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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13165/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte d'appello, evidenziando la rilevanza del dato dell'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata dal sedicente acquirente (che utilizzò false generalità) per contattare la vittima e programmare l'acquisto fraudolento, eseguito con la consegna del titolo di credito ricettato; il ricorrente ripropone il tema del mancato superamento della soglia del dubbio ragionevole, dubbio che però non viene prospettato né allegato, non avendo fornito una ricostruzione alternativa ragionevole in relazione all'attribuzione dell'utenza e al suo uso da parte di altro soggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi9I re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la logicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte d'appello, evidenziando la rilevanza del dato dell'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata dal sedicente acquirente (che utilizzò false generalità) per contattare la vittima e programmare l'acquisto fraudolento, eseguito con la consegna del titolo di credito ricettato; il ricorrente ripropone il tema del mancato superamento della soglia del dubbio ragionevole, dubbio che però non viene prospettato né allegato, non avendo fornito una ricostruzione alternativa ragionevole in relazione all'attribuzione dell'utenza e al suo uso da parte di altro soggetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi9I re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris