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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33015/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17458-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MARTINI, 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA];, - intimata - avverso la sentenza n. 4469/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto notificato il 29/6/2020, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4469/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 6/11/2019 e non notificata.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso notificato il 29/7/2020, chiedendo nel caso l'accoglimento del "ricorso incidentale spiegato in narrativa". [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimata, non ha svolto difese in questa sede.

2. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 11006/2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta ex art. 2901 cod. civ. dall'attrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall'intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei loro confronti della costituzione di fondo patrimoniale avvenuta il 24/9/2013 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il conferimento di beni immobili di proprietà comune dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nonché di beni immobili di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., debitrice degli istituti di credito già in data anteriore all'atto dispositivo.

3. Avverso la sentenza di prime cure, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Milano che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto il primo motivo di impugnazione e rigettato i restanti.

Preliminarmente, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non avere quest'ultima esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 9 del contratto di finanziamento prima di intervenire nel giudizio promosso dalla Intesa contro il [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, ha confermato la sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] poiché l'atto dispositivo era successivo all'assunzione del debito, nonché a titolo gratuito e, dunque, per la sussistenza del presupposto della scientia damni era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore mentre era irrilevante la relativa conoscenza o partecipazione del terzo cosicché, nel caso di specie, era privo di fondamento il motivo di appello con il quale i coniugi lamentavano l'inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa il pregiudizio arrecato alla Intesa.

Considerato che:

4. Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 2901 Cod.

Civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 C.p.c. e violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2727 e 2729 Cod.

Civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.1) Insussistenza del consilium fra udis e della scientia damni quale condizione per raccoglimento della domanda ex articolo 2901 Cod.

Civ.» La Corte d'Appello avrebbe errato là dove ha ritenuto irrilevante l'accertamento della consapevolezza della moglie del debitore di arrecare, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, un pregiudizio alla banca creditrice.Di contro, avrebbe dovuto accertare l'esistenza, anche in capo al terzo, del consilium fraudis e della scientia damni: tale accertamento non potrebbe essere escluso dalla gratuità dell'atto dispositivo, stante la circostanza che la moglie era portatrice di un interesse proprio alla costituzione del fondo, ossia la tutela dei bisogni familiari che, in quanto valore costituzionalmente garantito, dovrebbe prevalere dinanzi alle ragioni dei creditori.

Vieppiù, sul punto la decisione violerebbe anche le disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. là dove ha ritenuto la conoscenza del terzo delle ragioni creditorie dell'istituto nonostante la moglie si fosse offerta di dimostrare la propria inconsapevolezza.5.

La motivazione resa dalla Corte del gravame, innanzitutto, risulta del tutto esaustiva in fatto e in diritto.

6. Preliminarmente, merita rilevare che il motivo non può essere scrutinato sub specie art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. atteso che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non si discute di un fatto storico il cui esame sia stato "omesso" dalla sentenza impugnata che, invero, riserva gran parte della motivazione proprio alla valutazione della irrilevanza, nel caso di specie, della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, moglie del debitore.

Quindi non si tratta di fatti omessi, ma valutati in senso difforme da quanto indicato dai ricorrenti.

Inoltre, si tratta di una motivazione conforme a quella resa dal tribunale che si rende inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma , cod. proc. civ.

7. Il motivo, sotto il profilo delle denunciate violazioni di legge, risulta parimenti inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dello stesso non offre elementi confermarne o mutarne l'orientamento (sul tema cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/6/2019; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/3/2016; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014).

8. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure, riportandosi ai principi di diritto, più volte ribaditi da questa Corte, (cita: Cass. n. 15603/2005 e n. 13343/2015) secondo i quali la costituzione del fondo patrimoniale è certamente un atto dispositivo, a titolo gratuito, del patrimonio del conferente, idoneo a pregiudicare i creditori rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, talché può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione ex art. 2901 cod. civ., che è volta a tutelare il creditore rispetto agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore senza discrimine circa lo scopo ulteriore che il debitore persegue nel compimento dello stesso: difatti, sono soggetti a revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale e la costituzione del fondo patrimoniale, anche quando posta in essere dai coniugi, non può considerarsi integrante un obbligo di legge.

Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, il fondo patrimoniale era stato costituito successivamente all'assunzione del debito, dunque, attesa la rilevata natura gratuita dell'atto, era sufficiente, ai fini della scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza e partecipazione da parte del terzo.

9. Vieppiù, il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la moglie avrebbe inteso perseguire, con il conferimento di beni nel fondo patrimoniale, un interesse proprio, legato ai bisogni della famiglia, a sua volta valore costituzionalmente tutelato che dovrebbe prevalere rispetto alle ragioni di credito dell'istituto bancario, non fornisce una valida ragione per superare l'irrilevanza della posizione soggettiva del terzo normativamente prevista dall'art. 2901 cod. civ. per come inteso dal Giudice di legittimità ove l'atto sia a titolo gratuito e successivo all 'assunzione del debito.

Sul punto, è sufficiente ricordare che questa Corte ha ritenuto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/7/2005).

10. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione della disposizione di cui agli articoli 91, 92 e 97 C.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d'Appello condannato anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio nonostante la totale estraneità e la non conoscenza da parte della stessa della situazione debitoria della società e delle garanzie fideiussorie prestate dal marito.11.

Il motivo è palesemente infondato in quanto anche la coniuge separata, convenuta in primo grado e appellante in secondo grado, risulta interamente soccombente.

12. Quanto al ricorso incidentale condizionato, che rimarrebbe comunque assorbito, non si rinviene nel controricorso alcun elemento da cui trarne le ragioni, sicché è da ritenersi come non formulato.

13. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

Le spese °- sono poste (carico dei ricorrenti principali, oltre il raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto.

PQM atm,* La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condannai i ricorrenti alle spese liquidate in C 3.950,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17458-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI, 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA];, - intimata - avverso la sentenza n. 4469/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato il 29/6/2020, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 4469/2019 della Corte d'Appello di Milano, pubblicata il 6/11/2019 e non notificata. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso notificato il 29/7/2020, chiedendo nel caso l'accoglimento del "ricorso incidentale spiegato in narrativa". [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimata, non ha svolto difese in questa sede. 2. Per quanto ancora rileva, con sentenza n. 11006/2017, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta ex art. 2901 cod. civ. dall'attrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall'intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei loro confronti della costituzione di fondo patrimoniale avvenuta il 24/9/2013 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il conferimento di beni immobili di proprietà comune dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nonché di beni immobili di proprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo fideiussore della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., debitrice degli istituti di credito già in data anteriore all'atto dispositivo. 3. Avverso la sentenza di prime cure, i sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Milano che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto il primo motivo di impugnazione e rigettato i restanti. Preliminarmente, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per non avere quest'ultima esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 9 del contratto di finanziamento prima di intervenire nel giudizio promosso dalla Intesa contro il [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, ha confermato la sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] poiché l'atto dispositivo era successivo all'assunzione del debito, nonché a titolo gratuito e, dunque, per la sussistenza del presupposto della scientia damni era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore mentre era irrilevante la relativa conoscenza o partecipazione del terzo cosicché, nel caso di specie, era privo di fondamento il motivo di appello con il quale i coniugi lamentavano l'inconsapevolezza della [OSCURATO:PERSONA] circa il pregiudizio arrecato alla Intesa. Considerato che: 4. Con il primo motivo si denuncia «violazione dell'art. 2901 Cod. Civ. in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 5 C.p.c. e violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2727 e 2729 Cod. Civ. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 1.1) Insussistenza del consilium fra udis e della scientia damni quale condizione per raccoglimento della domanda ex articolo 2901 Cod. Civ.» La Corte d'Appello avrebbe errato là dove ha ritenuto irrilevante l'accertamento della consapevolezza della moglie del debitore di arrecare, mediante la costituzione del fondo patrimoniale, un pregiudizio alla banca creditrice.Di contro, avrebbe dovuto accertare l'esistenza, anche in capo al terzo, del consilium fraudis e della scientia damni: tale accertamento non potrebbe essere escluso dalla gratuità dell'atto dispositivo, stante la circostanza che la moglie era portatrice di un interesse proprio alla costituzione del fondo, ossia la tutela dei bisogni familiari che, in quanto valore costituzionalmente garantito, dovrebbe prevalere dinanzi alle ragioni dei creditori. Vieppiù, sul punto la decisione violerebbe anche le disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ. là dove ha ritenuto la conoscenza del terzo delle ragioni creditorie dell'istituto nonostante la moglie si fosse offerta di dimostrare la propria inconsapevolezza.5. La motivazione resa dalla Corte del gravame, innanzitutto, risulta del tutto esaustiva in fatto e in diritto. 6. Preliminarmente, merita rilevare che il motivo non può essere scrutinato sub specie art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. atteso che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non si discute di un fatto storico il cui esame sia stato "omesso" dalla sentenza impugnata che, invero, riserva gran parte della motivazione proprio alla valutazione della irrilevanza, nel caso di specie, della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo, moglie del debitore. Quindi non si tratta di fatti omessi, ma valutati in senso difforme da quanto indicato dai ricorrenti. Inoltre, si tratta di una motivazione conforme a quella resa dal tribunale che si rende inammissibile ex art. 348 ter, ultimo comma , cod. proc. civ. 7. Il motivo, sotto il profilo delle denunciate violazioni di legge, risulta parimenti inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dello stesso non offre elementi confermarne o mutarne l'orientamento (sul tema cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/6/2019; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/3/2016; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014). 8. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure, riportandosi ai principi di diritto, più volte ribaditi da questa Corte, (cita: Cass. n. 15603/2005 e n. 13343/2015) secondo i quali la costituzione del fondo patrimoniale è certamente un atto dispositivo, a titolo gratuito, del patrimonio del conferente, idoneo a pregiudicare i creditori rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, talché può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione ex art. 2901 cod. civ., che è volta a tutelare il creditore rispetto agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore senza discrimine circa lo scopo ulteriore che il debitore persegue nel compimento dello stesso: difatti, sono soggetti a revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale e la costituzione del fondo patrimoniale, anche quando posta in essere dai coniugi, non può considerarsi integrante un obbligo di legge. Inoltre, ha evidenziato che, nel caso di specie, il fondo patrimoniale era stato costituito successivamente all'assunzione del debito, dunque, attesa la rilevata natura gratuita dell'atto, era sufficiente, ai fini della scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza e partecipazione da parte del terzo. 9. Vieppiù, il rilievo dei ricorrenti, secondo cui la moglie avrebbe inteso perseguire, con il conferimento di beni nel fondo patrimoniale, un interesse proprio, legato ai bisogni della famiglia, a sua volta valore costituzionalmente tutelato che dovrebbe prevalere rispetto alle ragioni di credito dell'istituto bancario, non fornisce una valida ragione per superare l'irrilevanza della posizione soggettiva del terzo normativamente prevista dall'art. 2901 cod. civ. per come inteso dal Giudice di legittimità ove l'atto sia a titolo gratuito e successivo all 'assunzione del debito. Sul punto, è sufficiente ricordare che questa Corte ha ritenuto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/7/2005). 10. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione della disposizione di cui agli articoli 91, 92 e 97 C.p.c. in relazione all'articolo 360 comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la Corte d'Appello condannato anche la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio nonostante la totale estraneità e la non conoscenza da parte della stessa della situazione debitoria della società e delle garanzie fideiussorie prestate dal marito.11. Il motivo è palesemente infondato in quanto anche la coniuge separata, convenuta in primo grado e appellante in secondo grado, risulta interamente soccombente. 12. Quanto al ricorso incidentale condizionato, che rimarrebbe comunque assorbito, non si rinviene nel controricorso alcun elemento da cui trarne le ragioni, sicché è da ritenersi come non formulato. 13. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. Le spese °- sono poste (carico dei ricorrenti principali, oltre il raddoppio del [OSCURATO:PERSONA], se dovuto. PQM atm,* La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condannai i ricorrenti alle spese liquidate in C 3.950,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, ne
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