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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 38337/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni e la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 16 maggio 2022, riformava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale torinese, assolvendo, perché il fatto non costituisce reato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico, commesso da pubblico ufficiale, previsto dall'art. 479 cod. pen.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], quale sindaco della città di Torino, [OSCURATO:PERSONA], quale assessore al bilancio, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di capo di gabinetto del sindaco, erano chiamati a rispondere della approvazione del quarto provvedimento di variazione del bilancio di previsione — avvenuta in via d'urgenza in data 30 novembre 2016, a mezzo delibera della Giunta comunale, poi ratificata dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2016 — per aver omesso l'imputazione del pagamento della somma di 5 milioni di euro nel [OSCURATO:PERSONA] relativa al debito della Città di Torino verso [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguire [OSCURATO:PERSONA]), debito divenuto esigibile.

L'obbligazione di pagamento conseguiva, secondo la tesi di accusa, a un contratto preliminare di compravendita dell'area ex Westinghouse, che era stato stipulato nel 2012 dall'amministrazione guidata dal precedente sindaco: tale preliminare prevedeva il versamento a titolo di caparra, sul prezzo complessivo di 10 milioni di euro, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei menzionati 5 milioni di euro.

L'eventuale esito positivo della procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione del diritto sull'area in favore di un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito, secondo l'art.9 del contratto, causa di risoluzione ipso iure del preliminare, con il conseguente diritto alla restituzione dalla caparra in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi di legge.

E bene, la tesi dell'accusa evidenziava come, essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto relativo alla "Costituzione del diritto di superficie novantanovennale sull'Area ex Westinghouse", come da delibera di Giunta comunale del 28 dicembre 2016 — che seguiva l'aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per oltre 19 milioni e 700mila euro — era divenuto esigibile il 29 dicembre 2016 il credito di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 5 milioni di euro.

Di tale esigibilità, che avrebbe imposto l'iscrizione in bilancio della posta passiva, non vi era traccia nel documento contabile, e la condotta contestata attribuiva agli imputati anche l'induzione di errore del responsabile della direzione finanza del comune, [OSCURATO:PERSONA], che in ragione di ciò avrebbe reso un parere favorevole alla regolarità contabile del documento.

Per un verso al [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato aver inviato una mai! a [OSCURATO:PERSONA], in data 22 novembre 2016, con la quale l'invitava a modificare il contenuto della nota, così precisando: "Ti pregherei quindi di rifare la nota solo per le poste per le quali possono essere usati i 19,6 milioni circa di Westinghouse.

Per quanto riguarda il debito con [OSCURATO:PERSONA] lo escluderei al momento dal ragionamento in quanto con tale soggetto sono aperti altri tavoli di confronto".Per altro verso [OSCURATO:PERSONA], con missiva del 30 novembre 2016 indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], scriveva: "con riferimento alla prossima sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto, si precisa che, allo stato, stante le trattative in corso su varie partite aperte con la Città, non è prevista la restituzione dei 5.000.000 di Euro anticipati da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2012 a titolo di caparra". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avallato le precedenti condotte di induzione in errore, in quanto non risultavano, secondo l'accusa, trattative pendenti tra la Città di Torino e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il debito di 5 milioni di euro.

2. Il ricorso per cassazione è proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino con due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento della prova.

La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto, così travisando il contenuto della consulenza tecnica, che il contenuto del bilancio di previsione non riguardava solo l'anno 2016, ma anche gli anni 2017 e 2018, cosicché nel documento contabile andava indicato il debito verso [OSCURATO:PERSONA] anche quale posta relativa all'anno 2017 e 2018, cosicché errata risultava l'argomentazione della Corte territoriale per cui il debito non sarebbe stato esigibile nel 2016, ma al più dal 2017, e dunque non andava indicato nella variazione del bilancio di previsione.

Altri travisamenti della Corte di appello vengono evidenziati dal ricorrente, sempre valorizzando passaggi della relazione dei consulenti tecnici.

Non risponderebbe al vero che tutti gli esponenti dell'amministrazione, politici e tecnici, sarebbero caduti in errore in ordine alla contabilizzazione delle operazioni relative all'area ex Westinghouse: l'amministrazione precedente aveva indicato il credito conseguente alla aggiudicazione intervenuta in oltre 14 milioni di euro, decurtandolo dei 5 milioni dovuti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; invece, l'amministrazione [OSCURATO:PERSONA] indicava la posta attiva per intero nella misura di oltre 19 milioni di euro, in discontinuità con la precedente amministrazione.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il d.lgs n. 118/2011 avrebbe richiesto di iscrivere il debito verso [OSCURATO:PERSONA], secondo il criterio di «competenza rafforzata» per il quale le passività anche incerte, oltre ai soli crediti assolutamente certi, andavano appostati, tanto più che non vi era alcuna incertezza in ordine alla esigibilità del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della previsione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che faceva coincidere esigibilità e possibilità di esercizio del diritto di credito.Anche travisata sarebbe stata la prova in ordine alla effettività delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], riferite da [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il ricorrente come travisata risulterebbe infine la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], presidente di [OSCURATO:PERSONA], che mai ebbe a riferire di trattative aventi ad oggetto le modalità di pagamento del debito da parte del Comune di Torino, acconsentendo solo alla dilazione del pagamento — per una ragione di «garbo istituzionale» — dalla fine del 2016 al 2017.

Dall'inesistenza delle trattative nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che invece avrebbero introdotto il dubbio sull'obbligo di restituzione dei 5 milioni di euro, invece mai in discussione, conseguirebbe l'errore della Corte di appello che ha ritenuto essere in buona fede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ebbero invece a mentire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla mancanza di movente, ritenuta dalla Corte di appello, il ricorrente rinviene vizi da illogicità e travisamento nella sentenza impugnata, in quanto la Corte torinese riferisce di una «delicata situazione finanziaria » — salvo poi escludere un interesse degli imputati a non appostare il debito di 5 milioni di euro — che invece comproverebbe l'interesse alla falsificazione, per altro politicamente rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esser riuscita l'amministrazione appena insediata nel 2016 a garantire i servizi pubblici, come il sindaco riferì in consiglio comunale, tanto che chi si oppose a tale 'operazione', come [OSCURATO:PERSONA] o i componenti del collegio dei revisori, furono trasferiti o si dimisero.

