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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2023

Cassazione n. 32501/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 9710/2023 proposto da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza R.G.N. 4363/2022 del 24/04/2023 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 9710/2023 Cron.

Rep.

Ud. 11/10/2023 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte.

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di avere lavorato sino al 30 giugno 2016 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal Registro delle Imprese in data 24 aprile 2018, con ricorso depositato nell’anno 2021 convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della società cooperativa - il cui bilancio finale non aveva previsto utili da ripartire fra i soci-e suoi successori ex lege, davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, per far accertare l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto nella misura per ciascuno indicata e l’interesse all’accertamento del diritto azionato per il recupero del trattamento di fine rapporto al fine dell’escussione del Fondo di Garanzia dell’INPS;

2. il Tribunale di Napoli era individuato come territorialmente competente atteso che nel relativo circondario si trovava il luogo di residenza del convenuto [OSCURATO:PERSONA];

3. il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Bari, luogo della sede legale della società Ellesse, ovvero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], luogo della sede aziendale presso la quale il Mele e gli altri lavoratori avevano prestato la propria attività;4. i ricorrenti riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenendosi territorialmente incompetente, ha formulato richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.;

5. le parti non hanno svolto attività difensiva;

6. il PG ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del tribunale di Napoli o del Tribunale di Bari; Considerato che

1. va premessa l’ammissibilità del conflitto di competenza vertendosi in ipotesi di competenza territoriale inderogabile (Cass. n. 1508/1998, Cass. n. 7145/1996, Cass. n. 1814/1991);

2. nel merito si osserva che, come evidenziato dal giudice a quo,i lavoratori, nel convenire in giudizio i due ex soci della cooperativa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nulla hanno allegato circa il luogo di stipula del contratto di lavoro; è inoltre pacifico che la domanda giudiziale è stata depositata nel corso dell’anno 2021 e quindi decorsi ben oltre sei mesi dalla estinzione della società datrice di lavoro in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese avvenuta in data 24 aprile 2018;

3. sulla scorta di tali elementi fattuali deve escludersi che ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente possa farsi utile riferimento ai criteri dettati dall’art. 413 comma 2 cod. proc. civ., rappresentati dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ovvero dal luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza presso la quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; in particolare, pur avendo i lavoratori ricorrenti prestato la loro attività presso una sede aziendale sita nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non può trovare applicazione il criterio della sede di lavoro dei lavoratori, atteso che la competenzaper territorio, ai sensi del terzo comma dell’art. 413 cod. proc. civ., è destinata a permanere dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza solo nella ipotesi in cui la domanda giudiziale sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione, come, viceversa, nello specifico non è avvenuto;

4. secondo quanto chiarito da questa Corte, in tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la "prorogatio" del foroalternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il "forum contractus" e quello dell'azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all'art. 33 cod. proc. civ., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro (Cass. 11387/2004);

5. consegue a tutto quanto sopra che la competenza per territorio in relazione alla presente controversia dovrà essere individuata secondo il criterio sussidiario indicato dall’art. 413, comma 7, cod. proc. civ. mediante il richiamo all’art. 18 cod. proc. civ. che fa riferimento al foro generale delle persone fisiche;

6. in applicazione di tale criterio quindi, pacifico che il Merone ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Napoli e che il convenuto Dragone ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Bari, la competenza territoriale a conoscere della presente controversia appartiene in via alternativa al Tribunale di Napoli o al Tribunale di Bari;

7. non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione della natura ufficiosa del procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli o, in via alternativa, del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 9710/2023 proposto da: Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza R.G.N. 4363/2022 del 24/04/2023 nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 9710/2023 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di avere lavorato sino al 30 giugno 2016 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], società cancellata dal Registro delle Imprese in data 24 aprile 2018, con ricorso depositato nell’anno 2021 convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex soci della società cooperativa - il cui bilancio finale non aveva previsto utili da ripartire fra i soci-e suoi successori ex lege, davanti al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, per far accertare l’esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto nella misura per ciascuno indicata e l’interesse all’accertamento del diritto azionato per il recupero del trattamento di fine rapporto al fine dell’escussione del Fondo di Garanzia dell’INPS; 2. il Tribunale di Napoli era individuato come territorialmente competente atteso che nel relativo circondario si trovava il luogo di residenza del convenuto [OSCURATO:PERSONA]; 3. il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Bari, luogo della sede legale della società Ellesse, ovvero del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], luogo della sede aziendale presso la quale il Mele e gli altri lavoratori avevano prestato la propria attività;4. i ricorrenti riassumevano tempestivamente il giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenendosi territorialmente incompetente, ha formulato richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ.; 5. le parti non hanno svolto attività difensiva; 6. il PG ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di competenza del tribunale di Napoli o del Tribunale di Bari; Considerato che 1. va premessa l’ammissibilità del conflitto di competenza vertendosi in ipotesi di competenza territoriale inderogabile (Cass. n. 1508/1998, Cass. n. 7145/1996, Cass. n. 1814/1991); 2. nel merito si osserva che, come evidenziato dal giudice a quo,i lavoratori, nel convenire in giudizio i due ex soci della cooperativa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nulla hanno allegato circa il luogo di stipula del contratto di lavoro; è inoltre pacifico che la domanda giudiziale è stata depositata nel corso dell’anno 2021 e quindi decorsi ben oltre sei mesi dalla estinzione della società datrice di lavoro in seguito all’avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese avvenuta in data 24 aprile 2018; 3. sulla scorta di tali elementi fattuali deve escludersi che ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente possa farsi utile riferimento ai criteri dettati dall’art. 413 comma 2 cod. proc. civ., rappresentati dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro ovvero dal luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza presso la quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; in particolare, pur avendo i lavoratori ricorrenti prestato la loro attività presso una sede aziendale sita nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non può trovare applicazione il criterio della sede di lavoro dei lavoratori, atteso che la competenzaper territorio, ai sensi del terzo comma dell’art. 413 cod. proc. civ., è destinata a permanere dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza solo nella ipotesi in cui la domanda giudiziale sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione, come, viceversa, nello specifico non è avvenuto; 4. secondo quanto chiarito da questa Corte, in tema di determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la "prorogatio" del foroalternativo della dipendenza si estende per sei mesi, mentre conservano carattere permanente il "forum contractus" e quello dell'azienda, e, solo sussidiariamente, il foro generale delle persone fisiche, mentre deve escludersi l'applicabilità del criterio del cumulo soggettivo, di cui all'art. 33 cod. proc. civ., giacché tale criterio non ha rilievo in relazione ai fori speciali previsti per il processo del lavoro (Cass. 11387/2004); 5. consegue a tutto quanto sopra che la competenza per territorio in relazione alla presente controversia dovrà essere individuata secondo il criterio sussidiario indicato dall’art. 413, comma 7, cod. proc. civ. mediante il richiamo all’art. 18 cod. proc. civ. che fa riferimento al foro generale delle persone fisiche; 6. in applicazione di tale criterio quindi, pacifico che il Merone ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Napoli e che il convenuto Dragone ha la propria residenza nel circondario del Tribunale di Bari, la competenza territoriale a conoscere della presente controversia appartiene in via alternativa al Tribunale di Napoli o al Tribunale di Bari; 7. non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio, in ragione della natura ufficiosa del procedimento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Napoli o, in via alternativa, del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicaz
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