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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40122/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 meglio specificati in rubrica (fatti commessi negli anni 2018 e 2019).

2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili.

I) Mancata riqualificazione dei reati nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avuto riguardo alla non incompatibilità di tale fattispecie con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa.

II) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante la giovane età del prevenuto e la confessione resa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il primo motivo, nel pretendere di ricostruire in maniera alternativa i termini fattuali dell'illecita attività ascritta al prevenuto, al fine di ottenerne l'invocata riqualificazione giuridica, articola una non consentita censura di merito.

Ciò a fronte di una sentenza che ha motivatamente argomentato l'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 cit., avuto riguardo alla particolare offensività della condotta, desunta da una valutazione globale della fattispecie concreta, in cui sono stati valorizzati elementi significativi, quali: il quantitativo di sostanza stupefacente, talvolta anche rilevante (la Corte territoriale ha richiamato, in particolare, il tenore dell'intercettazione della conversazione intercorsa, il 19 agosto 2018, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]), che l'imputato è stato in grado di commerciare; la capacità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina e marijuana); l'organizzazione nella vendita delle sostanze, attraverso la gestione di una piazza di spaccio con collaudata metodologia e attraverso l'utilizzo di utenze telefoniche fittiziamente intestate a soggetti stranieri; la dimestichezza nel rifornire i diversi acquirenti, sintomatica di abituale dedizione all'attività di spaccio.

Valutazione di merito non arbitraria né illogica, come tale insindacabile in Cassazione.

4.2. Anche il secondo motivo deborda nel merito, insistendo nella indicazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto indurre i giudici territoriali a concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Ma è noto che tale valutazione consiste in un giudizio in fatto non censurabile in sede di legittimità, se accompagnato da esaustiva motivazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); evenienza certamente ricorrente nel caso di specie, trattandosi di giudizio fondato su considerazioni attinenti alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato il quale - si legge in sentenza - nonostante la giovane età ed i ripetuti controlli operati dalle forze dell'ordine, ha dimostrato una rilevante pervicacia nell'illecito, protraendo per più di un anno una fiorente attività di spaccio.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 meglio specificati in rubrica (fatti commessi negli anni 2018 e 2019). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili. I) Mancata riqualificazione dei reati nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, avuto riguardo alla non incompatibilità di tale fattispecie con lo svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa. II) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonostante la giovane età del prevenuto e la confessione resa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo, nel pretendere di ricostruire in maniera alternativa i termini fattuali dell'illecita attività ascritta al prevenuto, al fine di ottenerne l'invocata riqualificazione giuridica, articola una non consentita censura di merito. Ciò a fronte di una sentenza che ha motivatamente argomentato l'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5 cit., avuto riguardo alla particolare offensività della condotta, desunta da una valutazione globale della fattispecie concreta, in cui sono stati valorizzati elementi significativi, quali: il quantitativo di sostanza stupefacente, talvolta anche rilevante (la Corte territoriale ha richiamato, in particolare, il tenore dell'intercettazione della conversazione intercorsa, il 19 agosto 2018, tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]), che l'imputato è stato in grado di commerciare; la capacità di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina e marijuana); l'organizzazione nella vendita delle sostanze, attraverso la gestione di una piazza di spaccio con collaudata metodologia e attraverso l'utilizzo di utenze telefoniche fittiziamente intestate a soggetti stranieri; la dimestichezza nel rifornire i diversi acquirenti, sintomatica di abituale dedizione all'attività di spaccio. Valutazione di merito non arbitraria né illogica, come tale insindacabile in Cassazione. 4.2. Anche il secondo motivo deborda nel merito, insistendo nella indicazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto indurre i giudici territoriali a concedere al prevenuto le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Ma è noto che tale valutazione consiste in un giudizio in fatto non censurabile in sede di legittimità, se accompagnato da esaustiva motivazione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); evenienza certamente ricorrente nel caso di specie, trattandosi di giudizio fondato su considerazioni attinenti alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell'imputato il quale - si legge in sentenza - nonostante la giovane età ed i ripetuti controlli operati dalle forze dell'ordine, ha dimostrato una rilevante pervicacia nell'illecito, protraendo per più di un anno una fiorente attività di spaccio. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 lugl
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