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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 50678/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello al giudizio; letta la memoria scritta, recante "motivi aggiunti" depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) ha confermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge in relazione all'assenza di difesa nel corso del giudizio di appello.

In particolare, si evidenzia che il difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dopo avere il 19 dicembre 2019 proposto l'appello, è stata sospesa dall'esercizio della professione forense (in particolare, il 21 novembre 2022); pertanto alla data della celebrazione dell'appello - aprile 2023 - l'imputato non aveva un difensore, da ciò la nullità assoluta del giudizio e della sentenza di appello.

2.1. Il difensore dell'imputato nella memoria scritta recante "motivi aggiunti" ha altresì evidenziato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'avvocato "[OSCURATO:PERSONA]", omonima di quella originariamente nominata difensore di fiducia e poi sospesa, il che conferma che nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] non è stato assistito da alcun difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame del fascicolo di appello, consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex plurimis, v.

Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01), risulta quanto segue.

Avverso la sentenza di primo grado, emessa il 16 gennaio 2019, il difensore di fiducia dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello.

Il giorno 2 marzo 2023 il relativo decreto di citazione è stato notificato all'avvocata "[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: BLTNE85R48L219X) tramite pec [OSCURATO:EMAIL].r.

La predetta professionista è omonima del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avente il diverso codice fiscale BLNTE81T54C6270 e dotata di, ovviamente, una diversa pec professionale: [OSCURATO:EMAIL], come emerge dall'atto di appello dalla stessa presentato).

Non risulta che la seconda avvocatessa "[OSCURATO:PERSONA]" (evidentemente per mero errore materiale individuata dalla cancelleria della Corte territoriale come il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] dopo che la prima "[OSCURATO:PERSONA]" era stata sospesa dall'esercizio della professione forense) fosse stata nominata difensore di ufficio dell'imputato.

2.1. Invero, l'avvocatessa Beltranno, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], è stata il 21 novembre del 2022 sospesa in via amministrativa dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art.33 del d.l. n. 17 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 34 del 2022.

Il citato articolo 33 ha inserito nell'art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla I.n. 113 del 2021 (che disciplina le procedure per l'assunzione del personale addetto all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari), il comma 2-bis.

Questo comma stabilisce che «L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica».

3. Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che l'unica notifica del decreto di citazione effettuata a un difensore per la celebrazione del giudizio di appello è radicalmente invalida.

Essa, infatti, non è avvenuta in favore del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] - peraltro sospesa per una incompatibilità stabilita dalla legge, di tal che quand'anche le fosse stato notificato il decreto per il giudizio di appello detta notifica sarebbe stata comunque inesistente (arg. ex Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, Mazzocchi, Rv. 268866 - 01) - ma alla sua omonima, mai nominata difensore, né di fiducia né di ufficio, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto dunque privo di difensore nel giudizio sul gravame.

3.1. E di tale circostanza si è resa conto, una volta terminato il giudizio e depositato il dispositivo, la Corte territoriale che, dopo la conclusione dell'udienza di appello, preso atto che il difensore di fiducia dell'imputato era stato sospeso dalla professione (e che, dunque, questi era rimasto privo di difensore), ha - opportunamente - nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97( comma 11 cod. proc. pen. nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA] ed ha altresì disposto che nei confronti del predetto venisse eseguita la notifica del dispositivo della sentenza, al fine di consentire al nuovo difensore, come in effetti avvenuto, di ricorrere in Cassazione per eccepire l'invalidità processuale che, a quel punto, il Giudice di appello non poteva più sanare.

4. Pertanto, a seguito dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad un difensore dell'imputato (di fiducia o nominato di ufficio), si è verificata nel giudizio di appello la mancanza di difesa tecnica e dunque una nullità assoluta insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma primo, e 179 cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6, n. 49819 del 29/10/2013, Gesino, Rv 257639; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01).

Per tali ragioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè - instaurato ritualmente il contraddittorio con le parti - proceda al giudizio di secondo grado.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Così deciso il 22 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello al giudizio; letta la memoria scritta, recante "motivi aggiunti" depositata dal difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 26 aprile) ha confermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 73, comma 5, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge in relazione all'assenza di difesa nel corso del giudizio di appello. In particolare, si evidenzia che il difensore di ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dopo avere il 19 dicembre 2019 proposto l'appello, è stata sospesa dall'esercizio della professione forense (in particolare, il 21 novembre 2022); pertanto alla data della celebrazione dell'appello - aprile 2023 - l'imputato non aveva un difensore, da ciò la nullità assoluta del giudizio e della sentenza di appello. 2.1. Il difensore dell'imputato nella memoria scritta recante "motivi aggiunti" ha altresì evidenziato che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'avvocato "[OSCURATO:PERSONA]", omonima di quella originariamente nominata difensore di fiducia e poi sospesa, il che conferma che nel giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] non è stato assistito da alcun difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame del fascicolo di appello, consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di natura processuale (ex plurimis, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525 - 01), risulta quanto segue. Avverso la sentenza di primo grado, emessa il 16 gennaio 2019, il difensore di fiducia dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello. Il giorno 2 marzo 2023 il relativo decreto di citazione è stato notificato all'avvocata "[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: BLTNE85R48L219X) tramite pec [OSCURATO:EMAIL].r. La predetta professionista è omonima del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avente il diverso codice fiscale BLNTE81T54C6270 e dotata di, ovviamente, una diversa pec professionale: [OSCURATO:EMAIL], come emerge dall'atto di appello dalla stessa presentato). Non risulta che la seconda avvocatessa "[OSCURATO:PERSONA]" (evidentemente per mero errore materiale individuata dalla cancelleria della Corte territoriale come il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] dopo che la prima "[OSCURATO:PERSONA]" era stata sospesa dall'esercizio della professione forense) fosse stata nominata difensore di ufficio dell'imputato. 2.1. Invero, l'avvocatessa Beltranno, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], è stata il 21 novembre del 2022 sospesa in via amministrativa dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art.33 del d.l. n. 17 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla I. n. 34 del 2022. Il citato articolo 33 ha inserito nell'art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla I.n. 113 del 2021 (che disciplina le procedure per l'assunzione del personale addetto all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari), il comma 2-bis. Questo comma stabilisce che «L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica». 3. Ciò premesso in fatto, rileva la Corte che l'unica notifica del decreto di citazione effettuata a un difensore per la celebrazione del giudizio di appello è radicalmente invalida. Essa, infatti, non è avvenuta in favore del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] - peraltro sospesa per una incompatibilità stabilita dalla legge, di tal che quand'anche le fosse stato notificato il decreto per il giudizio di appello detta notifica sarebbe stata comunque inesistente (arg. ex Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, Mazzocchi, Rv. 268866 - 01) - ma alla sua omonima, mai nominata difensore, né di fiducia né di ufficio, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto dunque privo di difensore nel giudizio sul gravame. 3.1. E di tale circostanza si è resa conto, una volta terminato il giudizio e depositato il dispositivo, la Corte territoriale che, dopo la conclusione dell'udienza di appello, preso atto che il difensore di fiducia dell'imputato era stato sospeso dalla professione (e che, dunque, questi era rimasto privo di difensore), ha - opportunamente - nominato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97( comma 11 cod. proc. pen. nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA] ed ha altresì disposto che nei confronti del predetto venisse eseguita la notifica del dispositivo della sentenza, al fine di consentire al nuovo difensore, come in effetti avvenuto, di ricorrere in Cassazione per eccepire l'invalidità processuale che, a quel punto, il Giudice di appello non poteva più sanare. 4. Pertanto, a seguito dell'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ad un difensore dell'imputato (di fiducia o nominato di ufficio), si è verificata nel giudizio di appello la mancanza di difesa tecnica e dunque una nullità assoluta insanabile, ai sensi dell'art. 179, comma primo, e 179 cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 6, n. 49819 del 29/10/2013, Gesino, Rv 257639; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01). Per tali ragioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè - instaurato ritualmente il contraddittorio con le parti - proceda al giudizio di secondo grado. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 22 novembre 2
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