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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile 3VPRETTY [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/1211977 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio uditi i difensori L'[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lavagnini chiedono l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, in riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2018 alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile 3VPretty [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e della motivazione, in particolare per la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale non avrebbe dimostrato in alcun modo l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, non rispettando l'obbligo di rigorosa e penetrante analisi critica, richiesto in caso di riforma della sentenza di primo grado.

La Corte di appello, infatti, pur non mettendo in dubbio la sussistenza dei fatti, si sarebbe limitata ad affermare che l'opera creata e prodotta dalla società [OSCURATO:PERSONA] non possa essere protetta dal diritto d'autore con una motivazione apodittica che non confuta compiutamente il percorso logico giuridico del giudice di primo grado, che aveva analiticamente considerato tutte le circostanze probatorie e giuridiche per fondare il proprio giudizio di colpevcdezza.

La Corte di appello ha ritenuto che le collane non rientrino nei beni tutelati dalla disciplina sul diritto d'autore, in quanto difetterebbe il requisito della creatività previsto dall'art. 2 L.d.A.

Tale affermazione non terrebbe conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come invece indicato dal Tribunale il quale, alla luce delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa le modalità di ideazione dell'opera e di registrazione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali quale «opera d'arte figurativa similare», aveva ritenuto l'opera meritevole della tutela autoriale, in quanto «contraddistinta dall'applicazione di idee originali in punto di forma delle cose, scelta del materiale utilizzato, ma soprattutto in punto di versatilità e di trasformismo».

Il Tribunale aveva richiamato anche la giurisprudenza civilistica relativa al requisito della creatività a sostegno delle proprie conclusioni.

La Corte di appello affermerebbe apoditticamente che l'opera «Cristal net» sarebbe del tutto sfornita del carattere creativo, senza spiegare né perché abbia valutato diversamente le risultanze istruttorie né sulla base di quale orientamento giurisprudenziale alternativo abbia ritenuto insussistente il requisito della creatività.

Inoltre, l'affermazione per cui la certificazione rilasciata dal Ministero dei beni culturali il 19 marzo 2014 non farebbe acquisire all'opera il diritto di essere tutelata dal diritto d'autore non sarebbe idonea a confutare le risultanze del primo grado anche perché il Tribunale aveva sostenuto che l'attestazione ministeriale avesse valore dichiarativo e non costitutivo e che fosse funzionale a dimostrare l'esistenza del diritto, e facesse fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto, altresì, che le collane, da ricondurre in via astratta alle categorie delle opere di disegno industriale, siano prive anche dell'ulteriore requisito del valore artistico.

Anche in questo caso le affermazioni della Corte sarebbero apodittiche in quanto non dimostrerebbero perché si tratterebbe di un'opera di design e non di opera d'arte figurativa, né confuterebbero quanto sostenuto dal Tribunale, la cui sentenza si fonda sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e la qualificazione contenuta nella registrazione del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne il requisito del valore artistico la Corte territoriale ometterebbe di motivare in ordine alla sua assenza, sebbene nel corso dell'istruttoria dibattimentale fossero stati documentati gli ampi riconoscimenti ricevuti dal prodotto in questione con l'attribuzione di premi e di pubblicazioni. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941 e degli artt. 4 Reg.

CE n. 6/2002 e 31 d.lgs. 30/2005.

La sentenza sarebbe viziata anche per avere ritenuto che la registrazione presso il Ministero dei beni culturali sarebbe avvenuta dopo che il prodotto era stato predivulgato e per non aver ritenuto sussistente il reato contestato, richiamando erroneamente non la disciplina sul diritto di autore, bensì l'art. 31 del codice della proprietà industriale e l'art. 4 del regolamento Comunitario n. 6/2002.

Trattasi di norme che disciplinano la registrazione dei disegni o modelli presso la Camera di Commercio, con natura e funzioni del tutto diverse da quelle della normativa sul diritto d'autore, perché nel caso di proprietà industriale la registrazione ha natura costitutiva del diritto e non meramente dichiarativa ed è necessario che il modello non sia stato predivulgato.

Infatti, proprio perché non si trattava di un diritto di proprietà industriale, il Pubblico ministero modificò l'originaria contestazione del reato ex art. 517-ter cod. pen., con l'attuale imputazione.

La Corte territoriale confonderebbe nuovamente i piani, ritenendo non sussistente il reato ex art. 171-ter legge n.633 del 1941, ma richiamando sul punto la disciplina del codice della proprietà industriale.3.

I difensori dell'imputata hanno depositato un'ampia memoria con allegati, chiedendo il rigetto del ricorso e replicando alle argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La ricostruzione del fatto delle due sentenze di merito è univoca.

1.1.1. All'imputata è ascritto di aver posto in vendita 115 collane identiche alla collezione Cristal net; tale collezione Cristal net era stata creata nel 2007, poi commercializzata dalla 3VPretty [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2010 prima con le vendite al dettaglio, poi all'ingrosso ed in occasione delle fiere dedicate ai negozianti.

Dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputata pose in vendita le collane al prezzo di 10 euro, pari alla metà di quello fissato da3VPretty [OSCURATO:SOCIETA].

Tale società richiese la registrazione dell'opera creativa il 22 gennaio 2013 ed ottenne la registrazione e la pubblicazione dell'opera nel Registro delle opere tutelate dalla normativa sul diritto di autore, esistente presso il Mi.bac., il 19 marzo 2014.

Nella richiesta della parte civile si legge che «Il presente concept Cristalnet intende tutelare l'idea creativa che ha condotto la 3v Pretty a realizzare una linea di prodotti di bigiotteria denominata Cristalnet del tutto originale e caratteristica rispetto agli articoli di bigiotteria comunemente commercializzati».

1.1.2. Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado (pag. 4) la registrazione è avvenuta quale «opera di arte figurativa similare».

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la creazione Cristal net trovasse tutela nell'art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché nell'«opera di arte figurativa similare» rientrerebbero anche le opere dell'arte applicata all'industria a seguito della riforma apportata con il d.lgs. 95/2001; ha ritenuto non possibile qualificare la creazione quale opera di design ex art. 2, n.10, della legge n. 633 del 1941 sulla base delle prove acquisite (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).

1.2. Con l'appello l'imputata contestò la qualificazione dell'opera quale tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 e gj negò l'esistenza dei presupposti applicativi ex art. 2, n.10, della legge n. 633 del 1.941 per l'assenza dei caratteri della novità e creatività e del valore artistico. 1.3.

La Corte di appello ha escluso, come invece ritenuto dal Tribunale, che l'opera sia tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché «ciò che [OSCURATO:PERSONA] rivendica sono le modalità di realizzazione della collana, ossia l'inserimento di conteria in una rete tubolare che consente di ricavare modelli diversi...».Pur fondandosi la condanna solo sulla tutela ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, la Corte di appello ha escluso che le collane possano rientrare nell'ipotesi di cui al n.10, perché mancherebbero i requisiti di novità e del valore artistico. 1.4.

La decisione della Corte territoriale che ha escluso che l'opera sia tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 è corre1:ta in diritto e non sussistono i dedotti vizi della motivazione sul punto.

1.4.1. In attuazione della direttiva 98/71, il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha modificato l'art. 2 della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, aggiungendo, dopo l'art. 12-bis, l'art. 12-ter e modificando l'art. 5 R.D. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1411 nella parte in cui proibiva la tutela d'autore per i modelli e disegni ornamentali.

Il legislatore ha, altresì, aggiunto nell'art. 2 all'elenco, non tassativo, delle opere tutelate dal diritto d'autore, il n. 10), che espressamente fa riferimento a «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» e soppresso, al n. 4) dell'art. 2, il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all'industria, tutelate dal diritto d'autore solo se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate.

A seguito di tali modifiche normative, la tutela del diritto di autore è accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite.

1.4.2. Come affermato da Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017, «La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10

I. aut. risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale.

Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni.

L'opera di design industriale risulta essere, così, tutelabile alle condizioni indicate (date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera) a norma dell'art. 2, n. 10».

Secondo tale sentenza, la tutela in base all'art. 2, n. 4, si riferisce a un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche, e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017 ha affermato esplicitamente c:he «... non è opera dell'arte figurativa, a norma dell'art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo».

1.5. Tali principi devono essere ribaditi anche nell'interpretazione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941.

Dunque, correttamente la Corte di appello, tenuto conto dei motivi di appello, ha escluso che le collane sequestrate rientrino tra i beni tutelati dalla normativa del diritto di autore ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché è incontestato che le collane furono destinate prima alle vendite al dettaglio, poi all'ingrosso: non si tratta di opere di arte figurativa destinata ad essere create in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, come invece ha ritenuto erroneamente il Tribunale.

2. Quanto alla tutela ex art. 2 n. 10 della legge n. 633 del 1941, deve rilevarsi che già il Tribunale ha escluso che i beni in sequestro possano essere qualificati quali opere di disegn, in base ad un accertamento in fatto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

2.1. La Corte di appello non ha, però, correttamente escluso la sussistenza del carattere creativo richiesto per ottenere la tutela ex art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 perché ha ritenuto insussistente il requisito della creatività perché il prodotto era stato predivulgato, richiamando gli artt. 4 re. 6/2002 e 31 c.p.i.; ha ritenuto che difettino i caratteri di novità e individualità.

2.2. Tale conclusione non è corretta in diritto perché, secondo quanto affermato da Sez. 1 civ., n. 23292 del 13/11/2015, Rv. 637721 - 01, «... il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass 5089/04).

Tale creatività non è costituita dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione ...».

Tali principi sono stati ribaditg da Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017, per cui le opere di disegno industriale sono proteggibilli se presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1

I. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

2.3. Si tratta, però, di un errore di diritto irrilevante rispetto al dispositivo, che la Corte di cassazione può correggere ex art. 619 cod. proc. pen.: risulta infatti indimostrato il valore artistico delle collane in sequestro.

2.4. Oltre agli elementi di prova già indicati dal Tribunale che escludono tale forma di tutela, deve rilevarsi che gli elementi di fatto indicati dalla ricorrente a sostegno della tesi della tutelabilità ex art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 non dimostrano l'esistenza del valore artistico delle collane in sequestro.

Il ricorso deve avere una sua capacità dimostrativa perché Penuncia2:ione specifica dei motivi deve essere accompagnata dalla indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

2.4.1. Sul requisito del valore artistico, Sez. 1 civ., n. 23292 del 13/11/2015, Rv. 637721 - 01, in luogo di una definizione omnicomprensiva di valore artistico, ha fornito una serie di parametri di accertamento cui possa di volta in volta far riferimento il giudice di merito in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione.

Si è così affermato che il valore artistico può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'ac:quisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

2.4.2. Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017 ha affermato il principio di diritto secondo cui «Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la 7 ci pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista».

2.5. Gli elementi di fatto allegati al ricorso (cfr. pag. 10) non sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza di assoluzione perché non dimostrano la sussistenza del valore artistico.

Tali elementi concernono esclusivamente riconoscimenti su riviste - non specializzate artistiche - ma di settore (si tratta di articoli di bigiotteria); l'esposizione in fiere, non in mostre o musei.

Inoltre, il valore di mercato che risulta dagli stessi atti (circa 20 euro) è incompatibile con quello elevato richiesto dalla giurisprudenza come indice del valore artistico.

Neanche risulta la creazione da parte di un noto artista.

Le interviste su YouTube dimostrano la diffusione sui social, non negli ambienti culturali ed istituzionali.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile 3VPRETTY [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/1211977 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio uditi i difensori L'[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Lavagnini chiedono l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 9 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, in riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Milano il 27 febbraio 2018 alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile 3VPretty [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e della motivazione, in particolare per la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma della sentenza di primo grado. La Corte territoriale non avrebbe dimostrato in alcun modo l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, non rispettando l'obbligo di rigorosa e penetrante analisi critica, richiesto in caso di riforma della sentenza di primo grado. La Corte di appello, infatti, pur non mettendo in dubbio la sussistenza dei fatti, si sarebbe limitata ad affermare che l'opera creata e prodotta dalla società [OSCURATO:PERSONA] non possa essere protetta dal diritto d'autore con una motivazione apodittica che non confuta compiutamente il percorso logico giuridico del giudice di primo grado, che aveva analiticamente considerato tutte le circostanze probatorie e giuridiche per fondare il proprio giudizio di colpevcdezza. La Corte di appello ha ritenuto che le collane non rientrino nei beni tutelati dalla disciplina sul diritto d'autore, in quanto difetterebbe il requisito della creatività previsto dall'art. 2 L.d.A. Tale affermazione non terrebbe conto di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come invece indicato dal Tribunale il quale, alla luce delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa le modalità di ideazione dell'opera e di registrazione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali quale «opera d'arte figurativa similare», aveva ritenuto l'opera meritevole della tutela autoriale, in quanto «contraddistinta dall'applicazione di idee originali in punto di forma delle cose, scelta del materiale utilizzato, ma soprattutto in punto di versatilità e di trasformismo». Il Tribunale aveva richiamato anche la giurisprudenza civilistica relativa al requisito della creatività a sostegno delle proprie conclusioni. La Corte di appello affermerebbe apoditticamente che l'opera «Cristal net» sarebbe del tutto sfornita del carattere creativo, senza spiegare né perché abbia valutato diversamente le risultanze istruttorie né sulla base di quale orientamento giurisprudenziale alternativo abbia ritenuto insussistente il requisito della creatività. Inoltre, l'affermazione per cui la certificazione rilasciata dal Ministero dei beni culturali il 19 marzo 2014 non farebbe acquisire all'opera il diritto di essere tutelata dal diritto d'autore non sarebbe idonea a confutare le risultanze del primo grado anche perché il Tribunale aveva sostenuto che l'attestazione ministeriale avesse valore dichiarativo e non costitutivo e che fosse funzionale a dimostrare l'esistenza del diritto, e facesse fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e della sua pubblicazione. La Corte territoriale avrebbe ritenuto, altresì, che le collane, da ricondurre in via astratta alle categorie delle opere di disegno industriale, siano prive anche dell'ulteriore requisito del valore artistico. Anche in questo caso le affermazioni della Corte sarebbero apodittiche in quanto non dimostrerebbero perché si tratterebbe di un'opera di design e non di opera d'arte figurativa, né confuterebbero quanto sostenuto dal Tribunale, la cui sentenza si fonda sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e la qualificazione contenuta nella registrazione del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il requisito del valore artistico la Corte territoriale ometterebbe di motivare in ordine alla sua assenza, sebbene nel corso dell'istruttoria dibattimentale fossero stati documentati gli ampi riconoscimenti ricevuti dal prodotto in questione con l'attribuzione di premi e di pubblicazioni. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941 e degli artt. 4 Reg. CE n. 6/2002 e 31 d.lgs. 30/2005. La sentenza sarebbe viziata anche per avere ritenuto che la registrazione presso il Ministero dei beni culturali sarebbe avvenuta dopo che il prodotto era stato predivulgato e per non aver ritenuto sussistente il reato contestato, richiamando erroneamente non la disciplina sul diritto di autore, bensì l'art. 31 del codice della proprietà industriale e l'art. 4 del regolamento Comunitario n. 6/2002. Trattasi di norme che disciplinano la registrazione dei disegni o modelli presso la Camera di Commercio, con natura e funzioni del tutto diverse da quelle della normativa sul diritto d'autore, perché nel caso di proprietà industriale la registrazione ha natura costitutiva del diritto e non meramente dichiarativa ed è necessario che il modello non sia stato predivulgato. Infatti, proprio perché non si trattava di un diritto di proprietà industriale, il Pubblico ministero modificò l'originaria contestazione del reato ex art. 517-ter cod. pen., con l'attuale imputazione. La Corte territoriale confonderebbe nuovamente i piani, ritenendo non sussistente il reato ex art. 171-ter legge n.633 del 1941, ma richiamando sul punto la disciplina del codice della proprietà industriale.3. I difensori dell'imputata hanno depositato un'ampia memoria con allegati, chiedendo il rigetto del ricorso e replicando alle argomentazioni contenute nelle conclusioni scritte del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La ricostruzione del fatto delle due sentenze di merito è univoca. 1.1.1. All'imputata è ascritto di aver posto in vendita 115 collane identiche alla collezione Cristal net; tale collezione Cristal net era stata creata nel 2007, poi commercializzata dalla 3VPretty [OSCURATO:SOCIETA]. dal 2010 prima con le vendite al dettaglio, poi all'ingrosso ed in occasione delle fiere dedicate ai negozianti. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputata pose in vendita le collane al prezzo di 10 euro, pari alla metà di quello fissato da3VPretty [OSCURATO:SOCIETA]. Tale società richiese la registrazione dell'opera creativa il 22 gennaio 2013 ed ottenne la registrazione e la pubblicazione dell'opera nel Registro delle opere tutelate dalla normativa sul diritto di autore, esistente presso il Mi.bac., il 19 marzo 2014. Nella richiesta della parte civile si legge che «Il presente concept Cristalnet intende tutelare l'idea creativa che ha condotto la 3v Pretty a realizzare una linea di prodotti di bigiotteria denominata Cristalnet del tutto originale e caratteristica rispetto agli articoli di bigiotteria comunemente commercializzati». 1.1.2. Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado (pag. 4) la registrazione è avvenuta quale «opera di arte figurativa similare». Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che la creazione Cristal net trovasse tutela nell'art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché nell'«opera di arte figurativa similare» rientrerebbero anche le opere dell'arte applicata all'industria a seguito della riforma apportata con il d.lgs. 95/2001; ha ritenuto non possibile qualificare la creazione quale opera di design ex art. 2, n.10, della legge n. 633 del 1941 sulla base delle prove acquisite (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado). 1.2. Con l'appello l'imputata contestò la qualificazione dell'opera quale tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 e gj negò l'esistenza dei presupposti applicativi ex art. 2, n.10, della legge n. 633 del 1.941 per l'assenza dei caratteri della novità e creatività e del valore artistico. 1.3. La Corte di appello ha escluso, come invece ritenuto dal Tribunale, che l'opera sia tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché «ciò che [OSCURATO:PERSONA] rivendica sono le modalità di realizzazione della collana, ossia l'inserimento di conteria in una rete tubolare che consente di ricavare modelli diversi...».Pur fondandosi la condanna solo sulla tutela ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, la Corte di appello ha escluso che le collane possano rientrare nell'ipotesi di cui al n.10, perché mancherebbero i requisiti di novità e del valore artistico. 1.4. La decisione della Corte territoriale che ha escluso che l'opera sia tutelabile ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 è corre1:ta in diritto e non sussistono i dedotti vizi della motivazione sul punto. 1.4.1. In attuazione della direttiva 98/71, il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha modificato l'art. 2 della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, aggiungendo, dopo l'art. 12-bis, l'art. 12-ter e modificando l'art. 5 R.D. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1411 nella parte in cui proibiva la tutela d'autore per i modelli e disegni ornamentali. Il legislatore ha, altresì, aggiunto nell'art. 2 all'elenco, non tassativo, delle opere tutelate dal diritto d'autore, il n. 10), che espressamente fa riferimento a «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» e soppresso, al n. 4) dell'art. 2, il riferimento alle opere delle arti figurative applicate all'industria, tutelate dal diritto d'autore solo se il loro valore artistico era scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate. A seguito di tali modifiche normative, la tutela del diritto di autore è accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite. 1.4.2. Come affermato da Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017, «La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 I. aut. risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative, rientranti nella categoria di cui al n. 4 dello stesso art. 2, trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale. Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni. L'opera di design industriale risulta essere, così, tutelabile alle condizioni indicate (date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera) a norma dell'art. 2, n. 10». Secondo tale sentenza, la tutela in base all'art. 2, n. 4, si riferisce a un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore, e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche, e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017 ha affermato esplicitamente c:he «... non è opera dell'arte figurativa, a norma dell'art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo». 1.5. Tali principi devono essere ribaditi anche nell'interpretazione dell'art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n.633 del 1941. Dunque, correttamente la Corte di appello, tenuto conto dei motivi di appello, ha escluso che le collane sequestrate rientrino tra i beni tutelati dalla normativa del diritto di autore ex art. 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941, perché è incontestato che le collane furono destinate prima alle vendite al dettaglio, poi all'ingrosso: non si tratta di opere di arte figurativa destinata ad essere create in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, come invece ha ritenuto erroneamente il Tribunale. 2. Quanto alla tutela ex art. 2 n. 10 della legge n. 633 del 1941, deve rilevarsi che già il Tribunale ha escluso che i beni in sequestro possano essere qualificati quali opere di disegn, in base ad un accertamento in fatto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2.1. La Corte di appello non ha, però, correttamente escluso la sussistenza del carattere creativo richiesto per ottenere la tutela ex art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 perché ha ritenuto insussistente il requisito della creatività perché il prodotto era stato predivulgato, richiamando gli artt. 4 re. 6/2002 e 31 c.p.i.; ha ritenuto che difettino i caratteri di novità e individualità. 2.2. Tale conclusione non è corretta in diritto perché, secondo quanto affermato da Sez. 1 civ., n. 23292 del 13/11/2015, Rv. 637721 - 01, «... il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass 5089/04). Tale creatività non è costituita dall'idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione ...». Tali principi sono stati ribaditg da Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017, per cui le opere di disegno industriale sono proteggibilli se presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 I. aut., di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. 2.3. Si tratta, però, di un errore di diritto irrilevante rispetto al dispositivo, che la Corte di cassazione può correggere ex art. 619 cod. proc. pen.: risulta infatti indimostrato il valore artistico delle collane in sequestro. 2.4. Oltre agli elementi di prova già indicati dal Tribunale che escludono tale forma di tutela, deve rilevarsi che gli elementi di fatto indicati dalla ricorrente a sostegno della tesi della tutelabilità ex art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 non dimostrano l'esistenza del valore artistico delle collane in sequestro. Il ricorso deve avere una sua capacità dimostrativa perché Penuncia2:ione specifica dei motivi deve essere accompagnata dalla indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 2.4.1. Sul requisito del valore artistico, Sez. 1 civ., n. 23292 del 13/11/2015, Rv. 637721 - 01, in luogo di una definizione omnicomprensiva di valore artistico, ha fornito una serie di parametri di accertamento cui possa di volta in volta far riferimento il giudice di merito in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione. Si è così affermato che il valore artistico può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'ac:quisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. 2.4.2. Sez. 1 Civ., n. 7477 del 2017 ha affermato il principio di diritto secondo cui «Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la 7 ci pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista». 2.5. Gli elementi di fatto allegati al ricorso (cfr. pag. 10) non sorreggono la richiesta di annullamento della sentenza di assoluzione perché non dimostrano la sussistenza del valore artistico. Tali elementi concernono esclusivamente riconoscimenti su riviste - non specializzate artistiche - ma di settore (si tratta di articoli di bigiotteria); l'esposizione in fiere, non in mostre o musei. Inoltre, il valore di mercato che risulta dagli stessi atti (circa 20 euro) è incompatibile con quello elevato richiesto dalla giurisprudenza come indice del valore artistico. Neanche risulta la creazione da parte di un noto artista. Le interviste su YouTube dimostrano la diffusione sui social, non negli ambienti culturali ed istituzionali. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Sentenza Cassazione n. 30289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris