CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 28.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che la decisione impugnata si fonda, da un lato, sulle risultanze della relazione dell’UEPE, nella quale si evidenzia un atteggiamento insufficiente del condannato circa la consapevolezza delle proprie precedenti condotte, e, dall’altro, sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto, in epoca successiva ai fatti in esecuzione, un avviso orale per violenza nei confronti della ex convivente, laddove tra i reati in esecuzione vi sono anche quelli di atti persecutori e di lesioni; Considerato che il sintetico ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e lamenta genericamente violazione di legge e vizio di motivazione che non dimostra, limitandosi a richiamare elementi già presi in considerazione e ritenuti recessivi dal Tribunale di sorveglianza (la disponibilità di un’attività lavorativa) ovvero elementi inconferenti (la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025