CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17451/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35691_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309/è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata (Cfr. p. 2 della sent. di appello) condividendo il percorso argomentativo del primo giudice, che ritiene "immune da vizi logici e giuridici", ha rilevato la molteplicità degli elementi probatori che concorrono a fondare la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto tra cui: il verbale di arresto in flagranza, la sostanza rinvenuta e poi sequestrata e analizzata relativamente a qualità e quantità, le dichiarazioni del soggetto con il quale era avvenuto lo scambio sostanza/denaro quale corrispettivo della cessione, essendo lo scambio avvenuto sotto la diretta percezione degli operanti, nonché la disponibilità di denaro rinvenuta a seguito della perquisizione personale e domiciliare. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata riqualificazione dei fatti contestati nel reato di cui all'art. 75 del D.P.R. 309/90, nonché l'assenza della relativa motivazione è manifestamente infondato per le stesse ragioni sopra esposte: l'avere assistito gli operanti in diretta allo scambio dose/denaro, confermato dalle dichiarazioni dell'acquirente, esclude la finalità di uso personale. Rilevato che anche il terzo motivo che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Osserva, il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la confessione resa nell'evidenza dei fatti. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610), elementi positivi non allegati al di là del generico riferimento alla collaborazione che i giudici del merito hanno considerato nel disattendere la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio (Cfr. p. 4 della sent. di appello dalla quale emerge che, anche in considerazione della "personalità allarmante" del prevenuto, non è stato offerto "alcun elemento favorevole ad un ridimensionamento della pena inflitta" con riguardo "al comportamento processuale del Gitano che non è espressione del perseguimento di un reale fine collaborativo, né di autentica resipiscenza". Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2