CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ct, cbie ha concluso chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie al predetto inflitta. [OSCURATO:PERSONA] è ascritto di avere, al fine di arrecare pregiudizio ai creditori, sottratto e/o distrutto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società [OSCURATO:SOCIETA] da lui amministrata, dichiarata fallita. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento all'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ravvisata in sentenza; si rappresenta che, mentre il capo di imputazione chiaramente delinea la bancarotta fraudolenta in termini di sottrazione/distruzione dei libri contabili che richiede il dolo specifico, la motivazione è unicamente focalizzata sulla impossibilità di ricostruire il patrimonio societario con applicazione di una regola di giudizio riservata alla differente e alternativa ipotesi di tenuta della contabilità per la quale è invece sufficiente il dolo generico. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge processuale sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521 del codice di rito, essendosi l'imputato difeso sempre e soltanto con riferimento alla ipotesi contestata della sottrazione delle scritture contabili, giustificandola con la perdita incolpevole di esse a ctìsa dell'alluvione che ne aveva causato la dispersione. 2.3. Col terzo motivo lamenta l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e il vizio di motivazione sul punto, nonché la violazione del diritto alla prova e conseguente violazione dell'articolo 190 del codice di rito; la difesa aveva richiesto, con l'atto di appello, procedersi a perizia per accertare l'effettiva sussistenza di carenze documentali tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari, sul presupposto dell'inidoneità, allo scopo, della deposizione del curatore in quanto privo di competenze specifiche in materia. 2.4. Col quarto motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento all'articolo 63, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'articolo 220 disposizioni di attuazione, nonché la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato al curatore ex articolo 33 legge fall., ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del codice di rito; la sentenza impugnata si basa principalmente sulle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato al curatore fallimentare, e ciò nonostante non emergano elementi di conferma in ordine ad esse. L'attività del curatore fallimentare, infatti, pur non potendo essere definita di tipo ispettivo in senso proprio, risulta comunque connotata dalle caratteristiche proprie del potere ispettivo trattandosi di organo fallimentare con funzione informativa in ordine alla ricostruzione delle vicende amministrative della società fallita; ove infatti l'attività del curatore coincida, come nel caso di specie, con la raccolta di informazioni da parte dell'organo gestorio costituenti oggettivamente notizia criminis, essa assume valenza propedeutica all'accertamento di un fatto di reato; sicché sostenere - sia pure argomentando sulla base di conforme giurisprudenza di legittimità - l'inapplicabilità dell'articolo 220 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che comporterebbe la giusta applicazione degli artt. 62 e 63 del codice di rito - sull'assunto di una mancata previsione specifica per l'attività del curatore, non coglie la ratio garantìsta delle richiamate norme. 2.5. Col quinto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al conseguente mancato ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché la violazione dell'articolo 62-bis cod. pen., evidenziando in particolare la incensuratezza sostanziale dell'imputato e lamentando che non si possa fare riferimento a un evanescente concetto di assenza di resipiscenza per negare i benefici di legge. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. 4.1. Il primo e il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione di legge con riferimento al dolo del reato di bancarotta documentale, e l'immutazione del fatto, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata infatti - di là dei singoli passaggi motivazionali riportati in ricorso - ha correttamente qualificato la condotta in termini di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, impostando su tale fattispecie la conferma della pronuncia di primo grado e l'esclusione dell'ipotesi di bancarotta semplice; valutando altresì inverosimile - perché solo dedotta, ma non documentata - la versione della distruzione per alluvione fornita dall'imputato in relazione alla contabilità successiva al 2009, indi concludendo che tale condotta fosse stata commessa con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, anche in ragione delle modalità preordinate del fatto (atto notorio presso il Comune sulla circostanza della dispersione della documentazione contabile a causa di alluvione la cui finalità - afferma la corte territoriale - è tra l'altro rimasta ignota).Né il riferimento di alcuni passaggi argomentativi della pronuncia impugnata alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - di cui pure vi è cenno nell'imputazione - inficia la ricostruzione portante della affermata colpevolezza dell'imputato, avendo la corte territoriale al riguardo fatto riferimento agli unici documenti contabili acquisiti - antecedenti al 2010 - evidenziando come la loro acquisizione fosse intervenuta solo in sede di perquisizione a conferma della condotta dell'imputato tesa ad occultare le scritture contabili. Peraltro, quanto alla violazione dell'art. 521 del codice di rito, lo stesso ricorrente ammette, con il terzo motivo, di essersi confrontato anche con l'ipotesi della impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo richiesto disporsi perizia al riguardo, istanza che veniva - come si dirà - legittimamente ritenuta non meritevole di accoglimento dalla corte territoriale. 4.2. Quanto al secondo motivo è solo il caso di evidenziare altresì che in ogni caso non possono rinvenirsi discrasie rilevanti, ed inficianti al punto da far ritenere ipotizzabile la dedotta nullità, nelle ulteriori circostanze di fatto pure indicate in sentenza e segnalate in ricorso trattandosi di segmenti estrapolati da ben più ampia motivazione ricostruttiva della vicenda. Trattasi in altri termini di circostanze collaterali - valorizzate nell'ottica suindicata - rispetto all'ipotesi della sottrazione delle scritture contabili ravvisata dai giudici di merito. 4.3. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per l'omesso espletamento di una perizia sulla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, è inammissibile. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); laddove peraltro, come detto, la fattispecie contestata e ravvisata nel caso di specie è quella della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e non quella per tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari. In ogni caso la perizia contabile richiesta è stata ritenuta correttamente irrilevante ai fini della decisione, non essendo controversa la impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari in assenza della documentazione contabile degli ultimi anni di vita della fallita. 4.4. Il quarto motivo, con cui si denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore e contenute nella relazione ex art. 33 I.f., è manifestamente infondato. Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod.proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664 che in motivazione ha altresì chiarito che le relazioni del curatore costituiscono prova documentale qualsiasi sia il loro contenuto e legittimamente sono inserite nel fascicolo processuale, e che deve ritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis" sicchè ad esse non è applicabile la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato (Corte Cost. n. 136 del 1995); cfr. altresì Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana, Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 2550621 1.5. Quanto al quinto motivo è solo il caso di ricordare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); per altro verso, va anche ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, e, dall'altro, la gravità della condotta dell'imputato, caratterizzata da scaltrezza e assenza di resipiscenza (rilevabile sotto il profilo dell'assenza di elementi positivamente valutabile). Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è da ritenere giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che essa è insindacabile in questa sede di legittimità. Quanto infine alla sospensione condizionale della pena, va osservato che la pena inflitta è ostativa al suo riconoscimento. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r