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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00713/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di arresto ed euro 2.300 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Prato il 6 novembre 2021.

2. Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge per mancata assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di arresto ed euro 2.300 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Prato il 6 novembre 2021. 2. Avverso tale pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge per mancata assoluzione dell'imputato per particolare tenuità del fatto. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, Cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). 3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 00713/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris