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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50902/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'aumento di pena per la contestata recidiva.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, rinvenuto all'interno dello zainetto del ricorrente, trattandosi di un quantitativo di gr. 123 di sostanza del tipo cocaina, frazionata in 209 involucri, già suddivisa in 209 medie singole, nonché il rinvenimento di una somma di danaro considerevole, pari a euro 360,00, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'imputato.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti specifici a carico dell'imputato e all'accresciuta capacità criminale che egli ha manifestato nell'ambito dei delitti materia di droga.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità, di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'aumento di pena per la contestata recidiva. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, rinvenuto all'interno dello zainetto del ricorrente, trattandosi di un quantitativo di gr. 123 di sostanza del tipo cocaina, frazionata in 209 involucri, già suddivisa in 209 medie singole, nonché il rinvenimento di una somma di danaro considerevole, pari a euro 360,00, tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'imputato. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti specifici a carico dell'imputato e all'accresciuta capacità criminale che egli ha manifestato nell'ambito dei delitti materia di droga. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 50902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris