CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 16320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21220-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]‘[OSCURATO:PERSONA], domiciliatq, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato - avverso il decreto n. R.G. 822/2021 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gt3:55) RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], cittadina straniera, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e l'asilo-[OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato disposto il suo trasferimento in Belgio; che si deve fare applicazione del principio secondo cui l'art. 35-bis, comma 13, del d. lgs. n. 25 del 2008 - nella parte in cui prevede, in materia, che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, sia l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021); che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed è, quindi, invalida; che il ricorso è inammissibile; Ric. 2021 n. 21220 sez. M1 - ud. 14-04-2022 -2- che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deecorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 14 aprile 2022 DE. -, '. "TATO thi CANCELLERIA 2 0 MAG 202.2 Il. C ANCF.1_,LIE L CN',ICE.I.LIERE L' O vir, • , P i ; ; .F.,:,(3,,...5.;:, 'i r:c..n