CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38392/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sztite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, depositata in data 11/1/2023, di rigetto della richiesta di riparazione per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere e agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di minaccia, lesioni e tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 27/9/2017, divenuta irrevocabile il 10/2/2018, il ricorrente era assolto in via definitiva da tali reati. 2. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di riparazione osservando come il ricorrente avesse posto in essere comportamenti gravemente colposi, suscettibili di ingenerare nell'autorità procedente il ragionevole convincimento che egli avesse attentato alla vita di Berlingieri, gettandolo dalla finestra di casa dopo avere scoperto l'uomo in atteggiamenti intimi con la figlia [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 314 cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi raccolti in fase cautelare; mancato confronto con la sentenza assolutoria del Tribunale di Crotone, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro. La Corte di appello di Catanzaro, lamenta la difesa, ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ravvisabili gravi elementi di colpa a suo carico, ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nel decidere in tal senso, la Corte di merito ha ignorato tutte le prove assunte e i documenti prodotti durante il processo. L'odierno ricorrente, sin dalla fase cautelare, ha sempre pervicacemente negato ogni addebito, chiarendo in modo completo la sua posizione, anche con prove documentali. Di tali chiarimenti è stata data precisa indicazione nella domanda di riparazione, contenente puntuale richiamo al verbale di interrogatorio reso dall'istante in data 6 febbraio 2013. Dalle sentenze assolutorie emerge chiaramente come la tesi della pubblica accusa non fosse sostenuta nemmeno da validi indizi; dunque, ritenere che il ricorrente abbia dato causa alla misura patita contrasta con tutte le risultanze processuali e tutti gli atti del procedimento, anche quelli relativi alla fase cautelare. Il ricorrente ha sempre manifestato la sua estraneità al fatto contestato, affermando sin da subito di non avere assolutamente perpetrato il reato che era stato a lui contestato e respingendo ogni addebito. Il fatto che Torno conoscesse la persona offesa è circostanza del tutto ininfluente ai fini del diniego dell'indennizzo. Deve in proposito considerarsi il contesto nel quale avvenne il fatto: il Berlingieri si era introdotto in casa con il permesso della figlia, all'insaputa dell'istante; [OSCURATO:PERSONA], in piena notte, era stato svegliato da rumori molesti, pertanto, egli non aveva alcuna consapevolezza di trovarsi al cospetto di Berlingieri. Secondo motivo: violazione di legge con riferimento all'articolo 3 Cost. La Corte di appello di Catanzaro ha riconosciuto l'indennizzo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, in separato procedimento scaturito da analoga istanza di riparazione per ingiusta detenzione. [OSCURATO:PERSONA], originario coimputato, era stato assolto dai medesimi reati elevati a suo carico per i fatti di causa. L'ordinanza impugnata in questa sede è stata emessa dai medesimi giudici che hanno riconosciuto il beneficio della riparazione per ingiusta detenzione ad [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva mantenuto la stessa condotta del padre e che si era difeso, sostenendo la stessa tesi del padre. Il provvedimento impugnato viola in tal modo il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, determinando una palese disparità di trattamento nei confronti di soggetti che si sono trovati nella medesima posizione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha presentato memoria difensiva con motivi aggiunti insistendo nel richiedere l'accoglimento del ricorso ed allegando il verbale di interrogatorio reso dal richiedente innanzi al G.i.p. in data 6/2/2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Premessi tutti i principi che regolano la materia della riparazione per ingiusta detenzione, correttamente richiamati dai giudici di merito nel provvedimento impugnato, si osserva quanto segue. 2. La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, evidenziando i comportamenti colposi serbati dall'imputato. La ricostruzione dei fatti offerta dall'istante è immediatamente apparsa agli operanti di polizia non credibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato accusato congiuntamente dalla figlia e da [OSCURATO:PERSONA] innanzi al personale di polizia intervenuto sul posto. I due dichiararono in modo conforme di essere stati picchiati dal ricorrente per essere stati scoperti in atteggiamenti intimi. [OSCURATO:PERSONA] è stato soccorso dagli operanti che lo hanno ritrovato svestito, con indosso solo dei jeans e dei calzini, in stato di agitazione e con palesi traumi fisici. Il difensore ribadisce in più punti della impugnazione che il ricorrente si è difeso, protestando la sua innocenza davanti ai giudici. Il ricorso, tuttavia, non si confronta realmente con la motivazione della ordinanza, in cui si è evidenziato come le circostanze del fatto avessero ingenerato nell'Autorità il ragionevole convincimento dell'aggressione portata nei confronti del Berlingieri. 3. Non influisce sui fatti di causa la diversa decisione assunta nei confronti dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], stante la piena autonomia delle due decisioni. Il provvedimento prodotto, peraltro, non analizza minimamente la vicenda, pertanto dalla decisione non si desumono ragioni di contrasto con la diversa soluzione adottata in questa sede. Neppure rileva il fatto che il ricorrente sia stato assolto dalle imputazioni: è ben possibile, infatti, che si pervenga, sulla base del medesimo materiale probatorio, a soluzioni diverse nell'ambito del giudizio di riparazione e di quello di cognizione (cfr. in argomento Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039:«Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate»). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc