CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli, ufficio del Giudice per le indagini e l'udienza preliminare con la sentenza in epigrafe applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per i reati ascritti relativi alla detenzione di armi anche clandestine e di munizionamento oltre che per la detenzione di sostanza stupefacente per uso non personale del tipo cocaina ed Hashish. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e lamenta il vizio di omessa motivazione e per non aver considerato l'assorbimento della condotta ascritta al n. 3 in quella di cui al n. 2 della rubrica oltre che per aver ritenuto la fattispecie di ricettazione che poteva riguardare solo il capo 2 e non il capo 3. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01; Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Non coglie nel segno il rilievo sull'assorbimento trattandosi di armi diverse, né quello sulla ricettazione risultando armi clandestine e di illecita provenienza. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA],sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] i ( (£(4'C: 113{CLUv' t [OSCURATO:PERSONA]