4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 47, comma 2, e 5 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe ritenuto scusabile l'errore degli imputati nell'aver considerato non esigibile il credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Il ricorrente rileva come la disciplina richiamata integri il precetto penale e dunque si veda in tema di errore di diritto, ribadendo che l'esigibilità posticipata al 2017 o al 2018 comunque avrebbe richiesto di inserire la posta passiva nella variazione al bilancio di previsione.

5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come lo stesso chieda una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.

6. I difensori hanno concluso come indicato in epigrafe, sostanzialmente rappresentando come il ricorso tenda a proporre una ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità, qualificando come denunce di travisamento le proposte di rilettura alternative alle valutazioni della Corte di merito, nonché ritenendo che il secondo motivo non si confronti con la sentenza, che ipotizza l'assenza del dolo richiesto dal falso ideologico, per una pluralità di fattori analizzati dalla Corte di merito, non solo riconducibili alla errata interpretazione della norma extrapenale.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO

1. Va premesso — come osservato di recente da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121 - 02, che richiama a sua volta anche quanto al bilancio preventivo Sez. 5, n. 24878 del 14/03/2017, Minissale, Rv. 270461 — che non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che il bilancio di un ente pubblico territoriale, quale è un Comune, sia un atto pubblico (così espressamente Sez. 2 5, n. 2091 del 26/09/1995, Savino, Rv. 202656) perché promana dal consiglio comunale ed è un atto anche a valenza esterna.

In quanto documento rappresentativo di dati è del tutto evidente che possa essere oggetto di falsificazione sia materiale, sia ideologica.

Tanto premesso, deve anche evidenziarsi — risultando centrale la qualificazione dell'appostamento del debito dell'amministrazione comunale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] — come si verta in tema di falso valutativo.

A tal riguardo va richiamato il consolidato orientamento che, in rapporto alla falsità ideologica, ha ritenuto che «quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri [...] normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi»: infatti, quando faccia riferimento a criteri predeterminati, «la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento».

Pertanto possono ritenersi falsi l'enunciato valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili, quello posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni, o anche quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto posti a base dell'atto (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213366).

Diversamente, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, mentre, se l'atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez.

F, n. 39843 del 04/08/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264364; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platannone, Rv. 254305).

Sez.

U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 — 01, ha richiamato tale orientamento e ritenuto, in relazione al delitto di false comunicazioni sociali, che «conseguentemente può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e/o sia fondato su premesse contenenti false attestazioni.

Il predetto orientamento, peraltro, appare autorevolmente condiviso da una recente sentenza di queste Sezioni Unite (n. 51824 del 25/09/2014, Giudici, non mass. sul punto), che, a seguito della sentenza Corte cost. n. 163 del 2014, citando puntualmente la giurisprudenza sopra ricordata, afferma che 'le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico, anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell'art. 2529 cod. civ. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti delle società)', quando, si fa 'riferimento a criteri predeterminati'.

In tali casi, «anche in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica, può essere svolta una valutazione in termini di verità-falsità». (...) A ben vedere, insomma, 'l'atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta - nel caso dei bilanci, non meno che in quello della materia urbanistica - di una discrezionalità tecnica'.

Concludono le Sezioni Unite che «le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità".

Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge.

Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente».2.

Tanto premesso deve rilevare questa Corte come il Collegio territoriale abbia ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del delitto di falso, rilevando come fosse certamente esigibile il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, come dovesse essere «appostato» quale debito in bilancio.

E però, osserva la Corte di merito, l'aggiudicazione alla quale era condizionata la risoluzione del contratto preliminare era già intervenuta il 30 dicembre 2013, quindi con la precedente amministrazione, cosicché fin da tale data doveva ritenersi esigibile il credito.

Sul punto, per un verso la sentenza impugnata offre una interpretazione del contratto non contestata e, per altro, richiama anche l'analoga conclusione dei periti, nominati dal Giudice dell'udienza preliminare in sede di incidente probatorio.

D'altro canto, osserva la Corte di appello, la riprova della risalente esigibilità, si traeva anche dalla circostanza che il creditore [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo presidente [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la restituzione della «caparra» fin dal gennaio 2014.

Rispetto all'interpretazione del contratto preliminare, operata dalla Corte di merito, deve evidenziare questa Corte come tale ermeneusi costituisca accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti, che non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280483 - 01; Conf.

Sez. 2, n. 750 del 1971, Rv. 11773301).

D'altro canto, va anche evidenziato come gli stessi periti, e il G.u.p. che condivideva tale conclusione, escludevano che il debito verso [OSCURATO:PERSONA] potesse essere qualificato come «debito fuori bilancio», perché non rientrava nelle categorie tassativamente previste dall'art. 194 TUEL, cosicché la spesa correlata andava iscritta nella IV Variazione di bilancio di previsione 2016-2018 (oggetto della imputazione sub capo 1) «o, al più tardi, nel bilancio di previsione 2017 (quello immediatamente successivo al passaggio di proprietà dei diritti), (...) corrispondente per causale e per importo a quanto spettava legittimamente a [OSCURATO:PERSONA]» (fol. 35, sentenza di primo grado).

In sostanza la sentenza di primo grado prendeva atto che, essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto fra il Comune e l'aggiudicataria in data 29 dicembre 2016, data della ritenuta esigibilità, ed essendo stata approvata la delibera di Giunta di variazione del bilancio preventivo 2016 in data 30 novembre 2016, poi ratificata dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2016, ben poteva l'iscrizione della posta passiva essere allocata nel bilancio di previsione per l'anno 2017, il che non è oggetto della contestazione sub capo 1), per la quale è stata proposta l'attuale impugnazione.

3. Tanto premesso, i motivi di ricorso vanno trattati unitariamente. 3.1 Va premesso che la Corte di appello ha escluso la sussistenza certa del dolo di falso dopo aver proceduto, anche su richiesta del Procuratore generale territoriale, alla rinnovazione istruttoria con l'escussione, fra gli altri, dei componenti del collegio dei revisori, come anche del presidente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il quale il rappresentante dell'Accusa produceva avviso di conclusioni indagini in relazione al delitto previsto dall'art. 353 cod. proc. pen., cosicchè l'escussione avveniva ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., stante la connessione probatoria con i delitti per cui era processo.

Rendevano inoltre interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E bene, tale premessa consente di evidenziare come la base probatoria sulla quale si è formato il convincimento da parte della Corte di appello sia solo parzialmente sovrapponibile a quella disponibile per il G.u.p. in sede di rito abbreviato cosicché, quando il ricorrente richiama le emergenze delle indagini preliminari avrebbe dovuto tenere in conto anche che la Corte di appello ha potuto valutare quel materiale originario alla luce di nuove escussioni e della complessiva rinnovazione istruttoria: così, ad esempio, grazie alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in secondo grado, la Corte di appello ha messo «a fuoco con maggiore precisione i contorni della vicenda e in particolare i contatti fra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]». 3.2 In tal senso, a proposito della inesistenza delle trattative che avrebbero indotto in errore la dirigente [OSCURATO:PERSONA], appare non manifestamente illogica la sentenza della Corte di appello che rileva come invece due incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si tennero, nel settembre e novembre 2016, e che [OSCURATO:PERSONA] chiariva alla Corte territoriale di acconsentire alla posticipazione del pagamento nel 2017, come emergeva anche dalla richiesta di pagamento formalizzata il 6 dicembre 2016, a margine di una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] che aveva ad oggetto l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni di carattere immobiliare nella zona [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto demaniale, comunque coinvolgeva il comune di Torino dal punto di vista urbanistico e della destinazione d'uso (foll. 23 e 27 della sentenza impugnata).

Da tale ricostruzione la Corte di appello traeva il convincimento, in modo non manifestamente illogico, che gli imputati errarono in modo inconsapevole nell'omettere l'indicazione della posta passiva nella variazione di bilancio 2016, dovendo a quel punto la stessa insistere sull'anno 2017.

In sostanza non vi sarebbe stata la consapevolezza dell'errore e soprattutto non sarebbero stati falsi i riferimenti ai tavoli di confronto e alle trattative con [OSCURATO:PERSONA] (fol. 27 della sentenza impugnata), che nella prospettiva dell'Accusa dovevano integrare la prova del dolo.

Anche il movente, secondo la Corte di appello, risultava inesistente, perché l'operazione di cessione dell'area ex Westinghouse ad Amteco risaliva al 2013 ed era stata operata dalla amministrazione antecedente a quella guidata da [OSCURATO:PERSONA], l'importo dell'operazione risultava essere pari allo 0,4 °h del bilancio del 2016, tanto che i periti definivano la posta mancata con espressione icastica «noccioline», se confrontata al bilancio nella sua interezza, dopo aver accertato, i predetti esperti, che anche con l'inserimento di tale voce passiva in bilancio i maggiori introiti acquisiti dal Comune avrebbero comunque consentito la copertura finanziaria del pagamento: in sostanza, anche la corretta contabilizzazione «non avrebbe modificato sostanzialmente la situazione finanziaria dell'amministrazione comunale», incidendo sul disavanzo di 313 milioni di euro in misura irrilevante, di poco superiore all'1°A) (foll. 25 e 26 della sentenza impugnata).

Il che escludeva la prospettazione di un movente a riprova del dolo.

Quanto poi alla erroneità nella mancata appostazione, rileva la Corte territoriale a riprova della buona fede degli imputati, come vi fosse una difficoltà oggettiva nella qualificazione del versamento di [OSCURATO:PERSONA] come «caparra», invece del più realistico «finanziamento», così qualificato dai periti a fronte della situazione di assenza di risorse libere del Comune nel 2012-2013 (vedi anche sentenza di primo grado, foll. 11-16,); tale difficoltà nella qualificazione del debito risultava anche dalla erronea compensazione operata nel bilancio 2013, ove comunque non veniva indicata come posta passiva quella dei 5 milioni, che venivano solo sottratti alla posta attiva di oltre 19 milioni di euro, cosicché la posta passiva era assente nei bilanci 2014, 2015 e 2016; ebbene, tali errori contabili pregressi e l'assenza di continuità nei bilanci spiegavano anche gli errori dell'amministrazione [OSCURATO:PERSONA], insediatasi all'inizio del 2016, a fronte della obbligazione preesistente, tanto più che sostenibile risultava anche ritenere l'esigibilità fin dal 2013, data della conclusione della gara di aggiudicazione.

D'altro canto anche i revisori dei conti del Comune indicavano un percorso contabile giudicato non corretto dai periti, trattando il debito erroneamente come «fuori bilancio»; e la Corte di appello rilevava anche come l'obbligo di inserimento in bilancio per il 2016 non risultava univocamente neanche da parte della dirigente [OSCURATO:PERSONA], che veniva definita in sentenza coraggiosa e preparata, pur se ritenuta dai periti incostante nel richiedere l'adempimento della corretta soluzione tecnica, di fatto per altro irrilevante ai fini del bilancio, tanto da apporre parere favorevole sulla regolarità contabile alla delibera della Giunta.

In sostanza, la nozione di debito esigibile, che avrebbe dovuto determinare l'appostamento in bilancio quale voce passiva, per altro fin dal 2013, risultava assolutamente variabile nel contesto tecnico amministrativo comunale, già al tempo dell'amministrazione precedente, pertanto suscettibile di diverse possibili interpretazioni, come quelle che per la Corte territoriale allignavano tra gli uffici comunali, per i quali l'esigibilità andava a coincidere con il momento in cui il creditore chiedeva il pagamento, nel caso di specie slittato prima al 2017 e poi al 2018, quando poi avvenne la restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito la Corte di appello riporta le conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e il vicesegretario Ferrari e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che confermano tale interpretazione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 (fol. 29), pure richiamato dal ricorrente, a riprova della buona fede dei conversanti. 3.3 A fronte di tale ricostruzione, non contraddittoria né manifestamente illogica, deve convenirsi con la Procura generale presso questa Corte che il ricorso solleciti una rivalutazione in fatto, prospettando una serie di travisamenti che in vero appaiono censure non consentite, in quanto, da un lato, non è sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» degli atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv.252349), mentre, dall'altro, la doglianza mira in modo inequivoco a rimettere a questa Corte un inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517 - 01).

D'altro canto, anche di recente, con condivisibile motivazione, è stato ribadito da questa Corte che «il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605).

L'elemento travisato deve assumere portata decisiva.

Grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). 3.4 Nel caso in esame i motivi di ricorso richiedono invece, come anticipato, una rivalutazione alternativa delle emergenze probatorie, non consentita, tanto più che l'allegazione di singoli brani delle dichiarazioni, riportati in ricorso, non consente una verifica complessiva a questa Corte, anche e soprattutto in ragione della rinnovazione dell'istruttoria intervenuta in appello.

Più volte il ricorrente richiama la circostanza che la variazione di bilancio di cui al capo 1) avrebbe dovuto riguardare la previsione non solo dell'anno 2016, ma anche degli anni 2017 e 2018, di tal ché la posta passiva relativa alla restituzione dei cinque milioni di euro doveva essere inserita anche nella previsione degli anni seguenti al 2016, nel medesimo documento contabile.

La censura però non si confronta con la circostanza che per stessa valutazione dei periti nominati dal G.u.p., per quanto riporta la sentenza di primo grado (fol. 35), gli imputati avrebbero potuto procedere all'inserimento della posta passiva direttamente nel documento di bilancio preventivo del 2017, tenuto in conto che la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria era intervenuta il 29 dicembre 2016, data di acquisizione dei diritti da parte della aggiudicataria, e quindi dopo che la variazione di bilancio, oggetto della imputazione sub capo 1), era già stata approvata sia dalla Giunta che dal Consiglio comunale.

In sostanza, la complessità della qualificazione giuridica del contratto preliminare-finanziamento avrebbe consentito di inserire la posta passiva relativa alla 'caparra' direttamente nel documento di previsione del 2017, il che evidenzia la natura valutativa del falso a fronte di plurime interpretazioni seguite, sia dalle amministrazioni comunali succedutesi, ma anche dai revisori contabili e dai consulenti del pubblico ministero, che deve ritenersi abbiano determinato il contenuto tecnico dell'imputazione sub capo 1).

Difatti, a tal proposito, anche sul tema della esigibilità del credito, congrua è la motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia come pur se il credito era esigibile fin dal 2013, mai era stato iscritto come posta passiva in bilancio; le due amministrazioni succedutesi nel tempo, con i relativi esperti contabili, errarono nella valutazione e nell'appostamento, attraverso compensazioni non consentite, omessi inserimenti in bilancio (fino al 2015), l'appostamento attivo dell'intero valore del credito vantato dal Comune verso l'aggiudicatario per oltre 19 milioni di euro (2016).

Si trattava di errori conseguenti alla anomalia del contratto preliminare stipulato nel 2012 che aveva la sua causa economico-sociale, rilevano i periti, in un vero e proprio finanziamento: da qui, per un verso la circostanza che, come osserva la sentenza di primo grado (fol. 51), errata è l'imputazione sub capo 1) quanto alla circostanza che la posta dovesse essere inserita nel [OSCURATO:PERSONA], il che dimostra come anche i tecnici dell'Accusa siano caduti in errore.

Per altro verso il tema dell'interpretazione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che faceva coincidere esigibilità e esercizio del diritto di credito, è tema interpretativo-valutativo, che non può sostenere l'accusa di falso, tanto che gli stessi periti invece ritengono esigibile il credito dalla data del trasferimento con delibera dei diritti reali all'aggiudicataria, quindi dal 29 dicembre 2016, da farsi rifluire nel bilancio 2017.

In coerenza con i principi su esposti e con le emergenze probatorie, la Corte di appello ha escluso la prova certa del dolo del reato di falsità ideologica in atto pubblico, in quanto la falsità non riguarda situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì la valutazione di tale situazione di fatto e l'interpretazione della normativa contabile da applicarsi (cfr. Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457 - 01).

Il che esclude anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, nel senso che irrilevante è il tema dell'errore di diritto, vertendosi in tema di un errore valutativo a fronte di una normativa contabile non stringente rispetto al caso in esame, che ha condotto a plurime plausibili interpretazioni, che rendono incerta, come ritenuto dalla Corte di appello, la prova della sussistenza del dolo, anche a fronte di una nuova disciplina prevista dal d.lgs n. 118/2011, che riguardava il nuovo regolamento di contabilità degli enti locali, che vedeva l'art. 3 sui «Principi contabili generali e applicati», in vigore dal 15 agosto 2015, foriero di «inevitabili difficoltà derivanti dall'esigenza di applicare una disciplina nuova in una materia già di per sé stessa complessa» (sentenza impugnata, fol. 27).

Quanto al tema delle trattative effettivamente intercorse, deve rilevare questa Corte come il Collegio territoriale abbia dato conto in modo non contraddittorio, né manifestamente illogico, dell'esistenza delle stesse, dovendosi rimettere alla valutazione del giudice di merito l'interpretazione delle emergenze probatorie e l'attribuzione della maggiore o minore attendibilità all'una o all'altra versione riferita dalle fonti di prova.

In tal senso, [OSCURATO:PERSONA] — per quanto emerge nella sentenza impugnata (fol. 19) escusso ex art. 210 cod. proc. pen. in quanto indagato per il reato di turbata libertà degli incanti, in procedimento probatoriamente collegato al presente — chiariva di aver partecipato a due tavoli di confronto: da ciò la Corte di appello trae la considerazione, non manifestamente illogica, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non mentirono a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al movente, come anticipato, non risulta manifestamente illogica la ricostruzione della Corte di appello che palesa lo scarso rilievo dell'importo in questione rispetto all' equilibrio di bilancio, dovendo ritenersi il risultato politico vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni e la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 16 maggio 2022, riformava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale torinese, assolvendo, perché il fatto non costituisce reato, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico, commesso da pubblico ufficiale, previsto dall'art. 479 cod. pen. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], quale sindaco della città di Torino, [OSCURATO:PERSONA], quale assessore al bilancio, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di capo di gabinetto del sindaco, erano chiamati a rispondere della approvazione del quarto provvedimento di variazione del bilancio di previsione — avvenuta in via d'urgenza in data 30 novembre 2016, a mezzo delibera della Giunta comunale, poi ratificata dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 2016 — per aver omesso l'imputazione del pagamento della somma di 5 milioni di euro nel [OSCURATO:PERSONA] relativa al debito della Città di Torino verso [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguire [OSCURATO:PERSONA]), debito divenuto esigibile. L'obbligazione di pagamento conseguiva, secondo la tesi di accusa, a un contratto preliminare di compravendita dell'area ex Westinghouse, che era stato stipulato nel 2012 dall'amministrazione guidata dal precedente sindaco: tale preliminare prevedeva il versamento a titolo di caparra, sul prezzo complessivo di 10 milioni di euro, da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei menzionati 5 milioni di euro. L'eventuale esito positivo della procedura ad evidenza pubblica di aggiudicazione del diritto sull'area in favore di un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito, secondo l'art.9 del contratto, causa di risoluzione ipso iure del preliminare, con il conseguente diritto alla restituzione dalla caparra in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre agli interessi di legge. E bene, la tesi dell'accusa evidenziava come, essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto relativo alla "Costituzione del diritto di superficie novantanovennale sull'Area ex Westinghouse", come da delibera di Giunta comunale del 28 dicembre 2016 — che seguiva l'aggiudicazione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per oltre 19 milioni e 700mila euro — era divenuto esigibile il 29 dicembre 2016 il credito di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 5 milioni di euro. Di tale esigibilità, che avrebbe imposto l'iscrizione in bilancio della posta passiva, non vi era traccia nel documento contabile, e la condotta contestata attribuiva agli imputati anche l'induzione di errore del responsabile della direzione finanza del comune, [OSCURATO:PERSONA], che in ragione di ciò avrebbe reso un parere favorevole alla regolarità contabile del documento. Per un verso al [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato aver inviato una mai! a [OSCURATO:PERSONA], in data 22 novembre 2016, con la quale l'invitava a modificare il contenuto della nota, così precisando: "Ti pregherei quindi di rifare la nota solo per le poste per le quali possono essere usati i 19,6 milioni circa di Westinghouse. Per quanto riguarda il debito con [OSCURATO:PERSONA] lo escluderei al momento dal ragionamento in quanto con tale soggetto sono aperti altri tavoli di confronto".Per altro verso [OSCURATO:PERSONA], con missiva del 30 novembre 2016 indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], scriveva: "con riferimento alla prossima sottoscrizione dell'Accordo di Programma in oggetto, si precisa che, allo stato, stante le trattative in corso su varie partite aperte con la Città, non è prevista la restituzione dei 5.000.000 di Euro anticipati da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2012 a titolo di caparra". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avallato le precedenti condotte di induzione in errore, in quanto non risultavano, secondo l'accusa, trattative pendenti tra la Città di Torino e [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il debito di 5 milioni di euro. 2. Il ricorso per cassazione è proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino con due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento della prova. La Corte di appello non avrebbe tenuto in conto, così travisando il contenuto della consulenza tecnica, che il contenuto del bilancio di previsione non riguardava solo l'anno 2016, ma anche gli anni 2017 e 2018, cosicché nel documento contabile andava indicato il debito verso [OSCURATO:PERSONA] anche quale posta relativa all'anno 2017 e 2018, cosicché errata risultava l'argomentazione della Corte territoriale per cui il debito non sarebbe stato esigibile nel 2016, ma al più dal 2017, e dunque non andava indicato nella variazione del bilancio di previsione. Altri travisamenti della Corte di appello vengono evidenziati dal ricorrente, sempre valorizzando passaggi della relazione dei consulenti tecnici. Non risponderebbe al vero che tutti gli esponenti dell'amministrazione, politici e tecnici, sarebbero caduti in errore in ordine alla contabilizzazione delle operazioni relative all'area ex Westinghouse: l'amministrazione precedente aveva indicato il credito conseguente alla aggiudicazione intervenuta in oltre 14 milioni di euro, decurtandolo dei 5 milioni dovuti in favore di [OSCURATO:PERSONA]; invece, l'amministrazione [OSCURATO:PERSONA] indicava la posta attiva per intero nella misura di oltre 19 milioni di euro, in discontinuità con la precedente amministrazione. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il d.lgs n. 118/2011 avrebbe richiesto di iscrivere il debito verso [OSCURATO:PERSONA], secondo il criterio di «competenza rafforzata» per il quale le passività anche incerte, oltre ai soli crediti assolutamente certi, andavano appostati, tanto più che non vi era alcuna incertezza in ordine alla esigibilità del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della previsione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che faceva coincidere esigibilità e possibilità di esercizio del diritto di credito.Anche travisata sarebbe stata la prova in ordine alla effettività delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], riferite da [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente come travisata risulterebbe infine la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], presidente di [OSCURATO:PERSONA], che mai ebbe a riferire di trattative aventi ad oggetto le modalità di pagamento del debito da parte del Comune di Torino, acconsentendo solo alla dilazione del pagamento — per una ragione di «garbo istituzionale» — dalla fine del 2016 al 2017. Dall'inesistenza delle trattative nei termini riferiti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che invece avrebbero introdotto il dubbio sull'obbligo di restituzione dei 5 milioni di euro, invece mai in discussione, conseguirebbe l'errore della Corte di appello che ha ritenuto essere in buona fede [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ebbero invece a mentire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla mancanza di movente, ritenuta dalla Corte di appello, il ricorrente rinviene vizi da illogicità e travisamento nella sentenza impugnata, in quanto la Corte torinese riferisce di una «delicata situazione finanziaria » — salvo poi escludere un interesse degli imputati a non appostare il debito di 5 milioni di euro — che invece comproverebbe l'interesse alla falsificazione, per altro politicamente rivendicata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'esser riuscita l'amministrazione appena insediata nel 2016 a garantire i servizi pubblici, come il sindaco riferì in consiglio comunale, tanto che chi si oppose a tale 'operazione', come [OSCURATO:PERSONA] o i componenti del collegio dei revisori, furono trasferiti o si dimisero. 