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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 08102/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di gravame ed insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2025, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato integralmente la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di L'Aquila il 23 maggio 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per fatti commessi nella sua qualità di amministratore unico della Sarcarni s.r.I., condannandolo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, dichiarandolo inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale, incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e interdetto dai pubblici uffici per cinque anni.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento, sulla base di un unico motivo.

Il ricorso deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché il vizio di motivazione in riferimento alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex artt. 419 e 178, lett. c), cod. proc. pen.

Si evidenzia che, all'udienza del 21 dicembre 2021, il Tribunale aveva considerato la notifica al [OSCURATO:PERSONA] regolare e idonea a porlo a conoscenza del detto avviso, in quanto avvenuta presso il domicilio dichiarato, dove, peraltro, lo stesso aveva già ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., e in quanto, successivamente, l'imputato aveva mostrato di essere a conoscenza del processo e del decreto che dispone il giudizio, avendo nominato, per la prima udienza dibattimentale, il difensore di fiducia.

Il ricorrente sottolinea che, in tal modo, il Tribunale si sarebbe limitato ad accertare la regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio e del precedente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma nulla aveva detto riguardo alla eccepita mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di cui l'imputato non aveva avuto nessuna effettiva contezza, con una chiara compromissione del suo diritto di difesa.

Tale errore non sarebbe stato emendato neppure dalla Corte d'appello.

Il ricorrente contesta radicalmente la statuizione, ribadendo di aver dato atto sin dall'appello che l'imputato aveva "ricevuto regolarmente la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p.", e di essere "a conoscenza della data della prima udienza", per la quale aveva nominato il difensore di fiducia, ma che ciò che non elideva, però, la circostanza che lo stesso nulla aveva mai saputo dell'avviso contenente la data in cui si sarebbe svolta l'udienza preliminare.

Infine, si assume che tale ultimo avviso non si sarebbe potuto ritenere notificato presso lo studio dell'allora difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva ricevuto solo in proprio, in data 5 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L'unico motivo di doglianza è incentrato sulla pretesa nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (per sua omessa effettiva conoscenza, nonostante la compiuta giacenza perfezionatasi), dalla quale discenderebbe un vizio insanabile della vocatio in ius e la conseguente lesione del diritto di difesa (non altrimenti meglio specificata da parte ricorrente).

Si sostiene, in breve, l'inidoneità tout court della procedura di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 8 legge 890/1982, laddove (come nella specie) perfezionatasi per "compiuta giacenza", a dare prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto, che non sarebbe desumibile - come ritenuto dal Tribunale - neppure dalla incontestata notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso il medesimo domicilio e dalla regolare notifica e conoscenza del susseguente decreto che dispone il giudizio.

Tale conclusione non può essere condivisa.

3. In fatto, va detto che, nella specie, dalla copia dell'avviso di ricevimento postale in questione emerge solo la "temporanea assenza" (e non, ad esempio, il trasferimento o l'irreperibilità) del destinatario o di altre persone idonee a ricevere l'atto, sicché l'agente notificatore ha esperito l'iter previsto per questi casi dall'art. 8 della legge 890/1982 e, dunque, ha depositato l'atto presso l'ufficio e ha immesso avviso nella cassetta postale del destinatario, nonché spedito la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetta "C.A.D.") a mezzo raccomandata, avvisando formalmente lo stesso del detto deposito.

La notificazione, ai sensi del menzionato art. 8, si è "formalmente" perfezionata per "compiuta giacenza" allo scadere del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, non avendo il destinatario provveduto al ritiro materiale del plico (entro tale termine).

Inoltre, è pacifico (come si specificherà ulteriormente) che l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto che dispone il giudizio furono regolarmente notificati all'imputato presso il medesimo domicilio dichiarato.

4. In diritto, è noto che il sistema ha compiuto un'evoluzione significativa, non accontentandosi più della sola e mera formale regolarità delle notifiche, richiedendosi al giudice una valutazione sostanziale circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (in tal senso, tra le tantissime, Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01).

Al riguardo, anche l'evoluzione normativa e la disciplina sul processo in assenza è andata nella direzione di garantire effettività al diritto di partecipare al processo.

L'art. 420-bis cod. proc. pen., ai commi 1 e 2, vigente ratione temporis, prevedeva, infatti, proprio per l'udienza preliminare, quanto segue: «1.

Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».

Dunque, il sistema, pur attento alle menzionate esigenze di "effettività" della notifica, non imponeva - né, per vero, impone, neppure nell'attuale formulazione (che dispone che possa procedersi in assenza dell'imputato anche quando si «ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole», tenendo, a tal fine, «conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante») - quale unica forma di valida notifica, quella a mani proprie.

E neppure si prevede, più banalmente, la assoluta e radicale inefficacia tout court del procedimento di notifica per compiuta giacenza in relazione agli atti preliminari al giudizio penale.

Anzi, in base al menzionato comma 2 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la certezza che l'imputato sia «a conoscenza del procedimento» o si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (dunque, in ipotesi, anche che non abbia "volutamente" ritirato l'atto depositato per la temporanea assenza del destinatario e di persone che avrebbero potuto riceverlo) consente di procedere in assenza dello stesso.

A tal fine, dunque, in base al menzionato comma 2 vigente ratione temporis, il Tribunale poteva tener conto, tra gli altri elementi, della dichiarazione o elezione di domicilio e della nomina di un difensore di fiducia e, più in generale, di ogni altra circostanza da cui desumere o la detta conoscenza del procedimento in corso o, comunque, la volontaria sottrazione alla detta conoscenza o a quella di singoli atti processuali (laddove, per completezza, va detto che la disposizione post riforma Cartabia prevede che si considerino le «modalità della notificazione», gli «atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza», la «nomina di un difensore di fiducia» e «ogni altra circostanza rilevante»).

Tanto induce a ritenere che la conclusione prospettata da parte ricorrente, come detto, non sia valida nella sua assolutezza: non potendo radicalmente affermarsi, tout court, che la notifica per compiuta giacenza sia, sempre e comunque, invalida o, comunque, inidonea allo scopo di portare a conoscenza un determinato atto o, almeno, a desumere - unitamente ad altri elementi - la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo o di singoli atti del medesimo.

La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha più volte chiarito che, quel che rileva, in definitiva, è se vi siano elementi per poter affermare che l'imputato, pur essendo stato posto nelle condizioni di farlo, si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (così, in motivazione, sempre le citate Sezioni Unite Innaro, proprio nel richiamare l'art. 420-bis cod, proc. pen., come novellato dalla legge 67/2014 e vigente ratione temporis).

5. In tale contesto, tutt'altro che monolitico, è stato recentemente precisato che, a fronte di una notifica formalmente perfezionatasi, occorre comunque che chi assuma, ciononostante, l'omessa conoscenza dell'atto da notificare, per lo meno alleghi le ragioni per le quali ciò sia accaduto per cause indipendenti dalla sua volontà.

In particolare, si è affermato (in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la cui notifica si era perfezionata, in quel caso, proprio per compiuta giacenza) il principio secondo cui, ove l'istante non adempia all'onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l'autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l'istanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01), Tale conclusione fa leva su un principio generale insito nel sistema penale, circa l'onere di allegazione gravante sull'imputato.

Questi, pur non gravato, ovviamente, dal più rigoroso onere probatorio di matrice civilistica, per la sentenza richiamata sarebbe gravato dall'onere di «fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto» (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916- 01; analogamente, la detta pronuncia richiama, in tema di onere di allegazione delle scriminanti, Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173-02 e, in tema di onere di allegazione delle circostanze attenuanti, Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263075-01).

Applicando siffatto principio, la menzionata Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01 ha concluso che, «solo ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione [...] È, dunque, necessario che l'istante adempia all'onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell'atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta: ove così fosse, si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l'indiscriminato diritto dell'interessato che non si sia curato di ritirare l'atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell'interessato abbiano precluso l'effettiva conoscenza dell'atto, essendo, dunque, necessario che l'interessato articoli un "principio di prova", deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine».

Sulla possibile validità della notifica, anche ove perfezionatasi per compiuta giacenza, salva l'emersione o l'allegazione di circostanze non ascrivibili alla negligenza dell'interessato che abbiano precluso l'effettiva conoscenza dell'atto, si veda anche Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263-01.

Ed è appena il caso di precisare che tali affermazioni, se valgono nel caso di notifica per compiuta giacenza di un decreto penale - che rende definitivo un atto integrante, in sé, oltre una precisa contestazione, anche una condanna per un determinato reato - non possono non valere, a maggior ragione, in relazione agli atti propedeutici alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale: posto che questi sono, di regola, seguiti, o anche preceduti, da ulteriori atti che danno la stura ad un processo nel quale (a differenza di quello per decreto penale) l'imputato ha certamente avuto ben più ampie ed ulteriori possibilità di difesa.

6. Tale indirizzo, a ben vedere, è solo apparentemente contrastato da altro secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Larosa, Rv. 288267-01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752-01; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283429-01).Anzitutto, tale indirizzo richiama espressamente (come si desume dalle relative motivazioni) una pronunzia delle sezioni unite civili (Cass. Sez.

U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953-01), secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

Orbene, la sentenza appena menzionata richiede, come detto, e in modo del tutto ragionevole, la sola "produzione" dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (al fine di verificarne l'effettivo esito), in contrapposizione alla (insufficiente) prova della spedizione.

Secondo tale pronuncia, infatti: «Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario».

Tale orientamento della giurisprudenza civile, che prende, a sua volta, le mosse dalle sentenze della Consulta numero 346/1998 e 3/2010 (che hanno rispettivamente, la prima, dichiarato incostituzionale l'art. 8 della legge 890/1982, laddove non prevede che del mancato recapito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, la seconda, l'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), si fa carico della necessità di consentire al giudice di «esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio» sulla ricezione «effettiva o almeno "legale"» dell'atto: esigenza che ha reso necessario verificare che la raccomandata informativa (sul tentativo di notifica non completatosi, ad esempio per irreperibilità relativa del destinatario) sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo (non potendosi ritenere, come evidenzia Corte Cost.3/2010, che sia onere di questi, «ove si allontani» dopo il tentativo di notifica e prima di ricevere la raccomandata informativa, «di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette»).

Insomma, le Sezioni Unite civili non hanno imposto che si accerti anche, e necessariamente, la materiale "ricezione" dell'atto (da parte del destinatario).

Anche perché, nella detta sede civile, il notificante non potrebbe avvalersi di forme più incisive di notifica (ad esempio, a mezzo della polizia giudiziaria): sicché, a fronte di un "ostinato" rifiuto di collaborazione del notificatario (nel non ritirare gli atti regolarmente giunti al suo indirizzo), si determinerebbe uno stallo insuperabile in quel processo.

Dunque, tale indirizzo civilistico non richiede, certo, la dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, bensì la dimostrazione, «attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.)», che la detta raccomandata sia pervenuta regolarmente all'indirizzo del destinatario, «non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (così, ancora, Cass. Civ. Sez.

U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953-01).

Orbene, l'orientamento penale che si ispira a tale pronuncia, a ben vedere, pur non ritenendo ex se sufficiente la procedura di "compiuta giacenza", non ha mai, comunque, negato quanto anzidetto (nell'esaminare l'art. 420-bis cod. proc. pen.) ovvero che la stessa procedura possa, comunque, essere vista unitamente ad altri elementi attestanti la conoscenza dell'atto da notificare o del processo ovvero la volontaria sottrazione a tale conoscenza.

7. Alla luce di tanto, reputa, dunque, il collegio che, nella specie, la dedotta nullità non vi sia e correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto la notifica perfezionatasi in modo da porre in condizione l'imputato, ove lo avesse voluto, di conoscere l'atto.

Invero, il Tribunale non si è "accontentato" della notifica formalmente perfezionatasi per compiuta giacenza, tentata presso il domicilio dichiarato dall'imputato, né del fatto che questi non avesse allegato le ragioni da cui desumere che gli fosse stato, in concreto, impedito, senza che lo volesse, di prendere cognizione del plico (come suggerisce la tesi prospettata da Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01 sull'onere di allegazione che grava, comunque, sull'imputato, in simili casi).

