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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19709/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28298-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO C. GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P. FALCOLNIERI n. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2517/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 /-----------------------/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata in data 30 giugno 2021, della Corte d’appello di Napoli.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli n. 14102/2015 ed ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligati “a tenere indenne” [OSCURATO:PERSONA] “delle somme a titolo di contributi condominiali che sarà tenuta a versare in esecuzione della delibera del 18.11.2007 di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di quella successiva del 18.07.2010, entrambe adottate in esecuzione dell'ordinanza sindacale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 2 marzo 2OO5”.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la delibera del condominio da ritenersi definitiva, per l'esecuzione dei lavori, comportante l'obbligo di corrispondere i relativi oneri, fosse quella adottata il 18.07.2010, successiva all'atto di acquisto dell'unità immobiliare da parte di [OSCURATO:PERSONA] (20 maggio 2008), mentre quella antecedente (18.11.2007) era da intendersi come "meramente preparatoria od interlocutoria" perché non impegnativa per il condominio in quanto priva del carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi.

La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha invece affermato che: “nel verbale del 18.11.2007 si legge espressamente che 'L'assemblea dopo breve discussione approva l'esecuzione dei lavori presentati dall’ing.

Corrente nel preventivo sommario di spesa del 20.9.2007 autorizzando il progetto esecutivo di dette opere, delibera inoltre di nominare i seguenti condomini...

" e tale delibera di approvazione è intervenuta dopo che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’amministratore aveva letto il contenuto dell'ordinanza del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] resa in data 2 marzo 2005, ed ha riguardato espressamente il [OSCURATO:PERSONA]… Appare quindi evidente che alla data del 18.11.2007 i condomini hanno preso atto di un ordine imposto dall'autorità, da oltre due anni e sul quale non avevano alcun potere discrezionale di approvazione dovendo soltanto eseguire quanto necessario per eliminare i denunciati problemi relativi alla pubblica e privata incolumità …L'approvazione quindi espressa per l'esecuzione dei lavori presentati dall’ing.

Corrente con il preventivo datato 20.09.2007 ha rappresentato un atto necessario e dovuto.

Non influisce sulla piena efficacia e la natura vincolante della delibera di approvazione del 18.11.2007 che i lavori siano stati appaltati soltanto in data 12.03.2012' sulla base del computo metrico dell'ing.

Corrente del 19.11.09, necessariamente poi approvato nell'assemblea del

18.07.10. In altre parole, la delibera del 18.11.2007 non può ritenersi soltanto meramente preparatoria od interlocutori… poiché i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi scaturivano da un ordine dell'autorità ed i condomini, presane conoscenza, non potevano che deliberarne l’esecuzione, il cui procrastinarsi, come anche la successiva variazione di progetti, non sminuisce la volontà espressa di approvazione dei lavori in relazione all'antecedente progetto del 20.09.2OO7, poiché le variazioni progettuali dovevano comunque attenersi alla tipologia di lavori individuata nella richiamata ordinanza sindacale del 2 marzo 2007”.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, nonché la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., quanto all’attribuzione di valore costitutivo e vincolante alla delibera assembleare del 18 novembre 2007, ed ancora la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 63 disp. att. c.c. e 112 c.p.c.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il secondo motivo di ricorso denuncia ancora l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, nonché la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., ed ancora la violazione dell’art.63 disp. att. c.c. e dell’art. 112 c.p.c.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Ad avviso della proposta del relatore, la decisione della Corte di Napoli non si sarebbe uniformata all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale nei rapporti tra alienante ed acquirente di una unità immobiliare, deve farsi riferimento non al momento in cui sia insorta o sia comunque stata valutata la necessità di procedere alla manutenzione, ma alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell’intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 6 - 2, 10/09/2020, n. 18793; Cass. Sez. 2 , 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez. 6—2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654).

Tale momento non sarebbe segnato, come ha affermato la Corte d’appello di Napoli, dalla deliberazione del 18 novembre 2007, allorché risulta che l’assemblea si limitò a prendere atto dell’ordine dell’autorità e ad approvare un preventivo, senza ancora individuare l’impresa appaltatrice ed approvare il computo metrico dei lavori, il che avvenne con delibere adottate nei successivi anni.

La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria dovrebbe, piuttosto, in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013, n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 6-2, 16 novembre 2017, n. 27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c.

La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28298-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO C. GOLDONI 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P. FALCOLNIERI n. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2517/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 /-----------------------/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2517/2021, pubblicata in data 30 giugno 2021, della Corte d’appello di Napoli. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli n. 14102/2015 ed ha dichiarato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligati “a tenere indenne” [OSCURATO:PERSONA] “delle somme a titolo di contributi condominiali che sarà tenuta a versare in esecuzione della delibera del 18.11.2007 di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di quella successiva del 18.07.2010, entrambe adottate in esecuzione dell'ordinanza sindacale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del 2 marzo 2OO5”. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che la delibera del condominio da ritenersi definitiva, per l'esecuzione dei lavori, comportante l'obbligo di corrispondere i relativi oneri, fosse quella adottata il 18.07.2010, successiva all'atto di acquisto dell'unità immobiliare da parte di [OSCURATO:PERSONA] (20 maggio 2008), mentre quella antecedente (18.11.2007) era da intendersi come "meramente preparatoria od interlocutoria" perché non impegnativa per il condominio in quanto priva del carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha invece affermato che: “nel verbale del 18.11.2007 si legge espressamente che 'L'assemblea dopo breve discussione approva l'esecuzione dei lavori presentati dall’ing. Corrente nel preventivo sommario di spesa del 20.9.2007 autorizzando il progetto esecutivo di dette opere, delibera inoltre di nominare i seguenti condomini... " e tale delibera di approvazione è intervenuta dopo che F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 l’amministratore aveva letto il contenuto dell'ordinanza del Sindaco di [OSCURATO:PERSONA] resa in data 2 marzo 2005, ed ha riguardato espressamente il [OSCURATO:PERSONA]… Appare quindi evidente che alla data del 18.11.2007 i condomini hanno preso atto di un ordine imposto dall'autorità, da oltre due anni e sul quale non avevano alcun potere discrezionale di approvazione dovendo soltanto eseguire quanto necessario per eliminare i denunciati problemi relativi alla pubblica e privata incolumità …L'approvazione quindi espressa per l'esecuzione dei lavori presentati dall’ing. Corrente con il preventivo datato 20.09.2007 ha rappresentato un atto necessario e dovuto. Non influisce sulla piena efficacia e la natura vincolante della delibera di approvazione del 18.11.2007 che i lavori siano stati appaltati soltanto in data 12.03.2012' sulla base del computo metrico dell'ing. Corrente del 19.11.09, necessariamente poi approvato nell'assemblea del 18.07.10. In altre parole, la delibera del 18.11.2007 non può ritenersi soltanto meramente preparatoria od interlocutori… poiché i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi scaturivano da un ordine dell'autorità ed i condomini, presane conoscenza, non potevano che deliberarne l’esecuzione, il cui procrastinarsi, come anche la successiva variazione di progetti, non sminuisce la volontà espressa di approvazione dei lavori in relazione all'antecedente progetto del 20.09.2OO7, poiché le variazioni progettuali dovevano comunque attenersi alla tipologia di lavori individuata nella richiamata ordinanza sindacale del 2 marzo 2007”. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, nonché la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., quanto all’attribuzione di valore costitutivo e vincolante alla delibera assembleare del 18 novembre 2007, ed ancora la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 63 disp. att. c.c. e 112 c.p.c. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Il secondo motivo di ricorso denuncia ancora l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, nonché la violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., ed ancora la violazione dell’art.63 disp. att. c.c. e dell’art. 112 c.p.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo primo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Ad avviso della proposta del relatore, la decisione della Corte di Napoli non si sarebbe uniformata all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale nei rapporti tra alienante ed acquirente di una unità immobiliare, deve farsi riferimento non al momento in cui sia insorta o sia comunque stata valutata la necessità di procedere alla manutenzione, ma alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione dell’intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 6 - 2, 10/09/2020, n. 18793; Cass. Sez. 2 , 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez. 6—2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654). Tale momento non sarebbe segnato, come ha affermato la Corte d’appello di Napoli, dalla deliberazione del 18 novembre 2007, allorché risulta che l’assemblea si limitò a prendere atto dell’ordine dell’autorità e ad approvare un preventivo, senza ancora individuare l’impresa appaltatrice ed approvare il computo metrico dei lavori, il che avvenne con delibere adottate nei successivi anni. La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria dovrebbe, piuttosto, in ogni caso determinare l'oggetto del contratto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28298/2021 Numero sezionale 6049/2022 Numero di raccolta generale 19709/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo per l'insorgenza del debito di contribuzione l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. Sez. 2, 26 gennaio 1982, n. 517; Cass. Sez. 2, 02/05/2013, n. 10235; Cass. Sez. 2, 21 febbraio 2017, n. 4430; Cass. Sez. 6-2, 16 novembre 2017, n. 27235; Cass. Sez. 6-2, 17 agosto 2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 20 aprile 2001, n. 5889). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. La causa viene perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s
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