4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 47, comma 2, e 5 cod. pen. La Corte di appello avrebbe ritenuto scusabile l'errore degli imputati nell'aver considerato non esigibile il credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con l'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Il ricorrente rileva come la disciplina richiamata integri il precetto penale e dunque si veda in tema di errore di diritto, ribadendo che l'esigibilità posticipata al 2017 o al 2018 comunque avrebbe richiesto di inserire la posta passiva nella variazione al bilancio di previsione. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come lo stesso chieda una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. 6. I difensori hanno concluso come indicato in epigrafe, sostanzialmente rappresentando come il ricorso tenda a proporre una ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità, qualificando come denunce di travisamento le proposte di rilettura alternative alle valutazioni della Corte di merito, nonché ritenendo che il secondo motivo non si confronti con la sentenza, che ipotizza l'assenza del dolo richiesto dal falso ideologico, per una pluralità di fattori analizzati dalla Corte di merito, non solo riconducibili alla errata interpretazione della norma extrapenale. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Va premesso — come osservato di recente da Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Cucinotta, Rv. 284121 - 02, che richiama a sua volta anche quanto al bilancio preventivo Sez. 5, n. 24878 del 14/03/2017, Minissale, Rv. 270461 — che non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che il bilancio di un ente pubblico territoriale, quale è un Comune, sia un atto pubblico (così espressamente Sez. 2 5, n. 2091 del 26/09/1995, Savino, Rv. 202656) perché promana dal consiglio comunale ed è un atto anche a valenza esterna. In quanto documento rappresentativo di dati è del tutto evidente che possa essere oggetto di falsificazione sia materiale, sia ideologica. Tanto premesso, deve anche evidenziarsi — risultando centrale la qualificazione dell'appostamento del debito dell'amministrazione comunale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] — come si verta in tema di falso valutativo. A tal riguardo va richiamato il consolidato orientamento che, in rapporto alla falsità ideologica, ha ritenuto che «quando intervengano in contesti che implicano l'accettazione di parametri [...] normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi»: infatti, quando faccia riferimento a criteri predeterminati, «la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei criteri di riferimento». Pertanto possono ritenersi falsi l'enunciato valutativo che contraddica criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili, quello posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni, o anche quando sia falsa l'attestazione degli elementi di fatto posti a base dell'atto (Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Andronico, Rv. 213366). Diversamente, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, mentre, se l'atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264364; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platannone, Rv. 254305). Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 — 01, ha richiamato tale orientamento e ritenuto, in relazione al delitto di false comunicazioni sociali, che «conseguentemente può dirsi falso l'enunciato valutativo che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e/o sia fondato su premesse contenenti false attestazioni. Il predetto orientamento, peraltro, appare autorevolmente condiviso da una recente sentenza di queste Sezioni Unite (n. 51824 del 25/09/2014, Giudici, non mass. sul punto), che, a seguito della sentenza Corte cost. n. 163 del 2014, citando puntualmente la giurisprudenza sopra ricordata, afferma che 'le norme positive ammettono talora la configurabilità del falso ideologico, anche in enunciati valutativi e qualificatori, come avviene, ad esempio, nell'art. 2529 cod. civ. (valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti delle società)', quando, si fa 'riferimento a criteri predeterminati'. In tali casi, «anche in relazione ai giudizi di natura squisitamente tecnico-scientifica, può essere svolta una valutazione in termini di verità-falsità». (...) A ben vedere, insomma, 'l'atto valutativo comporta necessariamente un apprezzamento discrezionale del valutatore, ma si tratta - nel caso dei bilanci, non meno che in quello della materia urbanistica - di una discrezionalità tecnica'. Concludono le Sezioni Unite che «le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente».2. Tanto premesso deve rilevare questa Corte come il Collegio territoriale abbia ritenuto sussistente l'elemento oggettivo del delitto di falso, rilevando come fosse certamente esigibile il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, come dovesse essere «appostato» quale debito in bilancio. E però, osserva la Corte di merito, l'aggiudicazione alla quale era condizionata la risoluzione del contratto preliminare era già intervenuta il 30 dicembre 2013, quindi con la precedente amministrazione, cosicché fin da tale data doveva ritenersi esigibile il credito. Sul punto, per un verso la sentenza impugnata offre una interpretazione del contratto non contestata e, per altro, richiama anche l'analoga conclusione dei periti, nominati dal Giudice dell'udienza preliminare in sede di incidente probatorio. D'altro canto, osserva la Corte di appello, la riprova della risalente esigibilità, si traeva anche dalla circostanza che il creditore [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo presidente [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la restituzione della «caparra» fin dal gennaio 2014. Rispetto all'interpretazione del contratto preliminare, operata dalla Corte di merito, deve evidenziare questa Corte come tale ermeneusi costituisca accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà delle parti contraenti, che non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 4, n. 4754 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280483 - 01; Conf. Sez. 2, n. 750 del 1971, Rv. 11773301). D'altro canto, va anche evidenziato come gli stessi periti, e il G.u.p. che condivideva tale conclusione, escludevano che il debito verso [OSCURATO:PERSONA] potesse essere qualificato come «debito fuori bilancio», perché non rientrava nelle categorie tassativamente previste dall'art. 194 TUEL, cosicché la spesa correlata andava iscritta nella IV Variazione di bilancio di previsione 2016-2018 (oggetto della imputazione sub capo 1) «o, al più tardi, nel bilancio di previsione 2017 (quello immediatamente successivo al passaggio di proprietà dei diritti), (...) corrispondente per causale e per importo a quanto spettava legittimamente a [OSCURATO:PERSONA]» (fol. 35, sentenza di primo grado). In sostanza la sentenza di primo grado prendeva atto che, essendo intervenuta la sottoscrizione del contratto fra il Comune e l'aggiudicataria in data 29 dicembre 2016, data della ritenuta esigibilità, ed essendo stata approvata la delibera di Giunta di variazione del bilancio preventivo 2016 in data 30 novembre 2016, poi ratificata dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2016, ben poteva l'iscrizione della posta passiva essere allocata nel bilancio di previsione per l'anno 2017, il che non è oggetto della contestazione sub capo 1), per la quale è stata proposta l'attuale impugnazione. 3. Tanto premesso, i motivi di ricorso vanno trattati unitariamente. 3.1 Va premesso che la Corte di appello ha escluso la sussistenza certa del dolo di falso dopo aver proceduto, anche su richiesta del Procuratore generale territoriale, alla rinnovazione istruttoria con l'escussione, fra gli altri, dei componenti del collegio dei revisori, come anche del presidente della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il quale il rappresentante dell'Accusa produceva avviso di conclusioni indagini in relazione al delitto previsto dall'art. 353 cod. proc. pen., cosicchè l'escussione avveniva ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., stante la connessione probatoria con i delitti per cui era processo. Rendevano inoltre interrogatorio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E bene, tale premessa consente di evidenziare come la base probatoria sulla quale si è formato il convincimento da parte della Corte di appello sia solo parzialmente sovrapponibile a quella disponibile per il G.u.p. in sede di rito abbreviato cosicché, quando il ricorrente richiama le emergenze delle indagini preliminari avrebbe dovuto tenere in conto anche che la Corte di appello ha potuto valutare quel materiale originario alla luce di nuove escussioni e della complessiva rinnovazione istruttoria: così, ad esempio, grazie alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] rese in secondo grado, la Corte di appello ha messo «a fuoco con maggiore precisione i contorni della vicenda e in particolare i contatti fra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]». 3.2 In tal senso, a proposito della inesistenza delle trattative che avrebbero indotto in errore la dirigente [OSCURATO:PERSONA], appare non manifestamente illogica la sentenza della Corte di appello che rileva come invece due incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si tennero, nel settembre e novembre 2016, e che [OSCURATO:PERSONA] chiariva alla Corte territoriale di acconsentire alla posticipazione del pagamento nel 2017, come emergeva anche dalla richiesta di pagamento formalizzata il 6 dicembre 2016, a margine di una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] che aveva ad oggetto l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni di carattere immobiliare nella zona [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto demaniale, comunque coinvolgeva il comune di Torino dal punto di vista urbanistico e della destinazione d'uso (foll. 23 e 27 della sentenza impugnata). Da tale ricostruzione la Corte di appello traeva il convincimento, in modo non manifestamente illogico, che gli imputati errarono in modo inconsapevole nell'omettere l'indicazione della posta passiva nella variazione di bilancio 2016, dovendo a quel punto la stessa insistere sull'anno 2017. In sostanza non vi sarebbe stata la consapevolezza dell'errore e soprattutto non sarebbero stati falsi i riferimenti ai tavoli di confronto e alle trattative con [OSCURATO:PERSONA] (fol. 27 della sentenza impugnata), che nella prospettiva dell'Accusa dovevano integrare la prova del dolo. Anche il movente, secondo la Corte di appello, risultava inesistente, perché l'operazione di cessione dell'area ex Westinghouse ad Amteco risaliva al 2013 ed era stata operata dalla amministrazione antecedente a quella guidata da [OSCURATO:PERSONA], l'importo dell'operazione risultava essere pari allo 0,4 °h del bilancio del 2016, tanto che i periti definivano la posta mancata con espressione icastica «noccioline», se confrontata al bilancio nella sua interezza, dopo aver accertato, i predetti esperti, che anche con l'inserimento di tale voce passiva in bilancio i maggiori introiti acquisiti dal Comune avrebbero comunque consentito la copertura finanziaria del pagamento: in sostanza, anche la corretta contabilizzazione «non avrebbe modificato sostanzialmente la situazione finanziaria dell'amministrazione comunale», incidendo sul disavanzo di 313 milioni di euro in misura irrilevante, di poco superiore all'1°A) (foll. 25 e 26 della sentenza impugnata). Il che escludeva la prospettazione di un movente a riprova del dolo. Quanto poi alla erroneità nella mancata appostazione, rileva la Corte territoriale a riprova della buona fede degli imputati, come vi fosse una difficoltà oggettiva nella qualificazione del versamento di [OSCURATO:PERSONA] come «caparra», invece del più realistico «finanziamento», così qualificato dai periti a fronte della situazione di assenza di risorse libere del Comune nel 2012-2013 (vedi anche sentenza di primo grado, foll. 11-16,); tale difficoltà nella qualificazione del debito risultava anche dalla erronea compensazione operata nel bilancio 2013, ove comunque non veniva indicata come posta passiva quella dei 5 milioni, che venivano solo sottratti alla posta attiva di oltre 19 milioni di euro, cosicché la posta passiva era assente nei bilanci 2014, 2015 e 2016; ebbene, tali errori contabili pregressi e l'assenza di continuità nei bilanci spiegavano anche gli errori dell'amministrazione [OSCURATO:PERSONA], insediatasi all'inizio del 2016, a fronte della obbligazione preesistente, tanto più che sostenibile risultava anche ritenere l'esigibilità fin dal 2013, data della conclusione della gara di aggiudicazione. D'altro canto anche i revisori dei conti del Comune indicavano un percorso contabile giudicato non corretto dai periti, trattando il debito erroneamente come «fuori bilancio»; e la Corte di appello rilevava anche come l'obbligo di inserimento in bilancio per il 2016 non risultava univocamente neanche da parte della dirigente [OSCURATO:PERSONA], che veniva definita in sentenza coraggiosa e preparata, pur se ritenuta dai periti incostante nel richiedere l'adempimento della corretta soluzione tecnica, di fatto per altro irrilevante ai fini del bilancio, tanto da apporre parere favorevole sulla regolarità contabile alla delibera della Giunta. In sostanza, la nozione di debito esigibile, che avrebbe dovuto determinare l'appostamento in bilancio quale voce passiva, per altro fin dal 2013, risultava assolutamente variabile nel contesto tecnico amministrativo comunale, già al tempo dell'amministrazione precedente, pertanto suscettibile di diverse possibili interpretazioni, come quelle che per la Corte territoriale allignavano tra gli uffici comunali, per i quali l'esigibilità andava a coincidere con il momento in cui il creditore chiedeva il pagamento, nel caso di specie slittato prima al 2017 e poi al 2018, quando poi avvenne la restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito la Corte di appello riporta le conversazioni intercettate fra [OSCURATO:PERSONA] e il vicesegretario Ferrari e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che confermano tale interpretazione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011 (fol. 29), pure richiamato dal ricorrente, a riprova della buona fede dei conversanti. 3.3 A fronte di tale ricostruzione, non contraddittoria né manifestamente illogica, deve convenirsi con la Procura generale presso questa Corte che il ricorso solleciti una rivalutazione in fatto, prospettando una serie di travisamenti che in vero appaiono censure non consentite, in quanto, da un lato, non è sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» degli atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv.252349), mentre, dall'altro, la doglianza mira in modo inequivoco a rimettere a questa Corte un inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 21914 del 16/03/2023, Castaldo, Rv. 284517 - 01). D'altro canto, anche di recente, con condivisibile motivazione, è stato ribadito da questa Corte che «il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale come lo qualifica la dottrina più attenta) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Invero il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva. Grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). 3.4 Nel caso in esame i motivi di ricorso richiedono invece, come anticipato, una rivalutazione alternativa delle emergenze probatorie, non consentita, tanto più che l'allegazione di singoli brani delle dichiarazioni, riportati in ricorso, non consente una verifica complessiva a questa Corte, anche e soprattutto in ragione della rinnovazione dell'istruttoria intervenuta in appello. Più volte il ricorrente richiama la circostanza che la variazione di bilancio di cui al capo 1) avrebbe dovuto riguardare la previsione non solo dell'anno 2016, ma anche degli anni 2017 e 2018, di tal ché la posta passiva relativa alla restituzione dei cinque milioni di euro doveva essere inserita anche nella previsione degli anni seguenti al 2016, nel medesimo documento contabile. La censura però non si confronta con la circostanza che per stessa valutazione dei periti nominati dal G.u.p., per quanto riporta la sentenza di primo grado (fol. 35), gli imputati avrebbero potuto procedere all'inserimento della posta passiva direttamente nel documento di bilancio preventivo del 2017, tenuto in conto che la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria era intervenuta il 29 dicembre 2016, data di acquisizione dei diritti da parte della aggiudicataria, e quindi dopo che la variazione di bilancio, oggetto della imputazione sub capo 1), era già stata approvata sia dalla Giunta che dal Consiglio comunale. In sostanza, la complessità della qualificazione giuridica del contratto preliminare-finanziamento avrebbe consentito di inserire la posta passiva relativa alla 'caparra' direttamente nel documento di previsione del 2017, il che evidenzia la natura valutativa del falso a fronte di plurime interpretazioni seguite, sia dalle amministrazioni comunali succedutesi, ma anche dai revisori contabili e dai consulenti del pubblico ministero, che deve ritenersi abbiano determinato il contenuto tecnico dell'imputazione sub capo 1). Difatti, a tal proposito, anche sul tema della esigibilità del credito, congrua è la motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia come pur se il credito era esigibile fin dal 2013, mai era stato iscritto come posta passiva in bilancio; le due amministrazioni succedutesi nel tempo, con i relativi esperti contabili, errarono nella valutazione e nell'appostamento, attraverso compensazioni non consentite, omessi inserimenti in bilancio (fino al 2015), l'appostamento attivo dell'intero valore del credito vantato dal Comune verso l'aggiudicatario per oltre 19 milioni di euro (2016). Si trattava di errori conseguenti alla anomalia del contratto preliminare stipulato nel 2012 che aveva la sua causa economico-sociale, rilevano i periti, in un vero e proprio finanziamento: da qui, per un verso la circostanza che, come osserva la sentenza di primo grado (fol. 51), errata è l'imputazione sub capo 1) quanto alla circostanza che la posta dovesse essere inserita nel [OSCURATO:PERSONA], il che dimostra come anche i tecnici dell'Accusa siano caduti in errore. Per altro verso il tema dell'interpretazione dell'ali. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, che faceva coincidere esigibilità e esercizio del diritto di credito, è tema interpretativo-valutativo, che non può sostenere l'accusa di falso, tanto che gli stessi periti invece ritengono esigibile il credito dalla data del trasferimento con delibera dei diritti reali all'aggiudicataria, quindi dal 29 dicembre 2016, da farsi rifluire nel bilancio 2017. In coerenza con i principi su esposti e con le emergenze probatorie, la Corte di appello ha escluso la prova certa del dolo del reato di falsità ideologica in atto pubblico, in quanto la falsità non riguarda situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì la valutazione di tale situazione di fatto e l'interpretazione della normativa contabile da applicarsi (cfr. Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa, Rv. 272457 - 01). Il che esclude anche la fondatezza del secondo motivo di ricorso, nel senso che irrilevante è il tema dell'errore di diritto, vertendosi in tema di un errore valutativo a fronte di una normativa contabile non stringente rispetto al caso in esame, che ha condotto a plurime plausibili interpretazioni, che rendono incerta, come ritenuto dalla Corte di appello, la prova della sussistenza del dolo, anche a fronte di una nuova disciplina prevista dal d.lgs n. 118/2011, che riguardava il nuovo regolamento di contabilità degli enti locali, che vedeva l'art. 3 sui «Principi contabili generali e applicati», in vigore dal 15 agosto 2015, foriero di «inevitabili difficoltà derivanti dall'esigenza di applicare una disciplina nuova in una materia già di per sé stessa complessa» (sentenza impugnata, fol. 27). Quanto al tema delle trattative effettivamente intercorse, deve rilevare questa Corte come il Collegio territoriale abbia dato conto in modo non contraddittorio, né manifestamente illogico, dell'esistenza delle stesse, dovendosi rimettere alla valutazione del giudice di merito l'interpretazione delle emergenze probatorie e l'attribuzione della maggiore o minore attendibilità all'una o all'altra versione riferita dalle fonti di prova. In tal senso, [OSCURATO:PERSONA] — per quanto emerge nella sentenza impugnata (fol. 19) escusso ex art. 210 cod. proc. pen. in quanto indagato per il reato di turbata libertà degli incanti, in procedimento probatoriamente collegato al presente — chiariva di aver partecipato a due tavoli di confronto: da ciò la Corte di appello trae la considerazione, non manifestamente illogica, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non mentirono a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al movente, come anticipato, non risulta manifestamente illogica la ricostruzione della Corte di appello che palesa lo scarso rilievo dell'importo in questione rispetto all' equilibrio di bilancio, dovendo ritenersi il risultato politico vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] con
Sentenza Cassazione n. 38337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris