CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22140/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 15 ottobre 2025, harigettato la richiesta di rinvio dell’esecuzione della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen., anchenelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. presentata daXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 146e 147 cod. pen, e 47-ter ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimentoimpugnato sarebbe carente in quanto non terrebbe in alcun conto gli elementi evidenziatidalla difesa e, nello specifico, la relazione redatta dall’ASP di Bari – Centro di Salute mentale– area 4 del 19 maggio 2025 né, sotto altro profilo, il contenuto della relazione sanitariaredatta dalla casa di reclusione. Ragione questa per cui la conclusione nel senso che lemalattie mentali da cui è affetto il detenuto possono essere curate in stato di detenzioneapparirebbe manifestamente illogica.3. In data 23 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 146 e 147 cod. pen, e 47-ter ord. pen. evidenziando che lamotivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente e manifestamente illogica.La doglianza è infondata.2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentivadeve essere obbligatoriamente differita in due casi: “se deve aver luogo nei confronti dipersona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensidell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale”, ovvero se deve aver luogonei confronti di persona affetta “da malattia particolarmente grave per effetto della quale lesue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”.In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la “persona si troviin una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”.Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., invece, puòessere concesso al condannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda lecondizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., puòessere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, oveil giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con unpresidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01). Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizionicomplessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).2.2. La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendoessere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico dellapatologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1,n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un seriopericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili oprocrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime didetenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni dicura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780;Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinicaritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominandoun perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01), eventualmente ancheal fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni disofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01).Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante delladetenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e sesiano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamentorispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e dellapericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01).2.3. Nel caso di specie il Tribunale si è conformato ai principi indicati rendendo unamotivazione adeguata che risulta coerente agli elementi acquisiti.Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, in cui pure si dà atto che lasituazione necessita di particolare attenzione, le condizioni di salute mentale del detenuto e irischi a queste connessi appaiono dettagliatamente considerati e valutati.Ciò, in specifico, con i puntuali riferimenti alle relazioni sanitarie, come la più recente eultima relazione dell’11 novembre 2025, quindi successiva sia a quella redatta dalla ASP chealla precedente relazione del 17 giugno, dalla quale, peraltro, risulta che il detenuto hainiziato uno “sciopero della terapia nonostante sia stato reso edotto dei rischi a cui vaincontro”.Circostanza quest’ultima che assume anche autonomo rilievo in considerazione dellagiurisprudenza di questa Corte sul punto per cui l’accettazione dei trattamenti sanitaripotenzialmente risolutivi, seppure questi siano incoercibili, si pone come condizione giuridicanecessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta con cui il detenuto chiede ildifferimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 5447 del15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 – 01; Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep.2017, Piras, Rv. 270269 – 01).3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.