CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente--contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 2125/2021,pubblicata in data 6.07.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28.04.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026RILEVATO CHELa [OSCURATO:PERSONA] srl conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], esponendo: di aver acceso con la Cariplo (oggi [OSCURATO:SOCIETA]) un conto corrente, estinto il 14.1.2016, e di aversottoscritto il 9.1.2014 con la stessa banca un contratto di mutuo per lasomma di euro 450.000,00; che il contratto era nullo per inosservanzadella forma scritta ex art. 117 Tub, per l’illegittimità delle c.m.s. edell’anatocismo trimestrale, per l’addebito di interessi usurari e ultralegalinon pattuiti (nonché per la distorta decorrenza delle valute e dello jusvariandi).Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna della banca alla ripetizione dellesomme indebitamente percepite.Con sentenza del 17.7.2019 il Tribunale dichiarava la nullità del contrattodi conto corrente per inosservanza della forma scritta, e delle clausolerelative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alle c.m.s., agliinteressi, valute e spese, accertando il saldo del conto, ricalcolato nellasomma di euro 116.179,93, al 31.12.2013, a credito della correntista,condannando la banca a restituire all’attrice tale somma.Con sentenza del 6.7.2021 la Corte territoriale, in accoglimentodell’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, rigettava la domanda della societàcorrentista, osservando che: la correntista aveva assolto il proprio onereprobatorio con la produzione della pur incompleta documentazionecontabile in proprio possesso, non avendo potuto offrire documentazionepiù corposa, anche a fronte del mancato riscontro della banca rispettoalla richiesta ex art. 119 Tub; era fondata la doglianza della banca inordine alla ricostruzione dell’andamento del rapporto di conto corrente,ritenuta possibile dal Tribunale mediante operazioni di “raccordo”, poichégli estratti-conto erano parziali e carenti- relativi ai periodi dal 31.5.94 al31.12.13 e dal 31.12.15 al 14.1.16 (data d’estinzione del conto)- nonNumero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026consentendo la completa ininterrotta ricostruzione del rapporto e deimovimenti intervenuti sullo stesso dalla sua accensione sino all’ultimaoperazione annotata nell’estratto-conto disponibile, specie circa larideterminazione degli interessi; al riguardo, il c.t.u. aveva esplicitato diaver colmato i periodi per i quali non erano stati prodotto gli estratti-conto con le operazioni di “raccordo” e che, nonostante ciò, non era statopossibile individuare tutti i movimenti; le risultanze della c.t.u. dovevanopermettere di verificare il complessivo andamento del rapporto di contocorrente che non concretizzasse un’ipotesi astratta, ma un importo il piùpossibile attendibile ed aderente al reale andamento del rapportobancario; in altri termini, nella fattispecie, la c.t.u. era da considerareipotesi non ravvisabile nel caso concreto poiché lo stesso consulented’ufficio aveva ammesso che la produzione documentale era parziale ecarente; né rilevava che la banca non avesse ottemperato alla richiestaex art. 119 Tub poiché l’inosservanza all’ordine di cui all’art. 210 cpccostituiva solo argomento di prova a sfavore della banca, ex art. 116 cpc.[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. IntesaSanpaolo resiste con controricorsoRITENUTO CHEIl primo motivo denunzia nullità della sentenza impugnata per violazionedegli artt. 2697, 2033, cc, per aver la Corte d’appello ritenuto necessariala produzione integrale degli estratti-conto da parte del correntista, edegli artt. 115, 116, cpc in ordine alla valutazione ed interpretazione delleprove.Al riguardo, la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello non haconsiderato che la produzione integrale degli estratti-conto analitici nonera necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, potendo essereNumero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026accolta, come statuito dal Tribunale, nei limiti in cui la stessa domandaera stata provata, limitatamente alla richiesta restitutoria delle sommerisultanti dagli estratti-conto depositati.Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 116, o insubordine dell’art. 132, c.2, n.4, cpc, per aver la Corte d’appello ritenutola domanda non provata, senza valutare che la prova dell’indebito offertae risultante dagli estratti-conto era stata integrata dalle risultanze dellac.t.u. mediante le operazioni di “raccordo”. In subordine, la ricorrentededuceva motivazione apparente riguardo alla statuizioned’inattendibilità della c.t.u.Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 119 Tub e 210 cpc, peraver la Corte d’appello ritenuto che il detto art. 119 non s’applicasse agliestratti-conto, nonché violazione dell’art. 116, c.2, cpc, per aver la stessaCorte affermato che la sola inottemperanza all’ordine d’esibizione, e nonanche il mancato riscontro all’istanza ex art. 119, potesse essere valutatacome argomento di prova, e per non aver affermato che tale ordinepotesse essere disposto per acquisire i documenti necessari.Il primo e secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono inammissibili. Invero, in tema di ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziareche il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regolaposta da tale disposizione, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diNumero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., n. 26739/2024; n. 26739/2018).Orbene, nel caso concreto, premesso che la Corte d’appello ha affermatoche gravava sul correntista, che agisca per la ripetizione dell’indebito,l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere (i pagamentieseguiti e la mancanza di una valida causa debendi), non è stato neppureallegato che il giudice abbia posto a fondamento della decisioneimpugnata prove non introdotte dalle parti.Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di fattoinsindacabile in questa sede, che: dalla relazione di c.t.u. si desumevache i documenti posti a sostegno della domanda della correntista eranoassolutamente incompleti, anche perché tali lacune non riguardavanoperiodi limitati alla luce della significativa carenza documentale (espostaa pag. 7 della sentenza impugnata); la natura del conto corrente, cheimplica l’esistenza di saldo derivante dal reciproco rapporto didebito/credito, esclude che l’eventuale credito o debito sia determinatoall’infuori del detto saldo (alla stessa stregua di un pagamento isolato),saldo che può anche essere determinato sulla base del primo saldo adebito, ove sia solo il correntista ad agire e la documentazione siamancante.La Corte di merito, in sostanza, con valutazione insindacabile in questasede ha ritenuto che la radicale incompletezza della documentazioneimpedisse la ricostruzione attendibile del rapporto di conto corrente.Il terzo motivo è del pari inammissibile. L'esercizio negativo della facoltàdel giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processualedelle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., non ècensurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per viziodi motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente allaNumero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026valutazione di una prova atipica o innominata (Cass., n. 20673/2012; n.32004/2025).Nella fattispecie, la Corte territoriale ha evidenziato comunque che talepossibilità poteva riguardare l’inottemperanza all’ordine ex art. 210 egiammai la richiesta stragiudiziale ex art. 119 Tub.La ricorrente non coglie la ratio decidendi in quanto l’effetto di cui alsecondo comma dell’art. 116 cpc riguarda solo il comportamentoprocessuale (e tale non è l’inottemperanza alla richiesta di cui all’art. 119tub), come del resto risulta dalla lettera della norma, ed in tali limiti laCorte ha affermato che la mancata ottemperanza all’ordine ex art. 210avrebbe potuto essere valutata ai fini del secondo comma dell’art. 116.Il fatto della mancata ottemperanza alla richiesta di cui all’art. 119 Tub ècomunque privo di decisività alla luce della possibilità per l’attore diesperire il rimedio dell’istanza di esibizione ex art. 210 cpc (cfr. Cass., n.24641/21).Giova infine evidenziare il fatto che se il rimedio ex 210 cpc sia o menonecessario è valutazione riservata al giudice del merito.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Numero registro generale 425/2022Numero sezionale 1889/2026Numero di raccolta generale 12768/2026Data pubblicazione 05/05/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]