Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30203/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

arinel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari, investitodal reclamo del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Magistrato disorveglianza di Bari accoglieva l’istanza di liberazione anticipata di [OSCURATO:PERSONA] LeonardoPassalacqua, accordando una detrazione di pena pari a 270 giorni, ha dichiaratonon doversi procedere sulla contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzionedella decisione impugnata, argomentando che, in assenza di una previsionederogatoria, l’esecuzione del provvedimento doveva ritenersi sospesa ai sensidell’art. 588, comma 1, cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, articolando un unicomotivo, con cui ha eccepito violazione di legge.Evidenziato di aver dato esecuzione all’ordinanza del Magistrato disorveglianza, disponendo la liberazione del condannato, ha censurato ladecisione impugnata per aver ritenuto che l’esecuzione del provvedimento fossesospesa in pendenza del proposto reclamo, insistendo nel dedurre l’immediataesecutività dell’ordinanza che ha riconosciuto il beneficio della liberazioneanticipata, desunta dai seguenti indici normativi:- l’art. 588, comma 2, cod. proc. pen. nega effetto sospensivo alleimpugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale;- l’art. 69-bis, comma 5, ultimo periodo, Ord. pen., richiama ledisposizioni del quinto e del sesto comma dell’art. 30-bis Ord. pen. e nonil settimo comma, che prevede espressamente la sospensionedell’esecuzione del permesso durante il procedimento di reclamo;- ai sensi dell’art. 127, comma 8, cod. proc. pen., richiamato dalprimo periodo del comma 4 dell’art. 69-bis Ord. pen., l’impugnazioneavverso i provvedimenti camerali non ne sospende l’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Occorre premettere che nel procedimento di sorveglianza, cui si applicanole regole dettate per il procedimento di esecuzione, vige il principio di ordinegenerale secondo il quale la decisione è immediatamente esecutiva, nonrilevando l’eventuale impugnazione proposta avverso il provvedimento decisorio.Non a caso, in materia di liberazione anticipata, il comma 2 dell’articolo 54Ord. pen., nel testo modificato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito conmodificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, prevede la comunicazioneall’ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione delprovvedimento di concessione, diniego o revoca del beneficio, evidentementefunzionale al tempestivo aggiornamento dell’ordine di esecuzione, nonché aglieventuali adempimenti esecutivi ai sensi dell’art. 659, comma 1, cod. proc. pen.,curati dal medesimo organo, salva, nei casi di urgenza, la legittimazione delpubblico ministero presso il giudice di sorveglianza (cfr. Sez. 4, n. 47993 del30/09/2016, Pittau, Rv. 268617 – 01, secondo cui «La tardiva esecuzionedell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determinal’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e,pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione»).Argomenti in ordine all’esecutività del provvedimento del Magistrato disorveglianza si traggono dall’art. 69-bis Ord. pen., introdotto dalla legge 19dicembre 2002, n. 277, con cui il legislatore ha rimodulato il procedimento per ladecisione sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, prevedendo unprocedimento bifasico a contraddittorio eventuale e differito, destinato adprovvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in camera di consigliosenza la presenza delle parti: nel disciplinare il procedimento di reclamo, cui lagiurisprudenza riconosce pacificamente la natura di mezzo d’impugnazione (cfr.Sez.

U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01; conformi già, tra lealtre, Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678 – 01; Sez. 1,n. 23371 del 15/05/2015, Piacente, Rv. 263614 – 01; Sez. 1, n. 2150 del11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 – 01), l’art. 69-bis Ord. pen., comecorrettamente osservato dal ricorrente, richiama al quinto comma le disposizionidel quinto e del sesto comma dell’art. 30-bis Ord. pen., in materia di permessi, enon quella del settimo comma del medesimo articolo, che prevedeespressamente la sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza deltermine per proporre reclamo e durante il procedimento di impugnazione.Tanto meno può attribuirsi effetto sospensivo alla mera proposizione delreclamo, in assenza, all’interno dell’art. 69-bis Ord. pen., di una previsione in talsenso, sulla falsariga del comma 1-ter dell’art. 678 cod. proc. pen., a tenore delquale è sospesa l’esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianzadelegato all’adozione dell’ordinanza di applicazione provvisoria di una dellemisure previste dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in pendenza del termineper proporre opposizione e fino alla decisione della stessa.3.

Ferme le considerazioni che precedono, l’impugnazione odierna deveritenersi non consentita in quanto proposta avverso provvedimento del qualel'ordinamento processuale non prevede l'autonoma impugnabilità, qualunque nesia il contenuto, in ragione della natura, non decisoria, ma soltanto interlocutoria(cfr. Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634 – 01, secondo cui «Èinammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimentocon cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e678 cod. proc. pen., rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di unapropria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l’impugnabilità»;nella stessa direzione già, Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395 –01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Frasso, Rv. 225203 - 01), sicché esso,imputabile all'organo titolare del potere, non è neppure idoneo a determinare lastasi del procedimento, non profilandosi dunque un'ipotesi di abnormità (delresto non prospettata) e impugnabilità a questo titolo.4.

Il ricorso proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arinel procedimento nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari, investitodal reclamo del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Magistrato disorveglianza di Bari accoglieva l’istanza di liberazione anticipata di [OSCURATO:PERSONA] LeonardoPassalacqua, accordando una detrazione di pena pari a 270 giorni, ha dichiaratonon doversi procedere sulla contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzionedella decisione impugnata, argomentando che, in assenza di una previsionederogatoria, l’esecuzione del provvedimento doveva ritenersi sospesa ai sensidell’art. 588, comma 1, cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, articolando un unicomotivo, con cui ha eccepito violazione di legge.Evidenziato di aver dato esecuzione all’ordinanza del Magistrato disorveglianza, disponendo la liberazione del condannato, ha censurato ladecisione impugnata per aver ritenuto che l’esecuzione del provvedimento fossesospesa in pendenza del proposto reclamo, insistendo nel dedurre l’immediataesecutività dell’ordinanza che ha riconosciuto il beneficio della liberazioneanticipata, desunta dai seguenti indici normativi:- l’art. 588, comma 2, cod. proc. pen. nega effetto sospensivo alleimpugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale;- l’art. 69-bis, comma 5, ultimo periodo, Ord. pen., richiama ledisposizioni del quinto e del sesto comma dell’art. 30-bis Ord. pen. e nonil settimo comma, che prevede espressamente la sospensionedell’esecuzione del permesso durante il procedimento di reclamo;- ai sensi dell’art. 127, comma 8, cod. proc. pen., richiamato dalprimo periodo del comma 4 dell’art. 69-bis Ord. pen., l’impugnazioneavverso i provvedimenti camerali non ne sospende l’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre premettere che nel procedimento di sorveglianza, cui si applicanole regole dettate per il procedimento di esecuzione, vige il principio di ordinegenerale secondo il quale la decisione è immediatamente esecutiva, nonrilevando l’eventuale impugnazione proposta avverso il provvedimento decisorio.Non a caso, in materia di liberazione anticipata, il comma 2 dell’articolo 54Ord. pen., nel testo modificato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito conmodificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, prevede la comunicazioneall’ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione delprovvedimento di concessione, diniego o revoca del beneficio, evidentementefunzionale al tempestivo aggiornamento dell’ordine di esecuzione, nonché aglieventuali adempimenti esecutivi ai sensi dell’art. 659, comma 1, cod. proc. pen.,curati dal medesimo organo, salva, nei casi di urgenza, la legittimazione delpubblico ministero presso il giudice di sorveglianza (cfr. Sez. 4, n. 47993 del30/09/2016, Pittau, Rv. 268617 – 01, secondo cui «La tardiva esecuzionedell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determinal’ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e,pertanto, costituisce titolo per la domanda di riparazione»).Argomenti in ordine all’esecutività del provvedimento del Magistrato disorveglianza si traggono dall’art. 69-bis Ord. pen., introdotto dalla legge 19dicembre 2002, n. 277, con cui il legislatore ha rimodulato il procedimento per ladecisione sull’istanza di concessione della liberazione anticipata, prevedendo unprocedimento bifasico a contraddittorio eventuale e differito, destinato adprovvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in camera di consigliosenza la presenza delle parti: nel disciplinare il procedimento di reclamo, cui lagiurisprudenza riconosce pacificamente la natura di mezzo d’impugnazione (cfr.Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01; conformi già, tra lealtre, Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, dep. 2012, Parisi, Rv. 251678 – 01; Sez. 1,n. 23371 del 15/05/2015, Piacente, Rv. 263614 – 01; Sez. 1, n. 2150 del11/10/2018, dep. 2019, Natale, Rv. 276384 – 01), l’art. 69-bis Ord. pen., comecorrettamente osservato dal ricorrente, richiama al quinto comma le disposizionidel quinto e del sesto comma dell’art. 30-bis Ord. pen., in materia di permessi, enon quella del settimo comma del medesimo articolo, che prevedeespressamente la sospensione dell’esecuzione del permesso in pendenza deltermine per proporre reclamo e durante il procedimento di impugnazione.Tanto meno può attribuirsi effetto sospensivo alla mera proposizione delreclamo, in assenza, all’interno dell’art. 69-bis Ord. pen., di una previsione in talsenso, sulla falsariga del comma 1-ter dell’art. 678 cod. proc. pen., a tenore delquale è sospesa l’esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianzadelegato all’adozione dell’ordinanza di applicazione provvisoria di una dellemisure previste dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. in pendenza del termineper proporre opposizione e fino alla decisione della stessa.3. Ferme le considerazioni che precedono, l’impugnazione odierna deveritenersi non consentita in quanto proposta avverso provvedimento del qualel'ordinamento processuale non prevede l'autonoma impugnabilità, qualunque nesia il contenuto, in ragione della natura, non decisoria, ma soltanto interlocutoria(cfr. Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634 – 01, secondo cui «Èinammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimentocon cui il tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma settimo, e678 cod. proc. pen., rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione di unapropria precedente ordinanza, perché non è prevista dalla legge l’impugnabilità»;nella stessa direzione già, Sez. 1, n. 24372 del 11/05/2005, Lang, Rv. 232395 –01; Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Frasso, Rv. 225203 - 01), sicché esso,imputabile all'organo titolare del potere, non è neppure idoneo a determinare lastasi del procedimento, non profilandosi dunque un'ipotesi di abnormità (delresto non prospettata) e impugnabilità a questo titolo.4. Il ricorso proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30203/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris