per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le norme denunciate non negano in modo assoluto il diritto alla rendita, ma stabiliscono, ai fini della proponibilità dell'istanza, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo.

E ciò rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA]; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della

[OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile - promosso da [OSCURATO:PERSONA], con citazione 18 novembre 1968, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione per aggravamento e, quindi, alla rendita corrispondente alla riduzione del 30% o del 40% delle sue capacità lavorative a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 3 febbraio 1956 - la Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, sollevava, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo e ottavo, e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 88 del 2 aprile 1975. Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], il quale, con atto depositato il 9 aprile 1975 e memoria depositata il 12 novembre 1976, ha affermato che le norme denunciate sono in evidente contrasto con l'art. 38 della [OSCURATO:PERSONA]. : 1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato, d'ufficio, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, e dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui stabiliscono "termini di inammissibilità, di prescrizione e di improcedibilità per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale". 2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112 d.P.R. 1124 del 1965 è priva di rilevanza nel giudizio di merito. Invero, nella causa civile promossa dallo Zucchi contro l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non è stata proposta alcuna questione concernente il termine di tre anni - prescritto dal suddetto art. 112 decreto n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti è sorto solo sulla decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo, stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento amministrativo. 3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA], non è fondata. L'ordinanza non solleva la questione di decorrenza del termine di dieci anni e del suo carattere perentorio o dilatorio, ma ritiene che la norma di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 83 stabilisca un termine e, pertanto, contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA], il quale, "garantendo il diritto di ciascun cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e alla assistenza sociale e quindi a che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in caso di infortunio, non consente l'esistenza di termine di prescrizione" per il conseguimento della rendita di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. Le norme denunciate non negano in modo assoluto il diritto alla rendita, ma stabiliscono, ai fini della proponibilità dell'istanza, che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA]; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 32/1977 — Fons Iuris — Fons Iuris