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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13777/2026

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olo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi secondo i parametri di legge; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato didiffamazione consistito nell'affissione di un volantino, avvenuta per le strade e sulle vetrine dei negozi di Torrita di Siena e Sinalunga tra il 13 e il 15 novembre 2017, dal contenuto lesivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il volantino, intitolato "informativa alla cittadinanza", recava l'immagine di [OSCURATO:PERSONA], al quale attribuiva "gravi fatti" e addossava la condanna per "bancarotta continuata", nonché l'essere "intestatario di numerose querele" presentate presso le Procure di Siena, Arezzo, Firenze e Roma.

Il volantino chiedeva spiegazioni al Sindaco di Torrita di Siena su come fosse possibile che "un tale personaggio" ricoprisse l'incarico di assessore alla cultura.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Il primo eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.

2.2. Il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'esclusione dell'esimente del diritto di critica Secondo la difesa, gli argomenti spesi dalla Corte di appello per negare i requisiti di verità e di continenza sono illogici e contraddittori.

Il giudice di merito dà atto che la persona offesa era gravata da un precedente penale, sancito da una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., ma poi bolla la notizia come rnanipolatoria, perché l'imputato non ha specificato che si trattava del reato di bancarotta semplice, estinto ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. pen.; così assegnando valore dirimente a dati non incidenti sulla rispondenza del fatto a verità.

Il medesimo giudice incorre in una caduta di logicità nel reputare non veritiera la notizia circa la mancata risposta da parte della amministrazione: secondo la Corte di appello, la giunta comunale si era occupata prontamente della questione che aveva però superato in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un certificato del casellario giudiziale "ad uso dei privati" da cui il precedente penale non risultava; a fronte di tanto non si comprende come fosse, secondo il giudice di secondo grado, la modalità corretta attraverso cui l'imputato avrebbe dovuto diffondere l'informazione, dato che la precisa esposizione dell'accaduto avrebbe ulteriormente leso la reputazione della persona offesa, rivelando lo stratagemma dietro il quale quest'ultima aveva cercato riparo, ingannando l'amministrazione comunale sull'esistenza del precedente.

Analoghi vizi presenta la motivazione laddove nega valenza, ritenendolo strumentale, al dato della pendenza di querele a carico della persona offesa.

22.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 596 cod. proc. pen.

Il difensore coltiva ragioni analoghe a quelle dedotte a sostegno del secondo motivo di ricorso in merito alla verità del fatto.

2.4. Il quarto motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.

Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.

Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.

La parte civile ha depositato conclusioni scritte.

Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, con cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Esigenze di razionalità espositiva impongono di posporre la trattazione del primo motivo, il cui esito è legato, come si vedrà, alla sorte degli altri.

3. Il secondo motivo, incentrato sulla esimente del diritto di critica, è infondato.

3.1. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti.

Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argonnentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle 3determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01).

3.2. Nella specie il ricorrente non contesta l'offensività della condotta, ampiamente evidenziata già nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 6 e 7), ma invoca l'esimente del diritto di critica, in ragione della sostanziale rispondenza al vero delle notizie diffuse: una condanna di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta continuata risultante dal casellario giudiziario, la pendenza di numerose querele a suo carico. 3.2.1.

La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122).

In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964 - 02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 - 01).

In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Tosatto, Rv. 276026 - 01).

3.2.2. Nella specie l'esercizio legittimo del diritto di critica è stato escluso in ragione della maliziosa alterazione delle notizie diffuse in merito ai precedenti giudiziari della persona offesa. 4Ciò risulta ampiamente spiegato già dalla sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado si raccorda sia pure con alcune sbavature, non incidenti sulla tenuta logica della motivazione.

La vicenda viene inquadrata nell'ambito di una inimicizia tra le parti, sorta dal fatto che la persona offesa, di professione avvocato, aveva assistito il fratello dell'imputato in contese civili pendenti tra fratelli.

L'attacco personale nei confronti della persona offesa — realizzato con locandine che riproducevano l'immagine di [OSCURATO:PERSONA], e che catturavano l'attenzione del lettore/passante grazie al titolo ("informativa alla cittadinanza") — passa, fondamentalmente, attraverso la manipolazione di due dati a carico della persona offesa: avere riportato una condanna definitiva per "fatti di bancarotta continuata"; l'essere attualmente "intestatario di numerose querele presso le Procure di Siena, Arezzo, Firenze e Roma per gravi illeciti che interessano il codice di procedura penale".

Il testo della locandina parla di "gravi fatti che riguardano il passato e il presente" di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito (cfr. in particolare pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado), le notizie vengono artatamente esposte, in quanto i dati forniti sono rappresentati in modo incompleto, sì da stravolgerne il significato.

Il riferimento ai "fatti di bancarotta continuata" non specifica che si tratta non di condanna, ma di sentenza di patteggiamento (che, peraltro, gode di "protezione" rispetto alla divulgazione in quanto non è iscritta nel casellario giudiziario a richiesta dei privati) relativa a condotte risalenti ad oltre venti anni prima e inerenti al delitto di bancarotta semplice; un reato ben più lieve, perché comprensivo anche di condotte colpose, rispetto a quello di bancarotta fraudolenta che viene artatamente evocato, seppur non esplicitamente menzionato, con il richiamo a "gravi fatti".

L'indicazione della pendenza di querele presso varie Procure non specifica che si tratta di denunce provenienti dall'imputato e tutte oggetto di archiviazione e, tacendo tali circostanze, lascia intendere che [OSCURATO:PERSONA] si trovi tuttora a dover affrontare guai giudiziari "per gravi illeciti che interessano il codice di procedura penale".

Si tratta di motivazione immune da cadute logiche e, come tale, insindacabile in questa sede.

4. Il terzo motivo, che invoca l'art. 96 cod. pen., è infondato per le medesime ragioni appena esposte.

55. Il quarto motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 13 e 14 sentenza impugnata).

6. Il primo motivo, che eccepisce, il decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che il reato è stato commesso tra il 13 e il 15 dicembre 2017 e che, pertanto, al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, si aggiungono anche le sospensioni legate alla legge n. 103 del 2017.

6.1. A detto fine va chiarito che i fatti commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021».

Opera, pertanto, la seguente normativa: - art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; - art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.; 6- art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

6.2. Il rigetto del ricorso lascia intatta l'operatività dei suddetti periodi di sospensione pari a: un anno e sei mesi ex art. 159, comma secondo, n. 1 cod. pen. (dato che decorre un maggior lasso temporale tra il 12 dicembre 2020, termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, e il 30 settembre 2025, data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello); 116 giorni dal 29 novembre 2025 (termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado) sino alla data odierna (ex art. 159, comma secondo, n. 2 cod. pen.).

Si ottiene la data del 13 novembre 2026 (fatti commessi il 13 novembre 2017 + 7 anni e 6 mesi= 13 maggio 2025 + un anno e sei mesi) entro cui doveva essere pronunciata la sentenza di appello per sospendere ulteriormente la prescrizione (circostanza verificatasi); e la data ulteriore del 9 marzo 2027 (+ 116 giorni).

7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MElisabetta -[OSCURATO:PERSONA] rosini Pezzullo CORTE V SEZIONE DI CASSAZIONE bEPOSITATA IN9ANCELLERIA PENALE 1 1 5 APR 2025 11- FUNzi 7 Ca DIZIAR1O anzuise

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili; lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi secondo i parametri di legge; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato didiffamazione consistito nell'affissione di un volantino, avvenuta per le strade e sulle vetrine dei negozi di Torrita di Siena e Sinalunga tra il 13 e il 15 novembre 2017, dal contenuto lesivo della reputazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il volantino, intitolato "informativa alla cittadinanza", recava l'immagine di [OSCURATO:PERSONA], al quale attribuiva "gravi fatti" e addossava la condanna per "bancarotta continuata", nonché l'essere "intestatario di numerose querele" presentate presso le Procure di Siena, Arezzo, Firenze e Roma. Il volantino chiedeva spiegazioni al Sindaco di Torrita di Siena su come fosse possibile che "un tale personaggio" ricoprisse l'incarico di assessore alla cultura. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Il primo eccepisce l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'esclusione dell'esimente del diritto di critica Secondo la difesa, gli argomenti spesi dalla Corte di appello per negare i requisiti di verità e di continenza sono illogici e contraddittori. Il giudice di merito dà atto che la persona offesa era gravata da un precedente penale, sancito da una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., ma poi bolla la notizia come rnanipolatoria, perché l'imputato non ha specificato che si trattava del reato di bancarotta semplice, estinto ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. pen.; così assegnando valore dirimente a dati non incidenti sulla rispondenza del fatto a verità. Il medesimo giudice incorre in una caduta di logicità nel reputare non veritiera la notizia circa la mancata risposta da parte della amministrazione: secondo la Corte di appello, la giunta comunale si era occupata prontamente della questione che aveva però superato in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto un certificato del casellario giudiziale "ad uso dei privati" da cui il precedente penale non risultava; a fronte di tanto non si comprende come fosse, secondo il giudice di secondo grado, la modalità corretta attraverso cui l'imputato avrebbe dovuto diffondere l'informazione, dato che la precisa esposizione dell'accaduto avrebbe ulteriormente leso la reputazione della persona offesa, rivelando lo stratagemma dietro il quale quest'ultima aveva cercato riparo, ingannando l'amministrazione comunale sull'esistenza del precedente. Analoghi vizi presenta la motivazione laddove nega valenza, ritenendolo strumentale, al dato della pendenza di querele a carico della persona offesa. 22.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 596 cod. proc. pen. Il difensore coltiva ragioni analoghe a quelle dedotte a sostegno del secondo motivo di ricorso in merito alla verità del fatto. 2.4. Il quarto motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. Igs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. La parte civile ha depositato conclusioni scritte. Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, con cui insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Esigenze di razionalità espositiva impongono di posporre la trattazione del primo motivo, il cui esito è legato, come si vedrà, alla sorte degli altri. 3. Il secondo motivo, incentrato sulla esimente del diritto di critica, è infondato. 3.1. Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti. Quindi, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argonnentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (tra le altre Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle 3determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado (tra le ultime Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). 3.2. Nella specie il ricorrente non contesta l'offensività della condotta, ampiamente evidenziata già nella sentenza di primo grado (cfr. pagg. 6 e 7), ma invoca l'esimente del diritto di critica, in ragione della sostanziale rispondenza al vero delle notizie diffuse: una condanna di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta continuata risultante dal casellario giudiziario, la pendenza di numerose querele a suo carico. 3.2.1. La causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l'esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, Surano, Rv. 261122). In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Alloro, Rv. 283964 - 02; Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Rv. 279909 - 01). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Tosatto, Rv. 276026 - 01). 3.2.2. Nella specie l'esercizio legittimo del diritto di critica è stato escluso in ragione della maliziosa alterazione delle notizie diffuse in merito ai precedenti giudiziari della persona offesa. 4Ciò risulta ampiamente spiegato già dalla sentenza di primo grado, cui quella di secondo grado si raccorda sia pure con alcune sbavature, non incidenti sulla tenuta logica della motivazione. La vicenda viene inquadrata nell'ambito di una inimicizia tra le parti, sorta dal fatto che la persona offesa, di professione avvocato, aveva assistito il fratello dell'imputato in contese civili pendenti tra fratelli. L'attacco personale nei confronti della persona offesa — realizzato con locandine che riproducevano l'immagine di [OSCURATO:PERSONA], e che catturavano l'attenzione del lettore/passante grazie al titolo ("informativa alla cittadinanza") — passa, fondamentalmente, attraverso la manipolazione di due dati a carico della persona offesa: avere riportato una condanna definitiva per "fatti di bancarotta continuata"; l'essere attualmente "intestatario di numerose querele presso le Procure di Siena, Arezzo, Firenze e Roma per gravi illeciti che interessano il codice di procedura penale". Il testo della locandina parla di "gravi fatti che riguardano il passato e il presente" di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito (cfr. in particolare pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado), le notizie vengono artatamente esposte, in quanto i dati forniti sono rappresentati in modo incompleto, sì da stravolgerne il significato. Il riferimento ai "fatti di bancarotta continuata" non specifica che si tratta non di condanna, ma di sentenza di patteggiamento (che, peraltro, gode di "protezione" rispetto alla divulgazione in quanto non è iscritta nel casellario giudiziario a richiesta dei privati) relativa a condotte risalenti ad oltre venti anni prima e inerenti al delitto di bancarotta semplice; un reato ben più lieve, perché comprensivo anche di condotte colpose, rispetto a quello di bancarotta fraudolenta che viene artatamente evocato, seppur non esplicitamente menzionato, con il richiamo a "gravi fatti". L'indicazione della pendenza di querele presso varie Procure non specifica che si tratta di denunce provenienti dall'imputato e tutte oggetto di archiviazione e, tacendo tali circostanze, lascia intendere che [OSCURATO:PERSONA] si trovi tuttora a dover affrontare guai giudiziari "per gravi illeciti che interessano il codice di procedura penale". Si tratta di motivazione immune da cadute logiche e, come tale, insindacabile in questa sede. 4. Il terzo motivo, che invoca l'art. 96 cod. pen., è infondato per le medesime ragioni appena esposte. 55. Il quarto motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pagg. 13 e 14 sentenza impugnata). 6. Il primo motivo, che eccepisce, il decorso del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto che il reato è stato commesso tra il 13 e il 15 dicembre 2017 e che, pertanto, al termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, si aggiungono anche le sospensioni legate alla legge n. 103 del 2017. 6.1. A detto fine va chiarito che i fatti commessi nel periodo dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 ricadono nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, in base alla regola temporale disegnata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12712/2024, dep. 2025, Polichetti secondo cui: «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021». Opera, pertanto, la seguente normativa: - art. 159, comma secondo, cod. pen.: il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; - art. 159, comma terzo, cod. pen.: i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'art. 604, commi 1, 4, 5-bis cod. proc. pen.; 6- art. 159, comma quarto: se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. 6.2. Il rigetto del ricorso lascia intatta l'operatività dei suddetti periodi di sospensione pari a: un anno e sei mesi ex art. 159, comma secondo, n. 1 cod. pen. (dato che decorre un maggior lasso temporale tra il 12 dicembre 2020, termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, e il 30 settembre 2025, data della pronuncia del dispositivo della sentenza di appello); 116 giorni dal 29 novembre 2025 (termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di secondo grado) sino alla data odierna (ex art. 159, comma secondo, n. 2 cod. pen.). Si ottiene la data del 13 novembre 2026 (fatti commessi il 13 novembre 2017 + 7 anni e 6 mesi= 13 maggio 2025 + un anno e sei mesi) entro cui doveva essere pronunciata la sentenza di appello per sospendere ulteriormente la prescrizione (circostanza verificatasi); e la data ulteriore del 9 marzo 2027 (+ 116 giorni). 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.MElisabetta -[OSCURATO:PERSONA] rosini Pezzullo CORTE V SEZIONE DI CASSAZIONE bEPOSITATA IN9ANCELLERIA PENALE 1 1 5 APR 2025 11- FUNzi 7 Ca DIZIAR1O anzuise
Sentenza Cassazione n. 13777/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris