Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2022

Cassazione n. 29358/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18843/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Medaglie d'oro n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d ' Appello di Milano n. 2415/2016 , depositata il15/06/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con contratto del 1°.6.2007, Edalco S.A.M. (d’ora innanzi, solo “Edalco”) alienò a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, solo “Nichelcrom”) otto bobine d’acciaio, per il pagamento del cui (residuo) corrispettivo, in data 7.11.2007, ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 417.710,79.

Con atto di citazione notificato il 17.12.2007, Nichelcrom propose opposizione, domandando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1492 c.c., a causa dei vizi presenti in sei delle suddette bobine.

A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò il contratto risolto per l’inadempimento di Edalco, sul presupposto che i difetti riscontrati “diminui[ssero] in modo rilevante il valore della fornitura (quasi della metà: 40%) e ciò sia in relazione ai difetti che ne comportano il declassamento a materiale di seconda scelta, sia in relazione alla necessità per il coil n. 1 di eliminare le parti danneggiate con relativa perdita di peso, sia per lo sconto sul prezzo che il ctu ha ritenuto necessario al fine di collocare sul mercato l’acciaio privo di marchiatura” (così la sentenza di primo grado, per come riportata a pag. 19 del ricorso per cassazione).

Il Tribunale rigettò, invece, la domanda risarcitoria pure avanzata in via riconvenzionale da Nichelcrom.

Interpose appello Edalco, contestando le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado, in punto di sussistenza dei vizi, e censurando la sentenza del Tribunale di Milano per aver ritenuto non dimostrata la circostanza che il c.t.u. avesse esaminato materiale diverso da quello consegnato da Edalco, e per aver ritenuto che i (presunti) vizi determinassero una diminuzione di valore della fornitura (quantificata addirittura nel 40%).

A sua volta, Nichelcrompropose appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

La Corte d’Appello di Milano, sul presupposto che Edalco non avesse specificamente censurato la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto non eccepita la decadenza di Nichelcrom dalla garanzia per i vizi, ritenne che legittimamente il giudice di primo grado avesse vagliato tutti i vizi rilevati dal c.t.u. (indipendentemente dal fatto che fossero stati solo in parte tempestivamente contestati con una prima e-mail del 28.6.2007, e per il resto in una successiva comunicazione datata 24.7.2007).

Con specifico riferimento ai vizi denunziati dalla compratrice, la Corte d’Appello – premesso che “il contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente la fornitura da parte di Edalco di acciaio inossidabile di prima scelta a freddo e a caldo, tripla certificazione proveniente dall’acciaieria Columbus, per l’esplicita pattuizione del brand Columbus” (pag. 4 della sentenza impugnata) - ritenne che “la mancanza di marcatura permanente di acciaieria dei coils e di dati relativi ai colli per illeggibilità dei cartellini asportabili” avessero comportato “ l’impossibilità della determinazione certa della provenienza dei coils”, ciò che correttamente aveva indotto il primo giudice a “trarre la conclusione della non conformità del materiale venduto all’ordine avente ad oggetto acciaio di marca Columbus” (pag. 5 della sentenza impugnata).

Né aveva pregio la difesa della venditrice, secondo cui doveva ritenersi sufficiente che la marchiatura fosse apposta sulla confezione che avvolge il nastro o sull’etichetta apposta sulla confezione, dal momento che “il packing list, secondo quanto riferito del consulente tecnico, attestava solo la vendita del materiale da Columbus ad un fornitore di Edalco ed era inidoneo a determinare la provenienza dei coils, postulando l’ordine di acciaio di uno specifico brand (Columbus) l’apposizione del marchio, non essendovi altro modo per indicare la provenienza del coil in modo certo e non precario” (pag. 6 della sentenza impugnata).Condivisibili dovevano ritenersi anche i rilievi del c.t.u. (fatti propri dal giudice di primo grado) “in merito all’insufficiente decapaggio per la presenza di macchie scure” (rilievi non inficiati dalle difese di Edalco, secondo cui “i coils contestati non presenterebbero strato di calamina, bensì un semplice strato di contaminazione non attribuibile ad Edalco,ovvero non identificabile nel tempo in cui i coils erano nella disponibilità esclusiva di Edalco, quanto piuttosto riferibili al tempo della consegna dei coils a Nichelcrom”: pag. 7 della sentenza impugnata).I giudici di secondo grado dichiararono, inolt re, inammissibile il motivo d’appello incentrato sull’avere il c.t.u. esaminato, con riferimento a due dei coils censurati da Nichelcrom, materiale diverso da quello oggetto della fornitura in questione, per non essere state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza di primo grado, in virtù delle quali tale eventualità era stata esclusa.

Anche sotto il profilo della “gravità” dell’inadempimento (suscettibile di fondare la risoluzione del contratto) la Corte milanese si uniformò, infine, alla valutazione del giudice di primo grado, imperniata sulla idoneità dei vizi riscontrati dal c.t.u. a diminuire in modo apprezzabile il valore del prodotto venduto.

Ha proposto ricorso per cassazione Edalco, sulla base di quattro motivi.

Nichelcrom ha depositato controricorso (nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.).

2. Con il primo motivo di ricorso, Edalco censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (e conseguentemente dell’art. 1495 c.c.), con riguardo al mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, dell’intervenuta decadenza della odierna controricorrente dalla possibilità di denunziare vizi diversi da quelli contenuti nell’unica comunicazione tempestivamente indirizzata a Edalco, vale a dire quella del 28.6.2007.

Sostiene la ricorrente di aver censurato, nell’atto di appello, “l’erroneità della sentenza [di primo grado, n.d.r.] laddove assume che tra i difetti della fornitura di Edalco a Nichelcrom dovessero annoverarsi “la mancata marchiatura dei coils; il decapaggio insufficiente dell’acciaio, con colorazione disomogenea e macchie scure; danneggiamenti vari” (..) appunto perché tratta[va]si di delibazione afferente [a] vizi non eccepiti da controparte con la mail del 28.06.2007 (..) e che avrebbero dovuto essere esclusi dalla garanzia per i vizi” (pag. 28 del ricorso per cassazione).

Da parte su a , la controricorrente afferma che nel primo motivo d’appello, “la ricorrente aveva diffusamente (e unicamente) censurato la CTU di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto e accertato l’esistenza di quei vizi (assenza di marchiatura e erroneità del processo di decapaggio) ma non aveva speso una riga per eccepire che il Tribunale avesse accertato la tardività dell’eccezione della decadenza rendendo esaminabili tali vizi nell’ambito del processo” (pagg. 18 e s. del controricorso).

La questione posta dal primo motivo di ricorso è se nell’atto di citazione in appello Edalco abbia validamente censurato la statuizione della sentenza di primo grado, relativa all’omissione dell’eccezione di decadenza ex art. 1495, comma 1, c.c., ovvero se, al contrario, la stessa sia passata in giudicato, con conseguente ampliamento dello spettro dei vizi esaminabili a tutti quelli evidenziati nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

A dire della ricorrente, la censura in discorso sarebbe “ampiamente trattata e assorbita dal contenuto del complessivo primo motivo di appello dedotto da pagina n. 19 a pagina n. 34 dell’atto introduttivo del pregresso secondo grado di giudizio” (pag. 28 del ricorso).

Il motivo è infondato, atteso che la critica della sentenza di primo grado, per avere preso in esame vizi non contenuti nella denunzia del 28.6.2007, non appare sufficiente – in termini di adeguata specificità – ad infirmare il punto della decisione di cui si sta discutendo.

Il Tribunale di Milano, infatti, era pervenuto all’esame nel merito di tali vizi proprio all’esito del rilievo della mancata tempestiva eccezione di decadenza da parte dell’acquirente, ma nell’atto d’appello non v’è traccia di argomentazioni tese a dimostrare che, al contrario, l’eccezione di decadenza fosse stata tempestivamente sollevata dinanzi al primo giudice.

Posto, infatti, che gli “altri” vizi risultano essere stati comunque contestati ante causam da Nichelcrom (con una seconda comunicazione del luglio 2007), l’assunto secondo cui aveva errato il giudice di primo grado a prenderli in considerazione non poteva prescindere dal confrontarsi esplicitamente con la questione dell’intervenuta decadenza, sulla quale detto giudice aveva preso posizione nel senso (più volte indicato) dell’irrilevanza per mancata proposizione della relativa eccezione.

Ciò in ossequio al principio di diritto per il quale,“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass., n. 23781/2020). 3.Il secondo motivo di ricorso s’incentra sulla violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., oltre che della normativa di settore dettata dalla “norma EN 10088-2” del 2005, per avere escluso, sulla base di un’erronea interpretazione del testo contrattuale, che la marchiatura del prodotto potesse essere applicata (come nella specie avvenuto) indifferentemente sulla confezione avvolgente il nastro d’acciaio ovvero sull’etichetta attaccata alla confezione medesima, traendone la conclusione che la merce fosse viziata da tale punto di vista.

A dire della ricorrente, il contratto non prevedeva, infatti, quale requisito indefettibile, la marchiatura direttamente apposta sui rotoli d’acciaio, bensì semplicemente che questi fossero di marca “Columbus”; né tale obbligo discendeva dalle disposizioni di legge all’epoca vigenti, “essendo prevista la possibilità di marchiare la relativa confezione o l’etichetta attaccata sulla confezione stessa ex art. 8.4 della norma EN 1008-2 (2005)” (pag. 33 del ricorso).

Una corretta interpretazione della comune volontà delle parti (anche alla luce del loro comportamento successivo, tenuto conto che “Nichelcrom [aveva] accettato e pagato due coils che, come gli altri 6 contestati, non avevano la marchiatura diretta sul bene “Columbus””: pag. 37 del ricorso) avrebbe dovuto, pertanto, indurre il giudice di merito aconcludere nel senso che le stesse avessero inteso “compravendere acciaio di “marca” Columbus e non “marchiato” sulla stessa materia prima “Columbus”: ibidem).

Il motivo non può essere accolto.

Come già s’è detto, la Corte di merito ha ravvisato un vizio del prodotto nella “mancanza di marcaturapermanente di acciaieria dei coils e di dati relativi ai colli per illeggibilità dei cartellin i asportabili”, osservando come “il packing list (..) [fosse] inidoneo a determinare la provenienza dei coils (..)” .

I giudici di secondo grado non hanno, dunque, affermato che la volontà contrattuale delle parti si fosse espressa nel senso della necessità che i coils fossero direttamente marchiati Columbus, ma si sono limitati a dire – sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. di primo grado – che le concrete caratteristiche della merce consegnata a Nichelcrom non consentivano di certifi carne la provenienza con sufficiente grado di certezza.Il rilievo del vizio della merce venduta non si è fondato, pertanto, su una erronea interpretazione del testo contrattuale, bensì su una valutazione circa la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. , come tale afferente al merito della controversia e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.Con il terzo motivo di ricorso, Edalco lamenta la violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., sul presupposto che l’acciaio fornito a Nichelcrom “presenta[sse] tutte le caratteristiche previste dal contratto posto che, non sussistendo alcun obbligo di marchiatura permanente del bene da parte del produttore, [era] stata comunque fornita la prova che il bene [era] stato prodotto proprio dall’acciaieria Columbus (..)” (pag. 42 del ricorso).

A dire della ricorrente, “l’errata ricostruzione della questione di fatto ha condotto il Giudicante di secondo grado ad effettuare un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove già assunte nel primo grado di giudizio (..)” (pag. 43 del ricorso), giungendo all’erronea conclusione della sussistenza di un inadempimento (di gravità) tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c.

Il motivo è inammissibile, atteso che “l'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico” (Cass., n. 11959/2019; conformi, Cass., n. 10288/2002; Cass., n. 7589/1994; Cass., n. 4817/1987, che precisa che il sindacato di legittimità può concernere “soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso controverso”), Cass., n. 7972/2007, con riferimento alla precedente versione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (norma, peraltro, neppure invocata, nel caso di specie, dalla ricorrente a supporto del motivo di ricorso qui in esame), aveva, inoltre, affermato che “ nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito” (si vedano anche, più di recente, Cass., n. 25332/2014 e Cass., n. 6519/2019).

Infine, per que l ch e riguarda più specificamente la valutazione della gravità (rectius, importanza) dell’inadempimento, ai fini del la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., deve in questa sede confermarsi il principio affermato da Cass., n. 12182/2020, secondo cui, “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (conforme, Cass., n. 6401/2015). 5.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado, con il quale Edalcoaveva contestato che, con riferimento a due bobine, l’esame del c.t.u. era stato condotto su materiale non appartenente al lotto oggetto della fornitura de qua.

Anche questo motivo è infondato.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano aveva affermato, sul punto che in questa sede interessa: “Sussiste, è vero, una lieve difformità nell’altezza della lastra, pari a 15 mm in più rispetto all’altezza dei coils ordinati, ma deve considerarsi che: la differenza, non essendo macroscopica, ben può essere sfuggita al momento dell’arrivo dei coils presso i magazzini Nichelcrom; i coils “4” e “6”, del resto, presentano la stessa finitura scura contestata all’epoca per tutti e sei i coils; se si legge il verbale delle operazioni peritali del 29 gennaio 2010 ci si avvede del fatto che la differenza di misura, sino a quel momento non rilevata nemmeno dal c.t.u., viene fatta emergere dal ctp di Nichelcrom (per. ind.

Saracchi), ma se Nichelcrom avesse inteso sostituire i 2 coils di Edalco (perché consapevole dell’assenza di vizi, ma intenzionata a liberarsene in ragione della sopravvenuta perdita di valore dell’acciaio come insinuato da Edalco sin dall’instaurazione del giudizio) la difformità dall’ord ine non sarebbe stata rilevata proprio dal suo ctp”.

In critica a tale argomentazione, a pag. 35 e s. dell’appello si legge: “le spirali erano state esaminate diverse volte, anche dai medesimi periti di Nichelcrom, e, finanche all’inizio delle operazioni peritali, senza che venisse rilevata alcuna differenza di dimensioni.

Nulla è stato mai contestato da Nichelcrom.

Per l’effetto, le contestazioni di Edalco che si sia proceduto all’esame di bobine non fornite da Edalco è senza dubbio fondata.

Ciò per di più in considerazione del fatto che, presso la sede di Nichelcrom, venivano rilevate numerose bobine, tutte senza marchiature, oggetto di differenti forniture.

Ragion per cui è accertato che le bobine prese in esame dal CTU, e identificate con i numeri 4 e 6,non fossero quelle della fornitura di Edalco.

Ciò che stupisce è che il medesimo CTU, in sede di “[OSCURATO:PERSONA] PARTI” del 19 luglio 2010 (agli atti, e riprodotto in appello sub doc.

D), riconosce che “i coils 4 e 6 non sono riferibili né all’acciaieria Columbus né ai certificati prodotti da Edalco”.

Come si vede, a lla specifica enucleazione delle ragioni per cui non potesse ritenersi dirimente la differenza di altezza, e i due coils in contestazione dovessero ragionevolmente ricomprendersi tra quelli oggetto della fornitura di Edalco, quest’ultima non ha contrapposto rilievi sufficientemente specifici, non potendosi considerare tali quello (generico e, come tale, non decisivo) che presso la sede di Nichelcrom fossero state rinvenute altre bobine oggetto di diverse forniture, né quello per cui il c.t.u. aveva ritenuto le bobine n. 4 e n. 6 non riconducibili “all’acciaieria Columbus né ai certificati prodotti da Edalco” (argomento, questo, di per sé idoneo, al contrario, a sostanziare la pretesa di Nichelcrom, in punto di sussistenza dei vizi).

6. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).

A norma dell’articolo 13 , comma 1 - bis, del d.p.r. n. 115/2002, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, c omma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18843/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Medaglie d'oro n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d ' Appello di Milano n. 2415/2016 , depositata il15/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con contratto del 1°.6.2007, Edalco S.A.M. (d’ora innanzi, solo “Edalco”) alienò a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, solo “Nichelcrom”) otto bobine d’acciaio, per il pagamento del cui (residuo) corrispettivo, in data 7.11.2007, ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 417.710,79. Con atto di citazione notificato il 17.12.2007, Nichelcrom propose opposizione, domandando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1492 c.c., a causa dei vizi presenti in sei delle suddette bobine. A seguito dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di prime cure accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò il contratto risolto per l’inadempimento di Edalco, sul presupposto che i difetti riscontrati “diminui[ssero] in modo rilevante il valore della fornitura (quasi della metà: 40%) e ciò sia in relazione ai difetti che ne comportano il declassamento a materiale di seconda scelta, sia in relazione alla necessità per il coil n. 1 di eliminare le parti danneggiate con relativa perdita di peso, sia per lo sconto sul prezzo che il ctu ha ritenuto necessario al fine di collocare sul mercato l’acciaio privo di marchiatura” (così la sentenza di primo grado, per come riportata a pag. 19 del ricorso per cassazione). Il Tribunale rigettò, invece, la domanda risarcitoria pure avanzata in via riconvenzionale da Nichelcrom. Interpose appello Edalco, contestando le risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado, in punto di sussistenza dei vizi, e censurando la sentenza del Tribunale di Milano per aver ritenuto non dimostrata la circostanza che il c.t.u. avesse esaminato materiale diverso da quello consegnato da Edalco, e per aver ritenuto che i (presunti) vizi determinassero una diminuzione di valore della fornitura (quantificata addirittura nel 40%). A sua volta, Nichelcrompropose appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Milano, sul presupposto che Edalco non avesse specificamente censurato la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto non eccepita la decadenza di Nichelcrom dalla garanzia per i vizi, ritenne che legittimamente il giudice di primo grado avesse vagliato tutti i vizi rilevati dal c.t.u. (indipendentemente dal fatto che fossero stati solo in parte tempestivamente contestati con una prima e-mail del 28.6.2007, e per il resto in una successiva comunicazione datata 24.7.2007). Con specifico riferimento ai vizi denunziati dalla compratrice, la Corte d’Appello – premesso che “il contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente la fornitura da parte di Edalco di acciaio inossidabile di prima scelta a freddo e a caldo, tripla certificazione proveniente dall’acciaieria Columbus, per l’esplicita pattuizione del brand Columbus” (pag. 4 della sentenza impugnata) - ritenne che “la mancanza di marcatura permanente di acciaieria dei coils e di dati relativi ai colli per illeggibilità dei cartellini asportabili” avessero comportato “ l’impossibilità della determinazione certa della provenienza dei coils”, ciò che correttamente aveva indotto il primo giudice a “trarre la conclusione della non conformità del materiale venduto all’ordine avente ad oggetto acciaio di marca Columbus” (pag. 5 della sentenza impugnata). Né aveva pregio la difesa della venditrice, secondo cui doveva ritenersi sufficiente che la marchiatura fosse apposta sulla confezione che avvolge il nastro o sull’etichetta apposta sulla confezione, dal momento che “il packing list, secondo quanto riferito del consulente tecnico, attestava solo la vendita del materiale da Columbus ad un fornitore di Edalco ed era inidoneo a determinare la provenienza dei coils, postulando l’ordine di acciaio di uno specifico brand (Columbus) l’apposizione del marchio, non essendovi altro modo per indicare la provenienza del coil in modo certo e non precario” (pag. 6 della sentenza impugnata).Condivisibili dovevano ritenersi anche i rilievi del c.t.u. (fatti propri dal giudice di primo grado) “in merito all’insufficiente decapaggio per la presenza di macchie scure” (rilievi non inficiati dalle difese di Edalco, secondo cui “i coils contestati non presenterebbero strato di calamina, bensì un semplice strato di contaminazione non attribuibile ad Edalco,ovvero non identificabile nel tempo in cui i coils erano nella disponibilità esclusiva di Edalco, quanto piuttosto riferibili al tempo della consegna dei coils a Nichelcrom”: pag. 7 della sentenza impugnata).I giudici di secondo grado dichiararono, inolt re, inammissibile il motivo d’appello incentrato sull’avere il c.t.u. esaminato, con riferimento a due dei coils censurati da Nichelcrom, materiale diverso da quello oggetto della fornitura in questione, per non essere state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza di primo grado, in virtù delle quali tale eventualità era stata esclusa. Anche sotto il profilo della “gravità” dell’inadempimento (suscettibile di fondare la risoluzione del contratto) la Corte milanese si uniformò, infine, alla valutazione del giudice di primo grado, imperniata sulla idoneità dei vizi riscontrati dal c.t.u. a diminuire in modo apprezzabile il valore del prodotto venduto. Ha proposto ricorso per cassazione Edalco, sulla base di quattro motivi. Nichelcrom ha depositato controricorso (nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.). 2. Con il primo motivo di ricorso, Edalco censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. (e conseguentemente dell’art. 1495 c.c.), con riguardo al mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, dell’intervenuta decadenza della odierna controricorrente dalla possibilità di denunziare vizi diversi da quelli contenuti nell’unica comunicazione tempestivamente indirizzata a Edalco, vale a dire quella del 28.6.2007. Sostiene la ricorrente di aver censurato, nell’atto di appello, “l’erroneità della sentenza [di primo grado, n.d.r.] laddove assume che tra i difetti della fornitura di Edalco a Nichelcrom dovessero annoverarsi “la mancata marchiatura dei coils; il decapaggio insufficiente dell’acciaio, con colorazione disomogenea e macchie scure; danneggiamenti vari” (..) appunto perché tratta[va]si di delibazione afferente [a] vizi non eccepiti da controparte con la mail del 28.06.2007 (..) e che avrebbero dovuto essere esclusi dalla garanzia per i vizi” (pag. 28 del ricorso per cassazione). Da parte su a , la controricorrente afferma che nel primo motivo d’appello, “la ricorrente aveva diffusamente (e unicamente) censurato la CTU di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto e accertato l’esistenza di quei vizi (assenza di marchiatura e erroneità del processo di decapaggio) ma non aveva speso una riga per eccepire che il Tribunale avesse accertato la tardività dell’eccezione della decadenza rendendo esaminabili tali vizi nell’ambito del processo” (pagg. 18 e s. del controricorso). La questione posta dal primo motivo di ricorso è se nell’atto di citazione in appello Edalco abbia validamente censurato la statuizione della sentenza di primo grado, relativa all’omissione dell’eccezione di decadenza ex art. 1495, comma 1, c.c., ovvero se, al contrario, la stessa sia passata in giudicato, con conseguente ampliamento dello spettro dei vizi esaminabili a tutti quelli evidenziati nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A dire della ricorrente, la censura in discorso sarebbe “ampiamente trattata e assorbita dal contenuto del complessivo primo motivo di appello dedotto da pagina n. 19 a pagina n. 34 dell’atto introduttivo del pregresso secondo grado di giudizio” (pag. 28 del ricorso). Il motivo è infondato, atteso che la critica della sentenza di primo grado, per avere preso in esame vizi non contenuti nella denunzia del 28.6.2007, non appare sufficiente – in termini di adeguata specificità – ad infirmare il punto della decisione di cui si sta discutendo. Il Tribunale di Milano, infatti, era pervenuto all’esame nel merito di tali vizi proprio all’esito del rilievo della mancata tempestiva eccezione di decadenza da parte dell’acquirente, ma nell’atto d’appello non v’è traccia di argomentazioni tese a dimostrare che, al contrario, l’eccezione di decadenza fosse stata tempestivamente sollevata dinanzi al primo giudice. Posto, infatti, che gli “altri” vizi risultano essere stati comunque contestati ante causam da Nichelcrom (con una seconda comunicazione del luglio 2007), l’assunto secondo cui aveva errato il giudice di primo grado a prenderli in considerazione non poteva prescindere dal confrontarsi esplicitamente con la questione dell’intervenuta decadenza, sulla quale detto giudice aveva preso posizione nel senso (più volte indicato) dell’irrilevanza per mancata proposizione della relativa eccezione. Ciò in ossequio al principio di diritto per il quale,“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art.342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass., n. 23781/2020). 3.Il secondo motivo di ricorso s’incentra sulla violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., oltre che della normativa di settore dettata dalla “norma EN 10088-2” del 2005, per avere escluso, sulla base di un’erronea interpretazione del testo contrattuale, che la marchiatura del prodotto potesse essere applicata (come nella specie avvenuto) indifferentemente sulla confezione avvolgente il nastro d’acciaio ovvero sull’etichetta attaccata alla confezione medesima, traendone la conclusione che la merce fosse viziata da tale punto di vista. A dire della ricorrente, il contratto non prevedeva, infatti, quale requisito indefettibile, la marchiatura direttamente apposta sui rotoli d’acciaio, bensì semplicemente che questi fossero di marca “Columbus”; né tale obbligo discendeva dalle disposizioni di legge all’epoca vigenti, “essendo prevista la possibilità di marchiare la relativa confezione o l’etichetta attaccata sulla confezione stessa ex art. 8.4 della norma EN 1008-2 (2005)” (pag. 33 del ricorso). Una corretta interpretazione della comune volontà delle parti (anche alla luce del loro comportamento successivo, tenuto conto che “Nichelcrom [aveva] accettato e pagato due coils che, come gli altri 6 contestati, non avevano la marchiatura diretta sul bene “Columbus””: pag. 37 del ricorso) avrebbe dovuto, pertanto, indurre il giudice di merito aconcludere nel senso che le stesse avessero inteso “compravendere acciaio di “marca” Columbus e non “marchiato” sulla stessa materia prima “Columbus”: ibidem). Il motivo non può essere accolto. Come già s’è detto, la Corte di merito ha ravvisato un vizio del prodotto nella “mancanza di marcaturapermanente di acciaieria dei coils e di dati relativi ai colli per illeggibilità dei cartellin i asportabili”, osservando come “il packing list (..) [fosse] inidoneo a determinare la provenienza dei coils (..)” . I giudici di secondo grado non hanno, dunque, affermato che la volontà contrattuale delle parti si fosse espressa nel senso della necessità che i coils fossero direttamente marchiati Columbus, ma si sono limitati a dire – sulla scorta degli accertamenti tecnici svolti dal c.t.u. di primo grado – che le concrete caratteristiche della merce consegnata a Nichelcrom non consentivano di certifi carne la provenienza con sufficiente grado di certezza.Il rilievo del vizio della merce venduta non si è fondato, pertanto, su una erronea interpretazione del testo contrattuale, bensì su una valutazione circa la sussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 1490 c.c. , come tale afferente al merito della controversia e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità. 4.Con il terzo motivo di ricorso, Edalco lamenta la violazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., sul presupposto che l’acciaio fornito a Nichelcrom “presenta[sse] tutte le caratteristiche previste dal contratto posto che, non sussistendo alcun obbligo di marchiatura permanente del bene da parte del produttore, [era] stata comunque fornita la prova che il bene [era] stato prodotto proprio dall’acciaieria Columbus (..)” (pag. 42 del ricorso). A dire della ricorrente, “l’errata ricostruzione della questione di fatto ha condotto il Giudicante di secondo grado ad effettuare un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove già assunte nel primo grado di giudizio (..)” (pag. 43 del ricorso), giungendo all’erronea conclusione della sussistenza di un inadempimento (di gravità) tale da giustificare la risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c. Il motivo è inammissibile, atteso che “l'accertamento, ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa venduta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico” (Cass., n. 11959/2019; conformi, Cass., n. 10288/2002; Cass., n. 7589/1994; Cass., n. 4817/1987, che precisa che il sindacato di legittimità può concernere “soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso controverso”), Cass., n. 7972/2007, con riferimento alla precedente versione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (norma, peraltro, neppure invocata, nel caso di specie, dalla ricorrente a supporto del motivo di ricorso qui in esame), aveva, inoltre, affermato che “ nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito” (si vedano anche, più di recente, Cass., n. 25332/2014 e Cass., n. 6519/2019). Infine, per que l ch e riguarda più specificamente la valutazione della gravità (rectius, importanza) dell’inadempimento, ai fini del la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., deve in questa sede confermarsi il principio affermato da Cass., n. 12182/2020, secondo cui, “in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito” (conforme, Cass., n. 6401/2015). 5.Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado, con il quale Edalcoaveva contestato che, con riferimento a due bobine, l’esame del c.t.u. era stato condotto su materiale non appartenente al lotto oggetto della fornitura de qua. Anche questo motivo è infondato. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano aveva affermato, sul punto che in questa sede interessa: “Sussiste, è vero, una lieve difformità nell’altezza della lastra, pari a 15 mm in più rispetto all’altezza dei coils ordinati, ma deve considerarsi che: la differenza, non essendo macroscopica, ben può essere sfuggita al momento dell’arrivo dei coils presso i magazzini Nichelcrom; i coils “4” e “6”, del resto, presentano la stessa finitura scura contestata all’epoca per tutti e sei i coils; se si legge il verbale delle operazioni peritali del 29 gennaio 2010 ci si avvede del fatto che la differenza di misura, sino a quel momento non rilevata nemmeno dal c.t.u., viene fatta emergere dal ctp di Nichelcrom (per. ind. Saracchi), ma se Nichelcrom avesse inteso sostituire i 2 coils di Edalco (perché consapevole dell’assenza di vizi, ma intenzionata a liberarsene in ragione della sopravvenuta perdita di valore dell’acciaio come insinuato da Edalco sin dall’instaurazione del giudizio) la difformità dall’ord ine non sarebbe stata rilevata proprio dal suo ctp”. In critica a tale argomentazione, a pag. 35 e s. dell’appello si legge: “le spirali erano state esaminate diverse volte, anche dai medesimi periti di Nichelcrom, e, finanche all’inizio delle operazioni peritali, senza che venisse rilevata alcuna differenza di dimensioni. Nulla è stato mai contestato da Nichelcrom. Per l’effetto, le contestazioni di Edalco che si sia proceduto all’esame di bobine non fornite da Edalco è senza dubbio fondata. Ciò per di più in considerazione del fatto che, presso la sede di Nichelcrom, venivano rilevate numerose bobine, tutte senza marchiature, oggetto di differenti forniture. Ragion per cui è accertato che le bobine prese in esame dal CTU, e identificate con i numeri 4 e 6,non fossero quelle della fornitura di Edalco. Ciò che stupisce è che il medesimo CTU, in sede di “[OSCURATO:PERSONA] PARTI” del 19 luglio 2010 (agli atti, e riprodotto in appello sub doc. D), riconosce che “i coils 4 e 6 non sono riferibili né all’acciaieria Columbus né ai certificati prodotti da Edalco”. Come si vede, a lla specifica enucleazione delle ragioni per cui non potesse ritenersi dirimente la differenza di altezza, e i due coils in contestazione dovessero ragionevolmente ricomprendersi tra quelli oggetto della fornitura di Edalco, quest’ultima non ha contrapposto rilievi sufficientemente specifici, non potendosi considerare tali quello (generico e, come tale, non decisivo) che presso la sede di Nichelcrom fossero state rinvenute altre bobine oggetto di diverse forniture, né quello per cui il c.t.u. aveva ritenuto le bobine n. 4 e n. 6 non riconducibili “all’acciaieria Columbus né ai certificati prodotti da Edalco” (argomento, questo, di per sé idoneo, al contrario, a sostanziare la pretesa di Nichelcrom, in punto di sussistenza dei vizi). 6. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo). A norma dell’articolo 13 , comma 1 - bis, del d.p.r. n. 115/2002, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettari e nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, c omma 1
Decreto Cassazione n. 29358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris