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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09011/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 5/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen..

1.1. Deduce la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. perchè il giudice rigettava illegittimamente la richiesta di sospensione del processo e di messa alla prova.

Il ricorrente premette che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata solo dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile a mente del principio di diritto già fissato da questa Corte, a mente del quale «in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 8531 del 17/02/2022, Callegari, Rv. 282761 - 02).

2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza in data 05/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 5/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.. 1.1. Deduce la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. perchè il giudice rigettava illegittimamente la richiesta di sospensione del processo e di messa alla prova. Il ricorrente premette che la richiesta di patteggiamento era stata avanzata solo dopo che il giudice aveva rigettato la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile a mente del principio di diritto già fissato da questa Corte, a mente del quale «in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Sez. 4 - , Sentenza n. 8531 del 17/02/2022, Callegari, Rv. 282761 - 02). 2. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 09011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris