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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 43315/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 19 settembre 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata rigettata l'istanza di dissequestro della provvista giacente sul conto di deposito a risparmio, intestato alla moglie del ricorrente.

2. Quest'ultimo è indagato per i reati di cui all'art. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma, d.P.R. n. 309/90, 61 bis cod. pen., 416 bis.1 c. 1, cod. pen., artt. 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/90; il sequestro, funzionale alla confisca ex art. 240 bis cod. pen., ha avuto ad oggetto la somma di euro 64.928,12, rinvenuta sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen.

Premesso che il Tribunale ha rimarcato che «la mera allegazione della provenienza lecita delle somme, accreditate dapprima sul conto corrente cointestato ai coniugi e poi sul deposito nella titolarità esclusiva della moglie, non è sufficiente a recidere il nesso di pertinenzialità dell'accrescimento patrimoniale e il prezzo, profitto del reato», il ricorrente ha affermato che tale argomentazione è erronea, essendo ammessa, nell'ipotesi di confisca c.d. allargata, la possibilità di superare la presunzione di provenienza illecita dei beni e, nel caso in esame, le somme, oggetto di sequestro, erano entrate legittimamente nella sua disponibilità quale indennizzo per l'ingiusta detenzione subita, corrispondente del tutto alle somme trasferite sul conto della moglie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01) è ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

3. Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è inficiato da violazioni di legge.

4. Indiscussa la disponibilità da parte del ricorrente della somma di denaro confluita sul conto corrente intestato a sua moglie e la riconducibilità dei reati ascrittigli provvisoriamente nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., ciò che si contesta in ricorso è l'erronea applicazione da parte del Tribunale di Catanzaro dei principi che regolano il sequestro finalizzato alla confisca ex art.240 bis cod. pen. riguardo agli altri presupposti richiesti da tale disposizione normativa.

5. Giova ricordare che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della confisca cd.

"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd.

"reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 - 01).

E' consolidato, altresì, l'orientamento per il quale la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, oggetto di ablazione accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni, oggetto di sequestro, sono stati acquistati con il provento di attività lecite e, ove l'interessato soddisfi tale onere, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati sulla lecita provenienza dei beni (argomenta da: Sez. 2, n. 45105 del 4/07/2019, in motivazione; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468 - 01; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046 - 01).

6. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro, dopo avere premesso che, per il denaro, il nesso di pertinenzialità con il reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma consiste nell'effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, ha affermato che «la mera allegazione della provenienza lecita delle somme, accreditate dapprima sul conto corrente cointestato ai coniugi e poi sul deposito nella titolarità esclusiva della moglie, non è sufficiente a recidere il nesso di pertinenzialità dell'accrescimento patrimoniale ed il prezzo, profitto del reato».

Così argomentando, il menzionato Tribunale ha richiamato il concetto di pertinenzialità che non è conferente in relazione alla confisca c.d. allargata.

Inoltre, avendo il ricorrente non solo dedotto che l'oggetto del sequestro corrispondeva alle somme ottenute a titolo di risarcimento per l'ingiusta detenzione subita ma anche prodotto documentazione al riguardo, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di prendere in considerazione tale documentazione, fornendo adeguata motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dall'interessato quanto alla lecita provenienza della somma di denaro.

Di contro, il Tribunale ha escluso ogni rilevanza a quanto prospettato dalla difesa, dimostrando così - anche sotto tale aspetto - di applicare erroneamente la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen. 7.

L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà ad emendare gli errori in cui è incorso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, ud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 19 settembre 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui è stata rigettata l'istanza di dissequestro della provvista giacente sul conto di deposito a risparmio, intestato alla moglie del ricorrente. 2. Quest'ultimo è indagato per i reati di cui all'art. 74, primo, secondo, terzo e quarto comma, d.P.R. n. 309/90, 61 bis cod. pen., 416 bis.1 c. 1, cod. pen., artt. 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/90; il sequestro, funzionale alla confisca ex art. 240 bis cod. pen., ha avuto ad oggetto la somma di euro 64.928,12, rinvenuta sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente. 3. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto la violazione degli artt.321 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. Premesso che il Tribunale ha rimarcato che «la mera allegazione della provenienza lecita delle somme, accreditate dapprima sul conto corrente cointestato ai coniugi e poi sul deposito nella titolarità esclusiva della moglie, non è sufficiente a recidere il nesso di pertinenzialità dell'accrescimento patrimoniale e il prezzo, profitto del reato», il ricorrente ha affermato che tale argomentazione è erronea, essendo ammessa, nell'ipotesi di confisca c.d. allargata, la possibilità di superare la presunzione di provenienza illecita dei beni e, nel caso in esame, le somme, oggetto di sequestro, erano entrate legittimamente nella sua disponibilità quale indennizzo per l'ingiusta detenzione subita, corrispondente del tutto alle somme trasferite sul conto della moglie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01) è ferma nel ritenere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 3. Nel caso in esame, come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato è inficiato da violazioni di legge. 4. Indiscussa la disponibilità da parte del ricorrente della somma di denaro confluita sul conto corrente intestato a sua moglie e la riconducibilità dei reati ascrittigli provvisoriamente nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., ciò che si contesta in ricorso è l'erronea applicazione da parte del Tribunale di Catanzaro dei principi che regolano il sequestro finalizzato alla confisca ex art.240 bis cod. pen. riguardo agli altri presupposti richiesti da tale disposizione normativa. 5. Giova ricordare che è principio consolidato quello secondo cui, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, Aprovitola, Rv. 282687 - 01). E' consolidato, altresì, l'orientamento per il quale la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali, oggetto di ablazione accumulate da un soggetto condannato per uno dei reati-spia, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, con la conseguenza che è onere dell'interessato dimostrare che i beni, oggetto di sequestro, sono stati acquistati con il provento di attività lecite e, ove l'interessato soddisfi tale onere, il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito, dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati sulla lecita provenienza dei beni (argomenta da: Sez. 2, n. 45105 del 4/07/2019, in motivazione; Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013, dep. 2014, Creati, Rv. 259468 - 01; Sez. 2, n. 49498 del 11/11/2014, Pucillo, Rv. 261046 - 01). 6. Nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro, dopo avere premesso che, per il denaro, il nesso di pertinenzialità con il reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma consiste nell'effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, ha affermato che «la mera allegazione della provenienza lecita delle somme, accreditate dapprima sul conto corrente cointestato ai coniugi e poi sul deposito nella titolarità esclusiva della moglie, non è sufficiente a recidere il nesso di pertinenzialità dell'accrescimento patrimoniale ed il prezzo, profitto del reato». Così argomentando, il menzionato Tribunale ha richiamato il concetto di pertinenzialità che non è conferente in relazione alla confisca c.d. allargata. Inoltre, avendo il ricorrente non solo dedotto che l'oggetto del sequestro corrispondeva alle somme ottenute a titolo di risarcimento per l'ingiusta detenzione subita ma anche prodotto documentazione al riguardo, il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di prendere in considerazione tale documentazione, fornendo adeguata motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dall'interessato quanto alla lecita provenienza della somma di denaro. Di contro, il Tribunale ha escluso ogni rilevanza a quanto prospettato dalla difesa, dimostrando così - anche sotto tale aspetto - di applicare erroneamente la norma di cui all'art. 240 bis cod. pen. 7. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., che provvederà ad emendare gli errori in cui è incorso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, ud
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