Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47225/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 56-393 cod. pen. (così diversamente qualificata in termini di tentativo la condotta ritenuta consumata dal primo giudice che a sua volta aveva derubricato il delitto di tentata estorsione contestato al capo 1), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il ricorso si sostanzia in mere asserzioni di principio, del tutto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 56-393 cod. pen. (così diversamente qualificata in termini di tentativo la condotta ritenuta consumata dal primo giudice che a sua volta aveva derubricato il delitto di tentata estorsione contestato al capo 1), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il ricorso si sostanzia in mere asserzioni di principio, del tutto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27
Sentenza Cassazione n. 47225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris