CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’[OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, comein atti, dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché daSimona Serino, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di postaelettronica certificata, come in atti, dell’[OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.3642/2025depositata il 08/07/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 21403/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 11753/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa le spese del procedimento tra le altri parti.Così deciso in Roma, il 20/04/2026Il PresidenteLina Rubino