CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 10 aprile 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 99, comma 4, cod. pen., perché dichiarava falsamente di possedere i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 5087/2017, ottenendo l'ammissione, e, considerata la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, sostenendosi che l'imputato avrebbe agito senza consapevolezza del falso, essendosi limitato a consegnare al precedente difensore l'attestazione ISEE e ad affidarsi alla redazione dell'istanza da parte del professionista. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., valorizzandosi l'assenza di effettive erogazioni da parte dello Stato, il limitato superamento della soglia reddituale e l'eterogeneità dei precedenti penali. 3. I motivi sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità nelle loro articolazioni e, per larga parte, riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti. Essi, inoltre, sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio e della ricostruzione fattuale, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esistente, lineare e coerente, conforme all'esauriente disamina dei dati processuali. Quanto al motivo afferente alla responsabilità, il ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, ove si dà atto che l'istanza di ammissione al patrocinio era stata corredata da autodichiarazioni nelle quali veniva indicato un reddito imponibile di euro 5.451,90, riferito alla compagna convivente, mentre dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate era emerso un reddito complessivo pari a euro 14.364,00. La Corte territoriale ha logicamente valorizzato le dichiarazioni rese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dalle quali risultava che [OSCURATO:PERSONA] era stato messo in guardia sia dell'obbligatorietà di offrire dati reali, sia delle conseguenze che sarebbero derivate dall'esposizione di dati difformi dal vero.Corretto è il rilievo che, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può farsi riferimento alle indicazioni reddituali risultanti dall'attestazione ISEE. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che, in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al beneficio, deve tenersi conto anche dei redditi esenti o soggetti a tassazione separata, ovvero percepiti "in nero" o derivanti da attività illecite, senza che assuma rilievo la situazione reddituale calcolata secondo il metodo ISEE (ex multis, Sez. 4 , n. 46159 del 24/11/2021, Rv. 282552 - 01). Con motivazione logica e congrua, la Corte di appello ha escluso che il fatto che l'imputato abbia fatto affidamento sull'attendibilità delle risultanze esposte nell'attestazione ISEE possa apprezzarsi per escludere la ricorrenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato. E' stato ribadito, con specifico riferimento al caso in cui l'imputato aveva dedotto il reddito del nucleo familiare dalla certificazione ISEE, che l'errore sulla nozione di reddito valevole ai fini dell'applicazione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, perché l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 del medesimo decreto e, pertanto, non costituisce legge extrapenale ( Sez. 4, n. 42619 del 2024, n.m., pag. 4 e 5). Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha tratto la prova dalla convergenza di elementi specifici: la significativa entità del reddito omesso, superiore a euro novemila e quasi doppia rispetto a quella dichiarata; la provenienza dall'imputato delle indicazioni utilizzate per predisporre l'istanza; l'avvertimento ricevuto dal difensore circa la necessità di dichiarare dati veritieri e le conseguenze penali dell'eventuale falsità. Tale motivazione non presenta cadute logiche manifeste e rende inammissibile la pretesa difensiva di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura dell'elemento psicologico. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale ha logicamente motivato il diniego, valorizzando la significativa misura del reddito non dichiarato, il fatto che per effetto dell'esposizione del dato falso [OSCURATO:PERSONA] abbia ottenuto l'ammissione al beneficio e la non lieve connotazione della condotta, posta in essere dopo che l'imputato era stato informato sui doveri di lealtà. La sentenza si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo ( Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Le Sezioni Unite hanno ricordato che la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. La diversa prospettazione del ricorrente., fondata sull'assenza di liquidazione in favore del difensore e sull'asserito modesto superamento della soglia, non evidenzia un vizio di legittimità, ma mira a una nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di cassazione. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati da Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] ....m-m • .1 q' • C o 7.026 E 17 ARTO L' ASSISTENT -lente Dott.ssa Kat