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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19056/2022

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el.

ORDINANZA sul ricorso 14699/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1109/2014 della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA, depositata il 05/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

D'[OSCURATO:PERSONA] Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate in relazione all'anno di imposta 2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui , » considerati i versamenti e i prelievi effettuati dai c. c. , era rimodulata la pretesa fiscale ai fini irpef, irap e iva .

In sede di "gravame, la CTR della Campania (sen t. 1109\18\14 ), determinava gli importi sottratti alla tassazione nella misura di 34326,46 .

Contro la sentenza della Ctr l'Agenzia delle, Entrate propone ricorso in cassazione , affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) Violazione degli artt. 57 e 58 dlgs n. 546 \92 in relazione all'art. 369 n. 3 cpc . 2) Violazione degli artt. 32 e 39 DPR n. 600\1973 e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc Non si costituiva la contribuente.

Ragioni della decisione Con il primo motivo la Agenzia si duole che la Ctr non abbia accolto la eccezione difensiva sollevata circa l'introduzione in appello di nuovi temi di indagine da parte del contribuente in relazione alla circostanza che "il conto MPS era ccniptestato con il coniuge, "che il marito aveva eseguito le operazioni di prelievo" "che i prelievi effettuati per la sottoscrizione di quote di fondi di investimento non avevano rilevanza fiscale".

Il motivo è infondato.

Come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, la contribuente aveva contestato ,con il ricorso introduttivo, che il reddito a lei attribuito era "arbitrario" , avendo l'Agenzia preso in considerazione tutti i prelievi e versamenti effettuati dai conti correnti.

In altri termini essendo stata dal contribuente dedotta in primo grado l'arbitrarietà della ricostruzione del reddito, il motivo dedotto in appello , non integra un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l'originario thema decidendum , non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.

Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente , in cui era stato contestato ne] merito in toto l'accertamento , i motivi dedotti in appello con cui si contestava le valutazioni svolte dall'agenzia in relazione ai movimenti bancari costituivano mere difese ed argomentazioni giuridiche, sempre proponibili, nell'ambito dell'effetto devolutivo dell'appello.

L'appellante si era quindi limitata a contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che peraltro fosse stata modificata la "causa .petendi" , e senza che ,in alcun incido, fossero alterati i termini della controversia, riguardando pur sempre la legittimità della pretesa fiscale.

Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente si duole che in materia di versamenti e prelievi la Ctr non abbia applicato correttamente i principi dell'onere della prova , non avendo la parte data la prova su di lei incombente circa la giustificazione di tali movimentazioni .

Anche tale motivo è infondato .

In ordine ai prelievi , con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1 , numero 2, secondo periodo del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. i, comma 402, lettera a), nume ro 1) della legge 30 dicembre 2014 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sii ato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole "o compensi" .

Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un professionista (come nel caso de quo trattandosi di commercialista) siano destinati ad un investimento nell' ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Sebbene tale norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (artt. 136 Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953); gli effetti della pronunzia retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass., Sez. i, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 - 01).

Tale sentenza della Corte Costituzionale, trova applicazione anche nel presente procedimento, sebbene emessa dopo la sentenza di appello , in quanto il rapporto processuale non si è ancora esaurito proprio per effetto della impugnazione .

Inoltre, trattandosi di una questione di diritto, potrebbe anche essere rilevata d'ufficio, senza necessità di preventiva prospettazione della questione, comunque la sentenza trova applicazione solo limitatamente ai prelievi , mentre i versamenti debbono ancora essere considerate presunzioni di compenso , ove il contribuente non dia la relativa prova .

Ma nel caso il giudice del gravame ha escluso che si potesse tener conto del conto cointestato anche al marito della contribuente ,conto alimentato peraltro dal di lui stipendio.

Come si vede il giudice ha motivato le ragioni di escludere i movimenti di tale conto riguardanti anche un terzo estraneo .

Tale ragionamento non è stato in alcun modo intaccato dal motivo diretto solo a contestare la violazione di legge laddove era comunque consentito al giudice di valutare la giustificazione dei versamenti.

Per quanto riguarda gli altri versamenti sul conto corrente intestato alla contribuente il giudice si è fatto carico di esaminarli uno per uno , anche alla luce della documentazione bancaria , considerando sintomatici di reddito occultato solo quelli specificamente indicati, per i quali il contribuente non aveva dato la relativa prova di essere redditi esenti o già considerati nella dichiarazione.

Come si vede il giudice non ha violato alcuna disposizione di legge, avendo ritenuto sulla base dei documenti prodotti la validità della giustificazione effettuata dal contribuente , limitatamente ad alcuni solo dei versamenti, e quindi ritenuto che il contribuente avesse assolto al suo onere sia pure solo per alcuni di essi .

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Nulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZA sul ricorso 14699/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1109/2014 della COMM.TRIB.REG., CAMPANIA, depositata il 05/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. D'[OSCURATO:PERSONA] Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate in relazione all'anno di imposta 2008 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui , » considerati i versamenti e i prelievi effettuati dai c. c. , era rimodulata la pretesa fiscale ai fini irpef, irap e iva . In sede di "gravame, la CTR della Campania (sen t. 1109\18\14 ), determinava gli importi sottratti alla tassazione nella misura di 34326,46 . Contro la sentenza della Ctr l'Agenzia delle, Entrate propone ricorso in cassazione , affidandosi a due motivi così sintetizzabili : i) Violazione degli artt. 57 e 58 dlgs n. 546 \92 in relazione all'art. 369 n. 3 cpc . 2) Violazione degli artt. 32 e 39 DPR n. 600\1973 e 2697 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc Non si costituiva la contribuente. Ragioni della decisione Con il primo motivo la Agenzia si duole che la Ctr non abbia accolto la eccezione difensiva sollevata circa l'introduzione in appello di nuovi temi di indagine da parte del contribuente in relazione alla circostanza che "il conto MPS era ccniptestato con il coniuge, "che il marito aveva eseguito le operazioni di prelievo" "che i prelievi effettuati per la sottoscrizione di quote di fondi di investimento non avevano rilevanza fiscale". Il motivo è infondato. Come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, la contribuente aveva contestato ,con il ricorso introduttivo, che il reddito a lei attribuito era "arbitrario" , avendo l'Agenzia preso in considerazione tutti i prelievi e versamenti effettuati dai conti correnti. In altri termini essendo stata dal contribuente dedotta in primo grado l'arbitrarietà della ricostruzione del reddito, il motivo dedotto in appello , non integra un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l'originario thema decidendum , non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente , in cui era stato contestato ne] merito in toto l'accertamento , i motivi dedotti in appello con cui si contestava le valutazioni svolte dall'agenzia in relazione ai movimenti bancari costituivano mere difese ed argomentazioni giuridiche, sempre proponibili, nell'ambito dell'effetto devolutivo dell'appello. L'appellante si era quindi limitata a contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, senza che peraltro fosse stata modificata la "causa .petendi" , e senza che ,in alcun incido, fossero alterati i termini della controversia, riguardando pur sempre la legittimità della pretesa fiscale. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente si duole che in materia di versamenti e prelievi la Ctr non abbia applicato correttamente i principi dell'onere della prova , non avendo la parte data la prova su di lei incombente circa la giustificazione di tali movimentazioni . Anche tale motivo è infondato . In ordine ai prelievi , con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1 , numero 2, secondo periodo del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. i, comma 402, lettera a), nume ro 1) della legge 30 dicembre 2014 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sii ato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole "o compensi" . Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un professionista (come nel caso de quo trattandosi di commercialista) siano destinati ad un investimento nell' ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Sebbene tale norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (artt. 136 Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953); gli effetti della pronunzia retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass., Sez. i, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 - 01). Tale sentenza della Corte Costituzionale, trova applicazione anche nel presente procedimento, sebbene emessa dopo la sentenza di appello , in quanto il rapporto processuale non si è ancora esaurito proprio per effetto della impugnazione . Inoltre, trattandosi di una questione di diritto, potrebbe anche essere rilevata d'ufficio, senza necessità di preventiva prospettazione della questione, comunque la sentenza trova applicazione solo limitatamente ai prelievi , mentre i versamenti debbono ancora essere considerate presunzioni di compenso , ove il contribuente non dia la relativa prova . Ma nel caso il giudice del gravame ha escluso che si potesse tener conto del conto cointestato anche al marito della contribuente ,conto alimentato peraltro dal di lui stipendio. Come si vede il giudice ha motivato le ragioni di escludere i movimenti di tale conto riguardanti anche un terzo estraneo . Tale ragionamento non è stato in alcun modo intaccato dal motivo diretto solo a contestare la violazione di legge laddove era comunque consentito al giudice di valutare la giustificazione dei versamenti. Per quanto riguarda gli altri versamenti sul conto corrente intestato alla contribuente il giudice si è fatto carico di esaminarli uno per uno , anche alla luce della documentazione bancaria , considerando sintomatici di reddito occultato solo quelli specificamente indicati, per i quali il contribuente non aveva dato la relativa prova di essere redditi esenti o già considerati nella dichiarazione. Come si vede il giudice non ha violato alcuna disposizione di legge, avendo ritenuto sulla base dei documenti prodotti la validità della giustificazione effettuata dal contribuente , limitatamente ad alcuni solo dei versamenti, e quindi ritenuto che il contribuente avesse assolto al suo onere sia pure solo per alcuni di essi . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso. Nulla
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