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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02312/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29242-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2014 SOCIETA' COOPERATIVA; - intimata - avverso la sentenza n. 268/2018 della CORTE D'APPELLO2954 di FIRENZE, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 786/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per decadenza ex art. 6

I. 604/1966, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'impugnazione del licenziamento intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA] 2014 il [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. era accaduto che, dopo l'impugnativa stragiudiziale del 16/11/2015, la lavoratrice aveva proposto un primo ricorso ex

I. 28 giugno 2012 n. 92 il 10/12/2015, dichiarato inammissibile con ordinanza non opposta per essere il rapporto soggetto al D. Ivo 23/2015, in quanto sorto dopo il 7/3/2015 e sottratto al rito speciale;

3. il ricorso del 10/12/2015 era stato ritenuto inidoneo ad impedire la decadenza e il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto in data 27/9/2016 era stato considerato tardivo, perché proposto oltre i 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale;

3. la Corte dava conto del fatto che, a seguito del ricorso del 10/12/2015, il 18/4/2016 il difensore della lavoratrice aveva ricevuto dalla cancelleria due ordinanze: una, n. 784/2015, datata 16/4/2016, di accoglimento della domanda subordinata proposta con il ricorso (con condanna del datore di lavoro al pagamento di 4 mensilità) e l'altra, n. 785/2015, datata 17/4/2015, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per l'erroneità del rito: il difensore aveva impugnato la prima con opposizione ex rito Fornero, tuttavia il giudice dell'opposizione aveva ritenuto solo la seconda idonea a definire il giudizio, perché inviata alla cancelleria tramite il sistema informatico consolle;

4. i giudici, nel ritenere che il ricorso proposto ex

I. Fornero non avesse impedito il decorso della decadenza, richiamavano la giurisprudenza di legittimità relativa ai ricorsi rinunciati, in relazione ai quali non è stata riconosciuta l'estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto per la prescrizione (Cass. 1090/2007 e 26309/2017);

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo;

6. la controparte è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a ricorrente, nel dedurre insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esistenza della decadenza, si duole sostanzialmente dell'errata applicazione della disciplina ad essa relativa, così facendo valere, come è evincibile con chiarezza dalla prospettazione a pg. 22 e seguenti del ricorso, pur in assenza dell'adozione di formule sacramentali, un vizio di violazione di legge;

2. ne consegue che la censura deve considerarsi ammissibile (cfr.

SU n. 32415 del 08/11/2021) in relazione al suddetto vizio;

3. la ricorrente rileva che, nonostante il ricorso proposto il 10/12/2015 fosse stato dichiarato inammissibile per erroneità del rito, la manifestazione di volontà di esercitare in giudizio il proprio diritto esplicitata con il ricorso doveva ritenersi comunque idonea a produrre effetti con riguardo alla decadenza;

4. il ricorso è fondato;

5. non sembrano pertinenti al caso in disamina i precedenti citati nella sentenza impugnata (Cass. 1090/2007, Cass. n. 26309 del 07/11/2017), i quali negano l'effetto impeditivo della decadenza nel caso di procedimento che si estingua, sul rilievo che "l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative", quale quella attinente all'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ex art. 2964 c.c.;6. nel caso che ci occupa, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per erronea scelta del rito, con statuizione non assimilabile a quella di estinzione per rinuncia, implicante quest'ultima l'abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito nel processo intrapreso;

7. il ricorso dichiarato inammissibile, infatti, è significativo della non dismessa volontà del ricorrente di ottenere una pronuncia giudiziale, cui si riconnette, quale atto di esercizio giudiziale del diritto fatto valere, l'instaurazione di un rapporto processuale diretto a ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali, come tale idoneo ad impedire la decadenza (in tal senso Cass. 21985 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di effetti impeditivi della decadenza ex art. 42 c. 3 dl. n. 269/2003 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. dichiarato inammissibile);

8. le conclusioni di cui sopra sono conformi ai principi enunciati nella decisione Corte Cost. n. 212/2020, con la quale è stato evidenziato che la ratio della formulazione dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 va individuata nell'esigenza, ritenuta dai legislatore meritevole di tutela, di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull'atto datoriale, al contempo ponendo in rilievo la natura eccezionale - ex art. 14 delle disp. prel. cod. civ., in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali e, quindi, di stretta interpretazione - delle norme contenute nell'art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966„ atte a condizionare l'azione alla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza;

8. in via conclusiva, essendo emersa tempestivamente, a mezzo del ricorso dichiarato inammissibile, la volontà della lavoratrice di impugnare in via contenziosa il licenziamento e in ragione dei non consentito ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966, non può ritenersi verificato l'effetto preclusivo dell'azione;

9. conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione della causa uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D/ [OSCURATO:PERSONA] iigent10110/10 GiudIziant Fr- tt, Giovami ì RUE' LO c2) ,7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29242-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2014 SOCIETA' COOPERATIVA; - intimata - avverso la sentenza n. 268/2018 della CORTE D'APPELLO2954 di FIRENZE, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 786/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per decadenza ex art. 6 I. 604/1966, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'impugnazione del licenziamento intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA] 2014 il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. era accaduto che, dopo l'impugnativa stragiudiziale del 16/11/2015, la lavoratrice aveva proposto un primo ricorso ex I. 28 giugno 2012 n. 92 il 10/12/2015, dichiarato inammissibile con ordinanza non opposta per essere il rapporto soggetto al D. Ivo 23/2015, in quanto sorto dopo il 7/3/2015 e sottratto al rito speciale; 3. il ricorso del 10/12/2015 era stato ritenuto inidoneo ad impedire la decadenza e il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto in data 27/9/2016 era stato considerato tardivo, perché proposto oltre i 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale; 3. la Corte dava conto del fatto che, a seguito del ricorso del 10/12/2015, il 18/4/2016 il difensore della lavoratrice aveva ricevuto dalla cancelleria due ordinanze: una, n. 784/2015, datata 16/4/2016, di accoglimento della domanda subordinata proposta con il ricorso (con condanna del datore di lavoro al pagamento di 4 mensilità) e l'altra, n. 785/2015, datata 17/4/2015, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso per l'erroneità del rito: il difensore aveva impugnato la prima con opposizione ex rito Fornero, tuttavia il giudice dell'opposizione aveva ritenuto solo la seconda idonea a definire il giudizio, perché inviata alla cancelleria tramite il sistema informatico consolle; 4. i giudici, nel ritenere che il ricorso proposto ex I. Fornero non avesse impedito il decorso della decadenza, richiamavano la giurisprudenza di legittimità relativa ai ricorsi rinunciati, in relazione ai quali non è stata riconosciuta l'estensione alla decadenza dell'effetto interruttivo della domanda giudiziale previsto per la prescrizione (Cass. 1090/2007 e 26309/2017); 5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo; 6. la controparte è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a ricorrente, nel dedurre insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esistenza della decadenza, si duole sostanzialmente dell'errata applicazione della disciplina ad essa relativa, così facendo valere, come è evincibile con chiarezza dalla prospettazione a pg. 22 e seguenti del ricorso, pur in assenza dell'adozione di formule sacramentali, un vizio di violazione di legge; 2. ne consegue che la censura deve considerarsi ammissibile (cfr. SU n. 32415 del 08/11/2021) in relazione al suddetto vizio; 3. la ricorrente rileva che, nonostante il ricorso proposto il 10/12/2015 fosse stato dichiarato inammissibile per erroneità del rito, la manifestazione di volontà di esercitare in giudizio il proprio diritto esplicitata con il ricorso doveva ritenersi comunque idonea a produrre effetti con riguardo alla decadenza; 4. il ricorso è fondato; 5. non sembrano pertinenti al caso in disamina i precedenti citati nella sentenza impugnata (Cass. 1090/2007, Cass. n. 26309 del 07/11/2017), i quali negano l'effetto impeditivo della decadenza nel caso di procedimento che si estingua, sul rilievo che "l'inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall'art. 310, comma 2, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali, fatte salve le specifiche deroghe normative", quale quella attinente all'effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ex art. 2964 c.c.;6. nel caso che ci occupa, infatti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per erronea scelta del rito, con statuizione non assimilabile a quella di estinzione per rinuncia, implicante quest'ultima l'abdicazione al diritto di ottenere una decisione di merito nel processo intrapreso; 7. il ricorso dichiarato inammissibile, infatti, è significativo della non dismessa volontà del ricorrente di ottenere una pronuncia giudiziale, cui si riconnette, quale atto di esercizio giudiziale del diritto fatto valere, l'instaurazione di un rapporto processuale diretto a ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali, come tale idoneo ad impedire la decadenza (in tal senso Cass. 21985 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in tema di effetti impeditivi della decadenza ex art. 42 c. 3 dl. n. 269/2003 del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. dichiarato inammissibile); 8. le conclusioni di cui sopra sono conformi ai principi enunciati nella decisione Corte Cost. n. 212/2020, con la quale è stato evidenziato che la ratio della formulazione dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 va individuata nell'esigenza, ritenuta dai legislatore meritevole di tutela, di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull'atto datoriale, al contempo ponendo in rilievo la natura eccezionale - ex art. 14 delle disp. prel. cod. civ., in quanto derogatorie della disciplina generale delle impugnative negoziali e, quindi, di stretta interpretazione - delle norme contenute nell'art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 604 del 1966„ atte a condizionare l'azione alla previa proposizione di una tempestiva impugnativa stragiudiziale, poi coltivata nella sede giudiziaria (o analoga) entro un termine di decadenza; 8. in via conclusiva, essendo emersa tempestivamente, a mezzo del ricorso dichiarato inammissibile, la volontà della lavoratrice di impugnare in via contenziosa il licenziamento e in ragione dei non consentito ampliamento in via interpretativa delle ipotesi di decadenza ex art. 6 legge n. 604 del 1966, non può ritenersi verificato l'effetto preclusivo dell'azione; 9. conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà alla trattazione della causa uniformandosi ai principi di diritto di cui sopra, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D/ [OSCURATO:PERSONA] iigent10110/10 GiudIziant Fr- tt, Giovami ì RUE' LO c2) ,7
Sentenza Cassazione n. 02312/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris