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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31696/2025

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seguente D a : E m e s s o SENTENZA M I C C O L I sul ricorso proposto da: A N N A dalla parte civile' A.M.

I nato omissis R O S A nel procedimento a carico di: nato G R A Z I A avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di Appello di Lecce - Sez.

Dist. di D a : t o Taranto F i r m a d 1 3 - 4 9 9 9 b 2 a e Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 5 7 d d f 7 9 a l # : i a I # : S e r che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

S e C A [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della C A sentenza impugnata; deposita conclusioni e nota spese.

O U A L I F I E D O U A L I F I E D [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore generale; chiede il rigetto del ricorso.

T R U S T P R O T R U S T P R O D a : D a : E m e s s o E m e s s o S E S S A L A N Z U I S E R E N A T A C A R M E L A D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, all'esito di trattazione orale, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di B.M.

I che l'aveva dichiarato colpevole dei reati di lesioni gravi e di minaccia e condannato al risarcimento del danno in favore del fratello A.M.

I costituitosi parte civile all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto il predetto dai reati ascrittigli con conseguente revoca delle statuizioni civili.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp att, cod. proc. pen. 2.1.

Col primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa valutazione della consulenza medico legale in atti Secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico è idoneo ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specifico atteggiarsi, ma altrettanto chiaro è che nulla potrà mai dire in ordine alla genesi delle stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, aveva fornito indicazioni proprio in ordine alla genesi delle lesioni patite dalla parte civile riconoscendone il nesso di causalità all'evento traumatico denunciato dalla stessa.

2.2. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 111, comma 4, Cost, e degli articoli 498, 499, 391-decies, 512 del codice di rito in relazione all'acquisizione di documentazione frutto di investigazioni difensive dell'imputato.

I giudici di appello, al fine di riformare la sentenza ed assolvere l'imputato, hanno riconosciuto rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dalla signora F.C. introdotte in dibattimento quali atti di investigazioni difensive dell' imputato, ma acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 512 cod.proc.pen., all'esito della morte della dichiarante, in violazione del principio del contraddittorio.

In particolare, si rappresenta che la difesa dell'imputato, che era in possesso di quelle dichiarazioni molto tempo prima rispetto alla prima udienza dibattimentale, avrebbe dovuto inserirle nel fascicolo del difensore, dando cosi la possibilità aHe parti, in caso di escussione della teste, di effettuare le contestazioni attraverso l'utilizzazione dei verbali di investigazione difensiva.

Solo in questo caso, accertato H decesso della teste, il verbale delle dichiarazioni acquisite ex art. 391-bis avrebbe potuto essere utilizzato ex art. 512 cod.proc.pen.

In perfetta linea con la parità delle armi tra accusa e difesa.

2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erronea valutazione della produzione documentale consistente nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato nell'ambito di altro procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 611 come modificato dal diga del 10.10.2022 n. 150 e successive [OSCURATO:PERSONA] .47 integrazioni - su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 73 CO o n Lu LT_ [OSCURATO:PERSONA] o o a_ Il ricorso è fondato. (.9 C

1. Preliminarmente si rileva che, a fronte della intervenuta prescrizione dei reati, la Corte di appello - in conformità a quanto ribadito da ultimo dalle Sezioni E uJ Unite nella sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01 - stante o o o la presenza della parte civile, ha proceduto a valutare il merito della regiudicancia 5 giungendo all'assoluzione dell'imputato ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del CO codice di rito. o CC Avverso tale pronuncia assolutoria, che ha comportato la revoca delle Q statuizioni civili, è insorta la parte civile proponendo il ricorso in esame ai soli effetti o civili.

O E Rispetto ad esso - è il caso di precisare sin d'ora per i riflessi che la nuova , co norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul ;3 E N- LO modus procedendi 22, - non trova applicazione, ratione temporls, la disposizione di cui CO r-- al nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte (r, Cr) T5 civile intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima dell'entrata in vigore di tale < norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023, D., 6 — n < Rv. 285036 - 01, che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle L) E uJ impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la _- J D < o costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, D CC Oc O ce CO quale data di entrata in vigore della citata disposizione). o_ D i— Ce CO = '05 CC n E- o

2. Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell'operare le LU valutazioni di merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dalla CL) [OSCURATO:PERSONA] Lu 3 ricorrente parte civile - cui spetta il potere di impugnare la pronuncia assolutoria al [OSCURATO:PERSONA] Lu soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen. - in particolare, in quelli indicati al primo CO< < < Lu e al terzo motivo di ricorso. z CC Lu < CC o 3 C n EE

2.1. Innanzitutto, secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico sarebbe idoneo unicamente ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specifica atteggiarsi, ma nulla potrebbe dire in ordine [OSCURATO:PERSONA] alla genesi delle stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto si riporta nella pronuncia di primo grado, aveva fornito indicazioni [OSCURATO:PERSONA] proprio in ordine alla causa delle lesioni patite dalla parte civile, riconoscendone il nesso di causalità rispetto all'evento traumatico denunciato dalla stessa.

CO Non era inoltre apparsa attendibile, al giudice di primo grado, la versione resa o dall'imputato secondo cui delle lesioni gravi, del tipo di quelle riportate dalla parte n Lu LT_ civile, sarebbero derivate da un urto accidentale della testa del congiunto "vicino alla maniglia della cucina, del mobiletto". o o a_

2.2. La Corte di appello ha, altresì, errato nel ritenere che nemmeno nell'altro CO procedimento penale le dichiarazioni accusatorie mosse dalla parte civile a carico del C fratello avrebbero superato il vaglio critico del giudice dal momento che il c5) procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione.

E uJ La Corte di appello non considera che in quel procedimento era l'odierna parte o o o civile ad essere imputata ed assolta in relazione ai medesimi fatti qui ascritti al fratello 5 B.M. e che, pertanto, sono state le dichiarazioni di quest'ultimo a non essere CO ritenute attendibili in quel processo. o CC

2.3. Destinata a rimanere sullo sfondo è invece la deduzione di cui al secondo Q motivo di ricorso, che, a fronte dell'acquisizione di un verbale di dichiarazioni ex art. o 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta decesso della teste, si duole non già della non o E ricorrenza dei presupposti della imprevedibilità dell'evento preclusivo dell'esame, ma co della correttezza dell'iter attraverso cui le dichiarazioni sarebbero state acquisite, ;3 E N- LO lamentando che esse sarebbero state prodotte tardivamente, laddove avrebbero 22, CO r-- dovuto confluire già da prima nel fascicolo del difensore per consentire le (r, Cr) T5 Lf, contestazioni durante l'escussione. < Ebbene, evidente è l'inconferenza di tale eccezione processuale rispetto al caso L) — n < di specie in cui appunto non è intervenuta l'escussione del teste, rispetto alla quale uJ avrebbe potuto assumere rilievo la presenza o meno agli atti del verbale contenente < o le dichiarazioni già rese.

Oc O ce CO o_ D i— Ce CO 3.

In definitiva, il ricorso, nel suo complesso, risulta fondato. = '05 CC n E- • Le specifiche censure sollevate, che riguardano profili di indubbio rilievo anche 2 LU ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, mettono in luce — attraverso il CL) [OSCURATO:PERSONA] L u 3 confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di L'ei CO < L u appello che l'ha riformata — le carenze argomentative che caratterizzano il CO< < < Ul ribaltamento intervenuto.

Z CC Lu < CC 4 C n EE É noto, infatti, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui anche in caso di riforma della pronuncia di condanna in assoluzione — e non solo nel caso inverso — è necessaria una motivazione puntuale e specifica (cfr., tra le altre, Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01).

Tale principio deve ritenersi violato anche quando il ribaltamento in senso assolutorio assume carattere definitivo agli effetti penali, come nel caso di specie, in cui non è intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero, ma solo quella della parte civile.

A quest'ultima, infatti, l'art. 576 cod. proc. pen. riconosce espressamente la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria — anche per vizi di motivazione — ma, in caso di ribaltamento, rimane fermo il principio generale secondo cui la motivazione deve essere sorretta da un raffronto puntuale con quella riformata Raffronto puntuale che nel caso in esame risulta deficitario.

Si può dunque affermare che il vizio di motivazione, derivante dall'omesso vaglio accurato della regiudicanda, è rilevabile anche dalla parte civile, qualora il ribaltamento della pronuncia di condanna abbia comportato la revoca delle statuizioni civili, incidendo su aspetti che si riflettono direttamente sul piano della responsabilità civile.

4. Nel caso di specie è mancato il necessario adeguato vaglio della regiuclicanda, che ha avuto indubbie ripercussioni anche ai fini civili, come fatto emergere dal ricorso attraverso gli specifici punti evidenziati.

Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativa di cui all'art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1- bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ossia prima dell'entrata in vigore di tale norma, risalente al 30 dicembre 2022.

5. In ragione del tipo di reato - lesione personale - e del rapporto tra le parti, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.In caso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente D a : E m e s s o SENTENZA M I C C O L I sul ricorso proposto da: A N N A dalla parte civile' A.M. I nato omissis R O S A nel procedimento a carico di: nato G R A Z I A avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di Appello di Lecce - Sez. Dist. di D a : t o Taranto F i r m a d 1 3 - 4 9 9 9 b 2 a e Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] 5 9 6 0 f 4 7 3 2 6 7 1 e 5 7 d d f 7 9 a l # : i a I # : S e r che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. S e C A [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento della C A sentenza impugnata; deposita conclusioni e nota spese. O U A L I F I E D O U A L I F I E D [OSCURATO:PERSONA] si associa alle conclusioni del Procuratore generale; chiede il rigetto del ricorso. T R U S T P R O T R U S T P R O D a : D a : E m e s s o E m e s s o S E S S A L A N Z U I S E R E N A T A C A R M E L A D a : D a : t o t o F i r m a F i r m a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, all'esito di trattazione orale, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di B.M. I che l'aveva dichiarato colpevole dei reati di lesioni gravi e di minaccia e condannato al risarcimento del danno in favore del fratello A.M. I costituitosi parte civile all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha assolto il predetto dai reati ascrittigli con conseguente revoca delle statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp att, cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa valutazione della consulenza medico legale in atti Secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico è idoneo ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specifico atteggiarsi, ma altrettanto chiaro è che nulla potrà mai dire in ordine alla genesi delle stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, aveva fornito indicazioni proprio in ordine alla genesi delle lesioni patite dalla parte civile riconoscendone il nesso di causalità all'evento traumatico denunciato dalla stessa. 2.2. Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 111, comma 4, Cost, e degli articoli 498, 499, 391-decies, 512 del codice di rito in relazione all'acquisizione di documentazione frutto di investigazioni difensive dell'imputato. I giudici di appello, al fine di riformare la sentenza ed assolvere l'imputato, hanno riconosciuto rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dalla signora F.C. introdotte in dibattimento quali atti di investigazioni difensive dell' imputato, ma acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 512 cod.proc.pen., all'esito della morte della dichiarante, in violazione del principio del contraddittorio. In particolare, si rappresenta che la difesa dell'imputato, che era in possesso di quelle dichiarazioni molto tempo prima rispetto alla prima udienza dibattimentale, avrebbe dovuto inserirle nel fascicolo del difensore, dando cosi la possibilità aHe parti, in caso di escussione della teste, di effettuare le contestazioni attraverso l'utilizzazione dei verbali di investigazione difensiva. Solo in questo caso, accertato H decesso della teste, il verbale delle dichiarazioni acquisite ex art. 391-bis avrebbe potuto essere utilizzato ex art. 512 cod.proc.pen. In perfetta linea con la parità delle armi tra accusa e difesa. 2.3. Col terzo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'erronea valutazione della produzione documentale consistente nella sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato nell'ambito di altro procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 611 come modificato dal diga del 10.10.2022 n. 150 e successive [OSCURATO:PERSONA] .47 integrazioni - su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. 73 CO o n Lu LT_ [OSCURATO:PERSONA] o o a_ Il ricorso è fondato. (.9 C 1. Preliminarmente si rileva che, a fronte della intervenuta prescrizione dei reati, la Corte di appello - in conformità a quanto ribadito da ultimo dalle Sezioni E uJ Unite nella sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01 - stante o o o la presenza della parte civile, ha proceduto a valutare il merito della regiudicancia 5 giungendo all'assoluzione dell'imputato ai sensi del secondo comma dell'art. 530 del CO codice di rito. o CC Avverso tale pronuncia assolutoria, che ha comportato la revoca delle Q statuizioni civili, è insorta la parte civile proponendo il ricorso in esame ai soli effetti o civili. O E Rispetto ad esso - è il caso di precisare sin d'ora per i riflessi che la nuova , co norma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre che sul ;3 E N- LO modus procedendi 22, - non trova applicazione, ratione temporls, la disposizione di cui CO r-- al nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte (r, Cr) T5 civile intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia prima dell'entrata in vigore di tale < norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., 6 — n < Rv. 285036 - 01, che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichi alle L) E uJ impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la _- J D < o costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, D CC Oc O ce CO quale data di entrata in vigore della citata disposizione). o_ D i— Ce CO = '05 CC n E- o 2. Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell'operare le LU valutazioni di merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dalla CL) [OSCURATO:PERSONA] Lu 3 ricorrente parte civile - cui spetta il potere di impugnare la pronuncia assolutoria al [OSCURATO:PERSONA] Lu soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen. - in particolare, in quelli indicati al primo CO< < < Lu e al terzo motivo di ricorso. z CC Lu < CC o 3 C n EE 2.1. Innanzitutto, secondo i giudici di appello, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, un certificato medico sarebbe idoneo unicamente ad attestare la reale sussistenza di lesioni e il loro specifica atteggiarsi, ma nulla potrebbe dire in ordine [OSCURATO:PERSONA] alla genesi delle stesse, laddove il consulente tecnico, escusso in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] secondo quanto si riporta nella pronuncia di primo grado, aveva fornito indicazioni [OSCURATO:PERSONA] proprio in ordine alla causa delle lesioni patite dalla parte civile, riconoscendone il nesso di causalità rispetto all'evento traumatico denunciato dalla stessa. CO Non era inoltre apparsa attendibile, al giudice di primo grado, la versione resa o dall'imputato secondo cui delle lesioni gravi, del tipo di quelle riportate dalla parte n Lu LT_ civile, sarebbero derivate da un urto accidentale della testa del congiunto "vicino alla maniglia della cucina, del mobiletto". o o a_ 2.2. La Corte di appello ha, altresì, errato nel ritenere che nemmeno nell'altro CO procedimento penale le dichiarazioni accusatorie mosse dalla parte civile a carico del C fratello avrebbero superato il vaglio critico del giudice dal momento che il c5) procedimento si era concluso con sentenza di assoluzione. E uJ La Corte di appello non considera che in quel procedimento era l'odierna parte o o o civile ad essere imputata ed assolta in relazione ai medesimi fatti qui ascritti al fratello 5 B.M. e che, pertanto, sono state le dichiarazioni di quest'ultimo a non essere CO ritenute attendibili in quel processo. o CC 2.3. Destinata a rimanere sullo sfondo è invece la deduzione di cui al secondo Q motivo di ricorso, che, a fronte dell'acquisizione di un verbale di dichiarazioni ex art. o 512 cod. proc. pen. per sopravvenuta decesso della teste, si duole non già della non o E ricorrenza dei presupposti della imprevedibilità dell'evento preclusivo dell'esame, ma co della correttezza dell'iter attraverso cui le dichiarazioni sarebbero state acquisite, ;3 E N- LO lamentando che esse sarebbero state prodotte tardivamente, laddove avrebbero 22, CO r-- dovuto confluire già da prima nel fascicolo del difensore per consentire le (r, Cr) T5 Lf, contestazioni durante l'escussione. < Ebbene, evidente è l'inconferenza di tale eccezione processuale rispetto al caso L) — n < di specie in cui appunto non è intervenuta l'escussione del teste, rispetto alla quale uJ avrebbe potuto assumere rilievo la presenza o meno agli atti del verbale contenente < o le dichiarazioni già rese. Oc O ce CO o_ D i— Ce CO 3. In definitiva, il ricorso, nel suo complesso, risulta fondato. = '05 CC n E- • Le specifiche censure sollevate, che riguardano profili di indubbio rilievo anche 2 LU ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, mettono in luce — attraverso il CL) [OSCURATO:PERSONA] L u 3 confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di L'ei CO < L u appello che l'ha riformata — le carenze argomentative che caratterizzano il CO< < < Ul ribaltamento intervenuto. Z CC Lu < CC 4 C n EE É noto, infatti, il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui anche in caso di riforma della pronuncia di condanna in assoluzione — e non solo nel caso inverso — è necessaria una motivazione puntuale e specifica (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Tale principio deve ritenersi violato anche quando il ribaltamento in senso assolutorio assume carattere definitivo agli effetti penali, come nel caso di specie, in cui non è intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero, ma solo quella della parte civile. A quest'ultima, infatti, l'art. 576 cod. proc. pen. riconosce espressamente la facoltà di impugnare la sentenza assolutoria — anche per vizi di motivazione — ma, in caso di ribaltamento, rimane fermo il principio generale secondo cui la motivazione deve essere sorretta da un raffronto puntuale con quella riformata Raffronto puntuale che nel caso in esame risulta deficitario. Si può dunque affermare che il vizio di motivazione, derivante dall'omesso vaglio accurato della regiudicanda, è rilevabile anche dalla parte civile, qualora il ribaltamento della pronuncia di condanna abbia comportato la revoca delle statuizioni civili, incidendo su aspetti che si riflettono direttamente sul piano della responsabilità civile. 4. Nel caso di specie è mancato il necessario adeguato vaglio della regiuclicanda, che ha avuto indubbie ripercussioni anche ai fini civili, come fatto emergere dal ricorso attraverso gli specifici punti evidenziati. Deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, e va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi del disposto normativa di cui all'art. 622 cod. proc. pen., non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, la disposizione di cui al nuovo comma 1- bis dell'art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione di parte civile intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ossia prima dell'entrata in vigore di tale norma, risalente al 30 dicembre 2022. 5. In ragione del tipo di reato - lesione personale - e del rapporto tra le parti, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.In caso
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