Il Tribunale, invero, non si è limitato ad affermare che, non avendo l'imputato allegato le ragioni della sua omessa conoscenza, nonostante la compiuta giacenza, tanto confermerebbe che l'omesso ritiro del plico depositato in giacenza sia dipeso da precisa volontà del destinatario.

Il primo giudice è, come già detto, andato oltre.

Nella specie, all'udienza del 21 dicembre 2021, il Tribunale ha dato atto, anzitutto, che la detta notifica per compiuta giacenza si era perfezionata con atti pervenuti presso quello che era stato indicato come il domicilio da parte dello stesso imputato e che tale si desumeva esser rimasto, come ricavabile dal suo omesso reperimento solo per "temporanea assenza", e non anche per sopravvenuta inidoneità del domicilio stesso (non essendosi acclarato, ad esempio, l'accertato trasferimento del destinatario).

Inoltre, il giudice di primo grado ha considerato, altresì, che l'imputato (come, del resto, confermato anche in questa sede dal suo difensore) aveva già ricevuto regolarmente la notifica dell'avviso ex articolo 415-bis cod. proc. pen. presso il medesimo domicilio (dato, questo, valorizzato, ad esempio, da Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177-01, in motivazione, in un caso analogo al presente).

Il Tribunale ha, ancora, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi a conoscenza non solo, in generale, del processo, ma anche della vocatio in ius per il dibattimento emessa proprio a seguito dell'udienza preliminare, avendo provveduto alla nomina di un difensore di fiducia per il processo dibattimentale.

E, in effetti, tali circostanze, come correttamente dedotto da parte ricorrente, sono state pacificamente ammesse dal difensore dell'imputato sin dall'appello, ove si legge, tra l'altro, che: "Il Tribunale sul punto si è limitato ad accertare la regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio effettuata presso l'allora domicilio dichiarato dell'imputato, e a confermare la regolarità della precedente notifica del 415 bis, ma nulla ha detto in merito alla prontamente eccepita mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare".

Da tutti i suddetti dati e, in definitiva, dalla corretta ricezione degli atti processuali, prima e dopo quello in esame, il Tribunale ha logicamente ricavato che vi fossero molteplici e convergenti elementi per ritenere che la notifica effettuata, con le dette modalità, presso il detto domicilio dell'imputato, fosse idonea a consentirgli di avere conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare e che, in sostanza, l'omessa effettiva conoscenza dell'atto fosse necessariamente dipesa dalla volontà dello stesso destinatario: conclusione del tutto condivisibile.

Nella specie, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], sia prima che dopo la notifica in esame, ha dato pacificamente atto di aver conosciuto l'iter del processo, con atti giunti presso il medesimo domicilio - da lui espressamente dichiarato proprio ai fini delle notifiche - ove si è formalmente perfezionata, per compiuta giacenza, la notifica in esame.

Sicché, in siffatta concreta ipotesi, deve ritenersi che la doppia ricezione postale (insita nella compiuta giacenza), presso il detto domicilio, fosse idonea a consentirgli di avere conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare, dovendo ascriversi, dunque, la sua non conoscenza, ad una scelta volontaria e consapevole, come tale non tutelata dall'ordinamento, ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in linea con il richiamato insegnamento delle citate Sezioni Unite Innaro (in senso analogo si veda anche Sez. 1, n. 16315 del 10/01/2024, Barjan, Rv. 286246-01, che ha - è vero - ritenuto inidoneo, all'uopo, il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., ma tanto ha fatto non per assoluta inidoneità della stessa, ma solo «in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto», elementi, come detto, qui presenti).

7. Per il complesso di motivazioni sopra dette, in definitiva, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto valida la n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha esposto i motivi di gravame ed insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2025, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato integralmente la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di L'Aquila il 23 maggio 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per fatti commessi nella sua qualità di amministratore unico della Sarcarni s.r.I., condannandolo alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, dichiarandolo inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale, incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e interdetto dai pubblici uffici per cinque anni. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, chiedendone l'annullamento, sulla base di un unico motivo. Il ricorso deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, nonché il vizio di motivazione in riferimento alla mancata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex artt. 419 e 178, lett. c), cod. proc. pen. Si evidenzia che, all'udienza del 21 dicembre 2021, il Tribunale aveva considerato la notifica al [OSCURATO:PERSONA] regolare e idonea a porlo a conoscenza del detto avviso, in quanto avvenuta presso il domicilio dichiarato, dove, peraltro, lo stesso aveva già ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., e in quanto, successivamente, l'imputato aveva mostrato di essere a conoscenza del processo e del decreto che dispone il giudizio, avendo nominato, per la prima udienza dibattimentale, il difensore di fiducia. Il ricorrente sottolinea che, in tal modo, il Tribunale si sarebbe limitato ad accertare la regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio e del precedente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma nulla aveva detto riguardo alla eccepita mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di cui l'imputato non aveva avuto nessuna effettiva contezza, con una chiara compromissione del suo diritto di difesa. Tale errore non sarebbe stato emendato neppure dalla Corte d'appello. Il ricorrente contesta radicalmente la statuizione, ribadendo di aver dato atto sin dall'appello che l'imputato aveva "ricevuto regolarmente la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini, ex art. 415 bis c.p.p.", e di essere "a conoscenza della data della prima udienza", per la quale aveva nominato il difensore di fiducia, ma che ciò che non elideva, però, la circostanza che lo stesso nulla aveva mai saputo dell'avviso contenente la data in cui si sarebbe svolta l'udienza preliminare. Infine, si assume che tale ultimo avviso non si sarebbe potuto ritenere notificato presso lo studio dell'allora difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], il quale lo aveva ricevuto solo in proprio, in data 5 gennaio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'unico motivo di doglianza è incentrato sulla pretesa nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (per sua omessa effettiva conoscenza, nonostante la compiuta giacenza perfezionatasi), dalla quale discenderebbe un vizio insanabile della vocatio in ius e la conseguente lesione del diritto di difesa (non altrimenti meglio specificata da parte ricorrente). Si sostiene, in breve, l'inidoneità tout court della procedura di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 8 legge 890/1982, laddove (come nella specie) perfezionatasi per "compiuta giacenza", a dare prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto, che non sarebbe desumibile - come ritenuto dal Tribunale - neppure dalla incontestata notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso il medesimo domicilio e dalla regolare notifica e conoscenza del susseguente decreto che dispone il giudizio. Tale conclusione non può essere condivisa. 3. In fatto, va detto che, nella specie, dalla copia dell'avviso di ricevimento postale in questione emerge solo la "temporanea assenza" (e non, ad esempio, il trasferimento o l'irreperibilità) del destinatario o di altre persone idonee a ricevere l'atto, sicché l'agente notificatore ha esperito l'iter previsto per questi casi dall'art. 8 della legge 890/1982 e, dunque, ha depositato l'atto presso l'ufficio e ha immesso avviso nella cassetta postale del destinatario, nonché spedito la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetta "C.A.D.") a mezzo raccomandata, avvisando formalmente lo stesso del detto deposito. La notificazione, ai sensi del menzionato art. 8, si è "formalmente" perfezionata per "compiuta giacenza" allo scadere del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, non avendo il destinatario provveduto al ritiro materiale del plico (entro tale termine). Inoltre, è pacifico (come si specificherà ulteriormente) che l'avviso di conclusione delle indagini e il decreto che dispone il giudizio furono regolarmente notificati all'imputato presso il medesimo domicilio dichiarato. 4. In diritto, è noto che il sistema ha compiuto un'evoluzione significativa, non accontentandosi più della sola e mera formale regolarità delle notifiche, richiedendosi al giudice una valutazione sostanziale circa l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (in tal senso, tra le tantissime, Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01). Al riguardo, anche l'evoluzione normativa e la disciplina sul processo in assenza è andata nella direzione di garantire effettività al diritto di partecipare al processo. L'art. 420-bis cod. proc. pen., ai commi 1 e 2, vigente ratione temporis, prevedeva, infatti, proprio per l'udienza preliminare, quanto segue: «1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo». Dunque, il sistema, pur attento alle menzionate esigenze di "effettività" della notifica, non imponeva - né, per vero, impone, neppure nell'attuale formulazione (che dispone che possa procedersi in assenza dell'imputato anche quando si «ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole», tenendo, a tal fine, «conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante») - quale unica forma di valida notifica, quella a mani proprie. E neppure si prevede, più banalmente, la assoluta e radicale inefficacia tout court del procedimento di notifica per compiuta giacenza in relazione agli atti preliminari al giudizio penale. Anzi, in base al menzionato comma 2 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., la certezza che l'imputato sia «a conoscenza del procedimento» o si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (dunque, in ipotesi, anche che non abbia "volutamente" ritirato l'atto depositato per la temporanea assenza del destinatario e di persone che avrebbero potuto riceverlo) consente di procedere in assenza dello stesso. A tal fine, dunque, in base al menzionato comma 2 vigente ratione temporis, il Tribunale poteva tener conto, tra gli altri elementi, della dichiarazione o elezione di domicilio e della nomina di un difensore di fiducia e, più in generale, di ogni altra circostanza da cui desumere o la detta conoscenza del procedimento in corso o, comunque, la volontaria sottrazione alla detta conoscenza o a quella di singoli atti processuali (laddove, per completezza, va detto che la disposizione post riforma Cartabia prevede che si considerino le «modalità della notificazione», gli «atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza», la «nomina di un difensore di fiducia» e «ogni altra circostanza rilevante»). Tanto induce a ritenere che la conclusione prospettata da parte ricorrente, come detto, non sia valida nella sua assolutezza: non potendo radicalmente affermarsi, tout court, che la notifica per compiuta giacenza sia, sempre e comunque, invalida o, comunque, inidonea allo scopo di portare a conoscenza un determinato atto o, almeno, a desumere - unitamente ad altri elementi - la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo o di singoli atti del medesimo. La giurisprudenza di questa Corte, del resto, ha più volte chiarito che, quel che rileva, in definitiva, è se vi siano elementi per poter affermare che l'imputato, pur essendo stato posto nelle condizioni di farlo, si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo» (così, in motivazione, sempre le citate Sezioni Unite Innaro, proprio nel richiamare l'art. 420-bis cod, proc. pen., come novellato dalla legge 67/2014 e vigente ratione temporis). 5. In tale contesto, tutt'altro che monolitico, è stato recentemente precisato che, a fronte di una notifica formalmente perfezionatasi, occorre comunque che chi assuma, ciononostante, l'omessa conoscenza dell'atto da notificare, per lo meno alleghi le ragioni per le quali ciò sia accaduto per cause indipendenti dalla sua volontà. In particolare, si è affermato (in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, la cui notifica si era perfezionata, in quel caso, proprio per compiuta giacenza) il principio secondo cui, ove l'istante non adempia all'onere di allegare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificatogli, l'autorità giudiziaria può legittimamente rigettare l'istanza senza compiere alcuna verifica in proposito (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01), Tale conclusione fa leva su un principio generale insito nel sistema penale, circa l'onere di allegazione gravante sull'imputato. Questi, pur non gravato, ovviamente, dal più rigoroso onere probatorio di matrice civilistica, per la sentenza richiamata sarebbe gravato dall'onere di «fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto» (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916- 01; analogamente, la detta pronuncia richiama, in tema di onere di allegazione delle scriminanti, Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173-02 e, in tema di onere di allegazione delle circostanze attenuanti, Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Scarano, Rv. 263075-01). Applicando siffatto principio, la menzionata Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01 ha concluso che, «solo ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione [...] È, dunque, necessario che l'istante adempia all'onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell'atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta: ove così fosse, si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l'indiscriminato diritto dell'interessato che non si sia curato di ritirare l'atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell'interessato abbiano precluso l'effettiva conoscenza dell'atto, essendo, dunque, necessario che l'interessato articoli un "principio di prova", deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine». Sulla possibile validità della notifica, anche ove perfezionatasi per compiuta giacenza, salva l'emersione o l'allegazione di circostanze non ascrivibili alla negligenza dell'interessato che abbiano precluso l'effettiva conoscenza dell'atto, si veda anche Sez. 4, n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263-01. Ed è appena il caso di precisare che tali affermazioni, se valgono nel caso di notifica per compiuta giacenza di un decreto penale - che rende definitivo un atto integrante, in sé, oltre una precisa contestazione, anche una condanna per un determinato reato - non possono non valere, a maggior ragione, in relazione agli atti propedeutici alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale: posto che questi sono, di regola, seguiti, o anche preceduti, da ulteriori atti che danno la stura ad un processo nel quale (a differenza di quello per decreto penale) l'imputato ha certamente avuto ben più ampie ed ulteriori possibilità di difesa. 6. Tale indirizzo, a ben vedere, è solo apparentemente contrastato da altro secondo cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento l'effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 20959 del 30/04/2025, Larosa, Rv. 288267-01; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Santilli, Rv. 285752-01; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283429-01).Anzitutto, tale indirizzo richiama espressamente (come si desume dalle relative motivazioni) una pronunzia delle sezioni unite civili (Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953-01), secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». Orbene, la sentenza appena menzionata richiede, come detto, e in modo del tutto ragionevole, la sola "produzione" dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (al fine di verificarne l'effettivo esito), in contrapposizione alla (insufficiente) prova della spedizione. Secondo tale pronuncia, infatti: «Va quindi affermato che solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario». Tale orientamento della giurisprudenza civile, che prende, a sua volta, le mosse dalle sentenze della Consulta numero 346/1998 e 3/2010 (che hanno rispettivamente, la prima, dichiarato incostituzionale l'art. 8 della legge 890/1982, laddove non prevede che del mancato recapito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, la seconda, l'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), si fa carico della necessità di consentire al giudice di «esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio» sulla ricezione «effettiva o almeno "legale"» dell'atto: esigenza che ha reso necessario verificare che la raccomandata informativa (sul tentativo di notifica non completatosi, ad esempio per irreperibilità relativa del destinatario) sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo (non potendosi ritenere, come evidenzia Corte Cost.3/2010, che sia onere di questi, «ove si allontani» dopo il tentativo di notifica e prima di ricevere la raccomandata informativa, «di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette»). Insomma, le Sezioni Unite civili non hanno imposto che si accerti anche, e necessariamente, la materiale "ricezione" dell'atto (da parte del destinatario). Anche perché, nella detta sede civile, il notificante non potrebbe avvalersi di forme più incisive di notifica (ad esempio, a mezzo della polizia giudiziaria): sicché, a fronte di un "ostinato" rifiuto di collaborazione del notificatario (nel non ritirare gli atti regolarmente giunti al suo indirizzo), si determinerebbe uno stallo insuperabile in quel processo. Dunque, tale indirizzo civilistico non richiede, certo, la dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, bensì la dimostrazione, «attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)», che la detta raccomandata sia pervenuta regolarmente all'indirizzo del destinatario, «non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» (così, ancora, Cass. Civ. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953-01). Orbene, l'orientamento penale che si ispira a tale pronuncia, a ben vedere, pur non ritenendo ex se sufficiente la procedura di "compiuta giacenza", non ha mai, comunque, negato quanto anzidetto (nell'esaminare l'art. 420-bis cod. proc. pen.) ovvero che la stessa procedura possa, comunque, essere vista unitamente ad altri elementi attestanti la conoscenza dell'atto da notificare o del processo ovvero la volontaria sottrazione a tale conoscenza. 7. Alla luce di tanto, reputa, dunque, il collegio che, nella specie, la dedotta nullità non vi sia e correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto la notifica perfezionatasi in modo da porre in condizione l'imputato, ove lo avesse voluto, di conoscere l'atto. Invero, il Tribunale non si è "accontentato" della notifica formalmente perfezionatasi per compiuta giacenza, tentata presso il domicilio dichiarato dall'imputato, né del fatto che questi non avesse allegato le ragioni da cui desumere che gli fosse stato, in concreto, impedito, senza che lo volesse, di prendere cognizione del plico (come suggerisce la tesi prospettata da Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Singh, Rv. 287788-01 sull'onere di allegazione che grava, comunque, sull'imputato, in simili casi). Il Tribunale, invero, non si è limitato ad affermare che, non avendo l'imputato allegato le ragioni della sua omessa conoscenza, nonostante la compiuta giacenza, tanto confermerebbe che l'omesso ritiro del plico depositato in giacenza sia dipeso da precisa volontà del destinatario. Il primo giudice è, come già detto, andato oltre. Nella specie, all'udienza del 21 dicembre 2021, il Tribunale ha dato atto, anzitutto, che la detta notifica per compiuta giacenza si era perfezionata con atti pervenuti presso quello che era stato indicato come il domicilio da parte dello stesso imputato e che tale si desumeva esser rimasto, come ricavabile dal suo omesso reperimento solo per "temporanea assenza", e non anche per sopravvenuta inidoneità del domicilio stesso (non essendosi acclarato, ad esempio, l'accertato trasferimento del destinatario). Inoltre, il giudice di primo grado ha considerato, altresì, che l'imputato (come, del resto, confermato anche in questa sede dal suo difensore) aveva già ricevuto regolarmente la notifica dell'avviso ex articolo 415-bis cod. proc. pen. presso il medesimo domicilio (dato, questo, valorizzato, ad esempio, da Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177-01, in motivazione, in un caso analogo al presente). Il Tribunale ha, ancora, evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse ritenersi a conoscenza non solo, in generale, del processo, ma anche della vocatio in ius per il dibattimento emessa proprio a seguito dell'udienza preliminare, avendo provveduto alla nomina di un difensore di fiducia per il processo dibattimentale. E, in effetti, tali circostanze, come correttamente dedotto da parte ricorrente, sono state pacificamente ammesse dal difensore dell'imputato sin dall'appello, ove si legge, tra l'altro, che: "Il Tribunale sul punto si è limitato ad accertare la regolarità della notifica del decreto che disponeva il giudizio effettuata presso l'allora domicilio dichiarato dell'imputato, e a confermare la regolarità della precedente notifica del 415 bis, ma nulla ha detto in merito alla prontamente eccepita mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare". Da tutti i suddetti dati e, in definitiva, dalla corretta ricezione degli atti processuali, prima e dopo quello in esame, il Tribunale ha logicamente ricavato che vi fossero molteplici e convergenti elementi per ritenere che la notifica effettuata, con le dette modalità, presso il detto domicilio dell'imputato, fosse idonea a consentirgli di avere conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare e che, in sostanza, l'omessa effettiva conoscenza dell'atto fosse necessariamente dipesa dalla volontà dello stesso destinatario: conclusione del tutto condivisibile. Nella specie, infatti, il [OSCURATO:PERSONA], sia prima che dopo la notifica in esame, ha dato pacificamente atto di aver conosciuto l'iter del processo, con atti giunti presso il medesimo domicilio - da lui espressamente dichiarato proprio ai fini delle notifiche - ove si è formalmente perfezionata, per compiuta giacenza, la notifica in esame. Sicché, in siffatta concreta ipotesi, deve ritenersi che la doppia ricezione postale (insita nella compiuta giacenza), presso il detto domicilio, fosse idonea a consentirgli di avere conoscenza dell'avviso dell'udienza preliminare, dovendo ascriversi, dunque, la sua non conoscenza, ad una scelta volontaria e consapevole, come tale non tutelata dall'ordinamento, ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in linea con il richiamato insegnamento delle citate Sezioni Unite Innaro (in senso analogo si veda anche Sez. 1, n. 16315 del 10/01/2024, Barjan, Rv. 286246-01, che ha - è vero - ritenuto inidoneo, all'uopo, il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviatagli ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., ma tanto ha fatto non per assoluta inidoneità della stessa, ma solo «in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto», elementi, come detto, qui presenti). 7. Per il complesso di motivazioni sopra dette, in definitiva, deve ritenersi che correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto valida la n
Sentenza Cassazione n. 08102/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris