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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19943/2022

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seguente ORDINANZA Diritti reali - usucapione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18398/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H25 L219M), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Segneri, n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D45 G387X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45H58 G387Q), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C50 L219N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P56 G387C), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71; - altre controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 151/2017 (pubblicata il 23 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'accertamento del loro acquisto a titolo di usucapione di una porzione di cortile, già pertinenza dei mappali 106 e 107, facente parte integrante del fondo identificato al foglio 6, mappale 112, sito nel Comune di Pavarolo.

Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva all'accoglimento dell'avversa pretesa, sostenendo che, nell'atto di provenienza del proprio bene immobile (sito in Pavarolo, via Maestra 16, foglio 6, mapp. 1071, lo stesso era stato descritto con "annesso cortile di pertinenza", il quale non era stato chiuso con un cancello sino al 26 febbraio 2010.

Formulava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare e dichiarare tenute le parti attrici a concedere il passaggio pedonale e carraio alla sua proprietà, regolando le modalità di apertura e chiusura del cancello posto all'entrata della proprietà comune, nonché dichiarare le stesse attrici obbligate a consegnare la chiavi dello stesso cancello.

Sempre in via riconvEnzionale chiedeva di accertare e dichiarare le attrici tenute a rimuovere lo scarico delle , acque meteoriche e la relativa grondaia, posti sulla sua proprietà, costruiti in violazione delle norme codicistiche e costituenti opere idonee ad arrecare danno a detta proprietà.

Si costituivano in giudizio anche gli altri due convenuti, i quali, invece, nulla opponevano rispetto alle domande attoree.

Con sentenza n. 5808/2015, l'adito Tribunale respingeva sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

2. Decidendo sui distinti (omologhi) appelli (poi riuniti) proposti, da un lato, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva l'appellato [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta, formulava appello incidentale) e nella costituzione delle altre parti appellate (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 151/2017 (pubblicata il 23 gennaio 2017), riteneva fondato l'appello principale e rigettava quello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, dichiarava l'intervenuta usucapione della porzione di cortile graffata ai mappali 106 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alle coerenze: mappale 106 proprietà Campochiaro-Mattiazzi, mappale 112 proprietà Ruffatto, v.

Maestra 20, mappale 107 proprietà Varetto) e 107 proprietà Varetto (alle coerenze: mappale 107 proprietà Varetto, mappale 112 proprietà Ruffatto, mappale 701 proprietà Ruffatto) facente parte integrante del mappale 112 al foglio 6 del C.U. del Comune di Pavarolo a favore dei comproprietari dello stesso (come risultante dalla piantina allegata alla sentenza stessa), confermando nel resto la sentenza del Tribunale e regolando le complessive spese giudiziali relative ad entrambi i gradi.

A sostegno dell'adottata decisione, la Corte piemontese rilevava, in primo luogo, che, con riferimento alla striscia di terreno contraddistinta dal n. 106 di proprietà Campochiaro-Mattiazzi, non vi era materia del contendere posto che questi ultimi non si erano opposti all'accoglimento della domanda di usucapione formulata dalle Ruffatto.

Con riguardo, invece, alla porzione di terreno contraddistinta dal n. 107 di proprietà del Varetto, la Corte rilevava che la domanda di usucapione delle stesse Ruffatto dovesse essere accolta, in quanto fondata, alla stregua delle numerose e concordi deposizioni testimoniali assunte in primo grado, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal Varetto in sede di interrogatorio formale, nonché sulla scorta della ricostruzione fattuale dei luoghi e delle opere sugli stessi insistenti come effettuata con la c.t.u.

Quanto all'appello incidentale, il giudice di secondo grado ne ravvisava l'inammissibilità con riferimento al motivo riguardante il riconoscimento della concessione del passaggio pedonale e carraio siccome proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nel mentre rilevava l'infondatezza del gravame relativamente all'altra domanda riguardante la richiesta di rimozione dello scarico delle acque meteoriche e della relativa grondaia, condividendo la motivazione del giudice di primo grado.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con distinti controricorsi, da un lato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto, nell'impugnata sentenza, che le Ruffatto non avevano fornito una prova rigorosa e specifica del possesso continuato ed ininterrotto della porzione di cortile oggetto di controversia, identificata al foglio 6, mappale 107 di sua proprietà al fine di ottenere la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, riconducibile alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto in debito conto che il cancello pedonale posto sulla v.

Maestra era stato aperto fino al mese di febbraio 2010 e la sua presenza non gli aveva impedito di accedere al proprio immobile, attraversando di conseguenza la porzione delle Ruffatto.

Pertanto, con l'impugnata sentenza, non era stato verificato e considerato il fatto che il cortile era destinato a servizio ed utilità degli edifici Varetto e Campochiaro, per come desumibile anche dalle fotografie prodotte, dalle quali era in particolare evincibile che sul muro erano state posizionate le griglie di aerazione per consentire l'uso del riscaldamento a metano e per la salubrità dei locali adibiti a cucina di esso ricorrente.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo all'illegittimità della pronuncia di inammissibilità dell'appello, perché privo di specificità, in ordine al motivo riguardante la concessione del passaggio pedonale e carraio in suo favore.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Infatti, a ben vedere, con questo motivo il ricorrente si duole dell'insufficiente percorso argomentativo adottato dalla Corte di appello circa l'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed il raggiungimento della prova in ordine alla domanda di acquisto per usucapione della controversa area cortilizia da parte delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, questa doglianza è, all'evidenza, orientata a sollecitare una rivalutazione sul piano storico-fattuale della suddetta domanda e a criticare l'esercizio del potere selettivo delle prove spettante, invece, al giudice del merito.

Nel caso di specie, la Corte di appello, nel ricostruire sufficientemente lo stato dei luoghi sulla scorta della c.t.u., ha affermato il conseguimento della prova sulla maturata usucapione - in relazione alle condizioni legittimatrici stabilite dall'art. 1158 c.c. - per il possesso continuo (ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c.) da parte dei genitori delle originarie attrici e, poi, ad opera delle stesse, con riferimento alla particella n. 107 di proprietà dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in base ad una valutazione complessiva delle emergenze scaturite dalle deposizioni testimoniali, oltre che dalle stesse dichiarazioni rese dal Varetto nel corso dell'interrogatorio formale.Del resto, su un piano generale, è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Ed è altrettanto indubbio che l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è un compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici, come verificatosi in relazione alla vicenda dedotta in controversia.

5. Ad avviso del collegio sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo formulati dal Varetto nei sensi di cui in seguito.

Dal punto di vista logico-giuridico deve essere esaminato, anzitutto, il terzo, che attiene all'affermata violazione dell'art. 342 c.p.c. operata dalla Corte di appello con riferimento alla concessione del passaggio pedonale e carraio in favore del Varetto sull'area oggetto di contestazione, nel mentre - avuto riguardo all'altro motivo avanzato con l'appello incidentale relativo alla rimozione dello scarico delle acque meteoriche e dell'inerente grondaia - il giudice di secondo grado non ha affatto ritenuto che la doglianza del Varetto non fosse specifica nella sua prospettazione, ma che era, invece, da ritenersi infondata alla stregua delle risultanze probatorie acquisite (soprattutto mediante l'espletata c.t.u.) ed in applicazione del principio generale in virtù del quale l'operatività dell'art. 889 c.c. scatta solo in quanto compatibile con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari (cfr. Cass. n. 12520/2010 e Cass. n. 1989/2016), così adottando una motivazione adeguata in proposito.

Diversamente, va ritenuta fondata la parte della censura riguardante il difetto di specificità delle ragioni di doglianza dell'appello incidentale del Varetto circa la valutazione della domanda di concessione del passaggio pedonale e carraio dallo stesso proposta.

Ciò sul presupposto che l'art. 342 c.p.c. (come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012) non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare sufficientemente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento al contestato capo della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Nella concreta fattispecie in discorso il Varetto aveva adeguatamente contestato il capo della decisione di primo grado sul suddetto mancato riconoscimento del passaggio, ribadendo le ragioni già puntualmente dedotte nel giudizio di primo grado e confutando la motivazione adottata dal Tribunale.

Ciò è tanto vero che la stessa Corte di appello (v. pag. 10 dell'impugnata sentenza) aveva manifestato di aver compreso la censura dell'odierno ricorrente anche su tale questione, laddove risulta essere stato dato atto che il Varetto aveva reiterato la sua pretesa all'esercizio del possesso dell'area cortilizia di sua proprietà e di aver avuto anche diritto di accedervi attraverso il cancello posto sulla via Maestra, il cui passaggio aveva sempre pacificamente esercitato fino alla sua sopravvenuta chiusura.

Orbene, per effetto di questa errata valutazione sulla ravvisata sussistenza della violazione dell'art. 342 c.p.c., ne consegue che nell'ambito dell'iter motivazionale adottato dalla Corte di appello risulta stato omesso l'esame del fatto - obiettivamente decisivo - circa l'esercitabilità del passaggio da parte del Varetto sull'area cortilizia in questione quantomeno fino al 26 febbraio 2010, allorquando Fu chiuso il cancello pedonale sulla v.

Maestra, circostanza - quella della utilizzazione della suddetta area - verosimilmente riscontrabile anche dalla produzione fotografica effettuata dalla difesa dello stesso Varetto e dalla stessa impostazione difensiva del medesimo, con la quale - in via riconvenzionale - aveva, per l'appunto, chiesto di regolamentare le modalità di apertura e chiusura del cancello a seguito della sua chiusura ini:ervenuta per azione delle Ruffatto nella predetta data, il che avrebbe potuto indurre a far ritenere che in precedenza l'accesso - come, oltretutto, già accertato con la sentenza di prime cure (v. pag. 7 della motivazione della sentenza della Corte piemontese) - era n_ rect--_enz4 libero e che, quindi, il Varetto non trovava impedimenti ad accedere all'area cortilizia in questione, esercitando il relativo passaggio e potendo, quindi, avere il diritto di continuare a goderne.6.

In definitiva, previo rigetto del primo motivo, vanno accolti il secondo ed il terzo per le ragioni e nei sensi in precedenza specificati, con la conseguente cassazione, in relazione a questi ultimi, dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Diritti reali - usucapione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18398/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H25 L219M), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Segneri, n. 14; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48D45 G387X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45H58 G387Q), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C50 L219N) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P56 G387C), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71; - altre controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 151/2017 (pubblicata il 23 gennaio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'accertamento del loro acquisto a titolo di usucapione di una porzione di cortile, già pertinenza dei mappali 106 e 107, facente parte integrante del fondo identificato al foglio 6, mappale 112, sito nel Comune di Pavarolo. Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva all'accoglimento dell'avversa pretesa, sostenendo che, nell'atto di provenienza del proprio bene immobile (sito in Pavarolo, via Maestra 16, foglio 6, mapp. 1071, lo stesso era stato descritto con "annesso cortile di pertinenza", il quale non era stato chiuso con un cancello sino al 26 febbraio 2010. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare e dichiarare tenute le parti attrici a concedere il passaggio pedonale e carraio alla sua proprietà, regolando le modalità di apertura e chiusura del cancello posto all'entrata della proprietà comune, nonché dichiarare le stesse attrici obbligate a consegnare la chiavi dello stesso cancello. Sempre in via riconvEnzionale chiedeva di accertare e dichiarare le attrici tenute a rimuovere lo scarico delle , acque meteoriche e la relativa grondaia, posti sulla sua proprietà, costruiti in violazione delle norme codicistiche e costituenti opere idonee ad arrecare danno a detta proprietà. Si costituivano in giudizio anche gli altri due convenuti, i quali, invece, nulla opponevano rispetto alle domande attoree. Con sentenza n. 5808/2015, l'adito Tribunale respingeva sia la domanda principale che quella riconvenzionale. 2. Decidendo sui distinti (omologhi) appelli (poi riuniti) proposti, da un lato, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva l'appellato [OSCURATO:PERSONA] (che, a sua volta, formulava appello incidentale) e nella costituzione delle altre parti appellate (ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 151/2017 (pubblicata il 23 gennaio 2017), riteneva fondato l'appello principale e rigettava quello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza di prime cure, dichiarava l'intervenuta usucapione della porzione di cortile graffata ai mappali 106 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alle coerenze: mappale 106 proprietà Campochiaro-Mattiazzi, mappale 112 proprietà Ruffatto, v. Maestra 20, mappale 107 proprietà Varetto) e 107 proprietà Varetto (alle coerenze: mappale 107 proprietà Varetto, mappale 112 proprietà Ruffatto, mappale 701 proprietà Ruffatto) facente parte integrante del mappale 112 al foglio 6 del C.U. del Comune di Pavarolo a favore dei comproprietari dello stesso (come risultante dalla piantina allegata alla sentenza stessa), confermando nel resto la sentenza del Tribunale e regolando le complessive spese giudiziali relative ad entrambi i gradi. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte piemontese rilevava, in primo luogo, che, con riferimento alla striscia di terreno contraddistinta dal n. 106 di proprietà Campochiaro-Mattiazzi, non vi era materia del contendere posto che questi ultimi non si erano opposti all'accoglimento della domanda di usucapione formulata dalle Ruffatto. Con riguardo, invece, alla porzione di terreno contraddistinta dal n. 107 di proprietà del Varetto, la Corte rilevava che la domanda di usucapione delle stesse Ruffatto dovesse essere accolta, in quanto fondata, alla stregua delle numerose e concordi deposizioni testimoniali assunte in primo grado, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal Varetto in sede di interrogatorio formale, nonché sulla scorta della ricostruzione fattuale dei luoghi e delle opere sugli stessi insistenti come effettuata con la c.t.u. Quanto all'appello incidentale, il giudice di secondo grado ne ravvisava l'inammissibilità con riferimento al motivo riguardante il riconoscimento della concessione del passaggio pedonale e carraio siccome proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., nel mentre rilevava l'infondatezza del gravame relativamente all'altra domanda riguardante la richiesta di rimozione dello scarico delle acque meteoriche e della relativa grondaia, condividendo la motivazione del giudice di primo grado. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con distinti controricorsi, da un lato, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver la Corte di appello ritenuto, nell'impugnata sentenza, che le Ruffatto non avevano fornito una prova rigorosa e specifica del possesso continuato ed ininterrotto della porzione di cortile oggetto di controversia, identificata al foglio 6, mappale 107 di sua proprietà al fine di ottenere la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto - con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, riconducibile alla circostanza che la Corte di appello non aveva tenuto in debito conto che il cancello pedonale posto sulla v. Maestra era stato aperto fino al mese di febbraio 2010 e la sua presenza non gli aveva impedito di accedere al proprio immobile, attraversando di conseguenza la porzione delle Ruffatto. Pertanto, con l'impugnata sentenza, non era stato verificato e considerato il fatto che il cortile era destinato a servizio ed utilità degli edifici Varetto e Campochiaro, per come desumibile anche dalle fotografie prodotte, dalle quali era in particolare evincibile che sul muro erano state posizionate le griglie di aerazione per consentire l'uso del riscaldamento a metano e per la salubrità dei locali adibiti a cucina di esso ricorrente. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha prospettato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., avuto riguardo all'illegittimità della pronuncia di inammissibilità dell'appello, perché privo di specificità, in ordine al motivo riguardante la concessione del passaggio pedonale e carraio in suo favore. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi infondato e, pertanto, deve essere respinto. Infatti, a ben vedere, con questo motivo il ricorrente si duole dell'insufficiente percorso argomentativo adottato dalla Corte di appello circa l'apprezzamento delle risultanze istruttorie ed il raggiungimento della prova in ordine alla domanda di acquisto per usucapione della controversa area cortilizia da parte delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, questa doglianza è, all'evidenza, orientata a sollecitare una rivalutazione sul piano storico-fattuale della suddetta domanda e a criticare l'esercizio del potere selettivo delle prove spettante, invece, al giudice del merito. Nel caso di specie, la Corte di appello, nel ricostruire sufficientemente lo stato dei luoghi sulla scorta della c.t.u., ha affermato il conseguimento della prova sulla maturata usucapione - in relazione alle condizioni legittimatrici stabilite dall'art. 1158 c.c. - per il possesso continuo (ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c.) da parte dei genitori delle originarie attrici e, poi, ad opera delle stesse, con riferimento alla particella n. 107 di proprietà dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in base ad una valutazione complessiva delle emergenze scaturite dalle deposizioni testimoniali, oltre che dalle stesse dichiarazioni rese dal Varetto nel corso dell'interrogatorio formale.Del resto, su un piano generale, è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Ed è altrettanto indubbio che l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è un compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici, come verificatosi in relazione alla vicenda dedotta in controversia. 5. Ad avviso del collegio sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo formulati dal Varetto nei sensi di cui in seguito. Dal punto di vista logico-giuridico deve essere esaminato, anzitutto, il terzo, che attiene all'affermata violazione dell'art. 342 c.p.c. operata dalla Corte di appello con riferimento alla concessione del passaggio pedonale e carraio in favore del Varetto sull'area oggetto di contestazione, nel mentre - avuto riguardo all'altro motivo avanzato con l'appello incidentale relativo alla rimozione dello scarico delle acque meteoriche e dell'inerente grondaia - il giudice di secondo grado non ha affatto ritenuto che la doglianza del Varetto non fosse specifica nella sua prospettazione, ma che era, invece, da ritenersi infondata alla stregua delle risultanze probatorie acquisite (soprattutto mediante l'espletata c.t.u.) ed in applicazione del principio generale in virtù del quale l'operatività dell'art. 889 c.c. scatta solo in quanto compatibile con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari (cfr. Cass. n. 12520/2010 e Cass. n. 1989/2016), così adottando una motivazione adeguata in proposito. Diversamente, va ritenuta fondata la parte della censura riguardante il difetto di specificità delle ragioni di doglianza dell'appello incidentale del Varetto circa la valutazione della domanda di concessione del passaggio pedonale e carraio dallo stesso proposta. Ciò sul presupposto che l'art. 342 c.p.c. (come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012) non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare sufficientemente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento al contestato capo della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Nella concreta fattispecie in discorso il Varetto aveva adeguatamente contestato il capo della decisione di primo grado sul suddetto mancato riconoscimento del passaggio, ribadendo le ragioni già puntualmente dedotte nel giudizio di primo grado e confutando la motivazione adottata dal Tribunale. Ciò è tanto vero che la stessa Corte di appello (v. pag. 10 dell'impugnata sentenza) aveva manifestato di aver compreso la censura dell'odierno ricorrente anche su tale questione, laddove risulta essere stato dato atto che il Varetto aveva reiterato la sua pretesa all'esercizio del possesso dell'area cortilizia di sua proprietà e di aver avuto anche diritto di accedervi attraverso il cancello posto sulla via Maestra, il cui passaggio aveva sempre pacificamente esercitato fino alla sua sopravvenuta chiusura. Orbene, per effetto di questa errata valutazione sulla ravvisata sussistenza della violazione dell'art. 342 c.p.c., ne consegue che nell'ambito dell'iter motivazionale adottato dalla Corte di appello risulta stato omesso l'esame del fatto - obiettivamente decisivo - circa l'esercitabilità del passaggio da parte del Varetto sull'area cortilizia in questione quantomeno fino al 26 febbraio 2010, allorquando Fu chiuso il cancello pedonale sulla v. Maestra, circostanza - quella della utilizzazione della suddetta area - verosimilmente riscontrabile anche dalla produzione fotografica effettuata dalla difesa dello stesso Varetto e dalla stessa impostazione difensiva del medesimo, con la quale - in via riconvenzionale - aveva, per l'appunto, chiesto di regolamentare le modalità di apertura e chiusura del cancello a seguito della sua chiusura ini:ervenuta per azione delle Ruffatto nella predetta data, il che avrebbe potuto indurre a far ritenere che in precedenza l'accesso - come, oltretutto, già accertato con la sentenza di prime cure (v. pag. 7 della motivazione della sentenza della Corte piemontese) - era n_ rect--_enz4 libero e che, quindi, il Varetto non trovava impedimenti ad accedere all'area cortilizia in questione, esercitando il relativo passaggio e potendo, quindi, avere il diritto di continuare a goderne.6. In definitiva, previo rigetto del primo motivo, vanno accolti il secondo ed il terzo per le ragioni e nei sensi in precedenza specificati, con la conseguente cassazione, in relazione a questi ultimi, dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino,
Sentenza Cassazione n. 19943/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris