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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13388/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per la violazione della misura della sorveglianza speciale; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione del divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la ,giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione; si deve tenere presente che la qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale è quella originariamente contestata all'imputato, cosicché non vi è alcun provvedimento "a sorpresa".

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per la violazione della misura della sorveglianza speciale; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione del divieto di reformatio in peius ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la ,giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione; si deve tenere presente che la qualificazione giuridica adottata dalla Corte territoriale è quella originariamente contestata all'imputato, cosicché non vi è alcun provvedimento "a sorpresa". Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris