CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il 04/1)4/1961 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore In difesa di [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega orale. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, in data 16 settembre 2020, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio quanto ad [OSCURATO:PERSONA], e nel resto ha confermato, la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ambrosiano, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il Tuci e [OSCURATO:PERSONA] (oltre ad altri imputati) per i reati loro rispettivamente ascritti. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo 2 (concorso di più di tre persone nell'importazione dall'Olanda, nel trasporto e comunque nella detenzione di una rilevante quantità di cocaina: reato contestato come commesso il 7 giugno 2016). [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo 4 (concorso di più di tre persone nell'importazione dall'Olanda - il Caca in qualità di corriere - di 21 chilogrammi di cocaina, quantitativo stimato come ingente ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990: reato contestato come commesso il 29 settembre 2016). 1.1. La Corte di merito ha accolto le doglianze del Tuci, riferite solo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; mentre ha disatteso le lagnanze del Caca, che erano riferite in primo luogo al mancato esame della ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa ed al fatto che il convincimento di colpevolezza si fosse basato su dati congetturali e assertivi; in secondo luogo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 pur non essendovi prova della conoscenza, da parte del Caca, dell'entità dello stupefacente trasportato; in terzo luogc) al riconoscimento dell'aggravante del numero di persone, anch'esso non noto al Caca; in quarto luogo al diniego delle attenuanti generiche, in assenza di motivazione sul punto. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono 1:anto il Tuci quanto il Caca, con atti separati. 3. Il ricorso del Tuci consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena a lui applicata a titolo di aumento per la continuazione rispetto ad altra condanna passata in giudicato: aumento che doveva essere contenuto, per il ricorrente, in termini più proporzionati al fatto, in considerazione della mancata indicazione del quantitativo di stupefacente oggetto di contestazione. 4. Il ricorso del Caca consta di quattro motivi. 4.1. Con il primo, ampio motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione al percorso argomentativo che ha portato alla conferma della sua condanna: a fronte della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, in base alla quale il denaro consegnato dal Tuci al Caca non era destinato all'acquisto di cocaina in Olanda ma ad essere consegnato ad alcuni connazionali del ricorrente per essere poi inviato in Albania, la Corte di merito - come già il primo giudice - ha fondato il proprio convincimento su due soli dati indiziari, costituiti in sintesi: 1) dall'incontro tra il Caca e il Tuci la sera del 26 giugno 2016 a [OSCURATO:PERSONA] (occasione nella quale il Tuci consegnò al Caca una somma di denaro), dopodiché il Caca rientrò presso la sua residenza in provincia di Brescia con una connazionale, tale [OSCURATO:PERSONA], disattivando il telefono cellulare; 2) dal fatto che il Caca, dopo avere spento il telefono cellulare la sera del 26 giugno, lo riattivò nella tarda mattinata del 29 giugno 2016, in concomitanza con il rientro dall'Olanda del Tucii e poco prima di incontrare lo stesso Tuci a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di un così ridotto quadro indiziario, la difesa contestava la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi che lo componevano; tanto più che, come emerso dall'informativa finale della Questura di Milano, risultava che il telefono del Caca era stato riattivato anche il 27 giugno 2016, alle 23,34, in Gavardo-Sirmione. Ciò comportava che la ricostruzione accusatoria veniva travolta, perché veniva messo radicalmente in discussione l'elemento indiziante costituito dallo spostamento del Caca in Olanda, in un mezzo diverso da quello del Tuci, in concomitanza con il trasporto di droga. Nonostante ciò, la Corte ambrosiana ha replicato che, se non vi é prova della trasferta del Caca in Olanda, neppure vi é prova di una trasferta del medesimo in uglia o in Albania; e che la riattivazione dell'utenza il 27 giugno a Gavardo potrebbe essere stata effettuata da altra persona (la Befi) cui il telefono sarebbe stato lasciato in custodia (perché, secondo i giudici dell'appello, il Caca disponeva di un altro telefono). Il ricorrente contesta l'elaborazione argomentativa della Corte di merito, basata su dati probatori inesistenti o comunque su mere ipotesi e non in linea con i criteri enunciati dal secondo comma dell'art. 192 cod.proc.pen. per il ragionamento probatorio su basi indiziarie. Del pari, anche l'assunto che il Caca avrebbe avuto un altro telefono é del tutto congetturale e non ha alcun valore probatorio. A chiusura del motivo in esame, il deducente riepiloga alcuni arresti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi. 4.2. Con il secondo motivo, subordinatamente, il ricorrente lamenta violazione di legge con riguardo all'aggravante dell'ingente quantità, deducendo che non vi erano elementi per ritenere che il Caca fosse a conoscenza della quantità di droga trasportata, ancor più se si considerano i criteri elaborati dalle Sezioni Unite perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante del numero di concorrenti superiore a tre: anche a tale riguardo, il deducente evidenzia che non vi erano elementi deponenti per la consapevolezza, da parte del Caca, che più persone partecipassero al trasporto dello stupefacente, tanto più che egli aveva contatti esclusivamente con il Tuci. 4.4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, basato su una motivazione apparente e limitata al comportamento non collaborativo che il Caca avrebbe tenuto. 5. A fronte di pregressa richiesta di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avanzata dal Procuratore generale presso la Corte, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire una nota d'udienza con la quale, ribadendo che il ricorso é ammissibile in quanto volto a denunciare la violazione di specifiche disposizioni di legge, chiede che il ricorso venga assegnato ad altra Sezione, con conseguente fissazione della relativa udienza di trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Iniziando dal ricorso del Tuci, esso é inammissibile perché generico e riferito a valutazioni in termini di congruità della pena demandate in via esclusiva al giudice di merito, che ha peraltro diminuito la pena, precedentemente irrogata in primo grado a titolo di aumento per la continuazione con altro reato oggetto di sentenza irrevocabile, argomentando la determinazione con il buon comportamento processuale dell'imputato. Si rammenta che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 2. Venendo al ricorso del Caca, é in primo luogo priva di pregio la denuncia della violazione di legge processuale riferita all'art. 192, cod.proc.pen., contenuta nel primo motivo di doglianza e ribadita nella nota a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in replica alle conclusioni del Procuratore generale della Corte: basterà osservare che la giurisprudenza apicale di legittimità ha recentemente ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, é inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati rcorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (da ultimo vds. Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 2.1. Per il resto, il primo motivo del ricorso del Caca risulta proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto volto a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa e una diversa interpretazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), ed altresì a confutare il percorso argomentativo della Corte di merito in punto di tenuta logica e di convergenza indiziaria, laddove quest'ultima - pur attraverso un articolato ragionamento inferenziale - risulta argomentata in termini adeguati e non manifestamente illogici. Quanto all'alternativa prospettata dal ricorrente, secondo cui il denaro che il Tuci consegna a Caca dev'essere trasferito in Puglia per poi essere inviato in Albania, essa é del tutto priva di sostegno e non può essere presa in alcuna considerazione: si rammenta al riguardo che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., é necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioé desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Quanto poi al ragionamento probatorio della Corte di merito, basato sulla valutazione complessiva di alcuni indizi attraverso i quali si perviene all'affermazione di penale responsabilità del C:aca, deve innanzitutto considerarsi che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione parcellizzata ed atomistica dei singoli indizi ma deve procedere anche ad un esame globale degli stessi al fine di verificare se l'ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere superata (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321); al riguardo, si rammenta che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma é solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della c:ompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; e vds. la già citata Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227). 2.2. Una volta sgombrato il campo dalla ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dall'odierno ricorrente, appare corretto, adeguato e non manifestamente illogico il ragionamento della Corte ambrosiana basato sugli elementi valorizzati per ravvisarne la responsabilità a titolo di c:oncorso con il [OSCURATO:PERSONA] nell'importazione di 21 chilogrammi di cocaina, elementi costituiti: 1) dalla sicura ricezione del danaro raccolto dal Tuci, confermata non solo dall'incontro della sera del 26 giugno a [OSCURATO:PERSONA] tra il Tuci e il Caca, ma anche dall'azione attraverso la quale subito dopo il Tuci e il Caca, d'intesa tra loro, sventano il pedinamento nei loro confronti, nonché da quanto riferito il giorno dopo dal Tuci a tale Joti, compartecipe dell'operazione («é arrivato quello a prendere i soldi»); 2) dalla deduzione che dovesse necessariamente trattarsi di una somma cospicua, essendo la consegna della stessa circondata da particolari cautele; 3) dallo spegnimento del cellulare da parte del Caca una volta tornato a casa a Sirmione, dopo avere ricevuto la somma di danaro; 4) dalla riaccensione dell'apparecchio, il 29 giugno (ossia in seguito al supposto rientro in Italia dopo la trasferta olandese), allorché si reca a casa del Tuci a [OSCURATO:PERSONA]; 5) ma anche dalla richiesta del Caca, rivolta ad altro cittadino albanese il 21 giugno, qualche giorno prima della supposta trasferta in Olanda, di effettuargli una ricarica telefonica su un'utenza albanese (692900714), da cui la Corte di merito deduce - in modo del tutto logico - che l'odierno ricorrente intendeva farne uso a breve, al posto di quella normalmente utilizzata. L'elemento di contrasto agli indizi così coordinati, indicato dalla difesa, costituito dall'istantanea riaccensione del cellulare in zona Gavardo-Sirmione alle 23.34 del 27 giugno, é stato spiegato dalla Corte di merito in termini di compatibilità con gli spostamenti del Caca e con il fatto che egli, tornando a Sirmione da [OSCURATO:PERSONA] in compagnia di una connazionale ([OSCURATO:PERSONA]), avrebbe consegnato a costei il cellulare fino al suo rientro in Italia, tant'é che egli, la sera del 26 giugno, spegne il cellulare a Sirmione mentre é assieme alla Befi, e lo riaccende il 29, poco prima di essere segnalato dagli investigatori nuovamente assieme alla Befi (lo rispegnerà alle 15, appena arrivato dal Tuci per la consegna dello stupefacente, per poi riaccenderlo alle 22.07, una volta tornato a Gavardo). In definitiva la conclusione tratta dalla Corte di merito - che appare, alla luce degli elementi illustrati nella sentenza impugnata, tutt'altro che peregrina ed anzi assistita da sicura logicità - é nel senso che l'istantanea accensione del cellulare nella tarda serata del 27 giugno in zona Gavardo - Sirmione fu concordata con la Befi, per evidenti finalità di depistaggio e/o di precostituzione di una prova a favore. Pur a fronte della deduttività del dato, si osserva che lo stesso é stato correttamente coordinato con gli altri elementi dianzi rappresentati (e con l'accertata e incontestata responsabilità del Tuci per il medesimo reato) e ciò consente di assicurare al ragionamento della Corte di merito un'adeguata tenuta logica: giova, a tal proposito, rammentare ulteriormente che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata é circoscritto alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente, che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti e altri, Rv. 234989; in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007, Messina e altro, Rv. 235716; Sez. 2, Sentenza n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227): evenienza che, per le considerazioni che precedono, non si é verificata nella specie. 2.3. Il secondo motivo di ricorso del Caca é, a sua volta, manifestamente infondato, a considerare che, alla stregua della ricostruzione operata dalla Corte di merito, il Caca era necessariamente consapevole dell'entità dello stupefacente da approvvigionare, peraltro utilizzando una somma di danaro che - per le ragioni correttamente illustrate dai giudici milanesi doveva essere necessariamente ingente, avuto riguardo alle cautele da cui é stata circondata la consegna della somma stessa. Del resto, é noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod.pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore del:erminato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643). 2.4. Del pari é manifestamente infondato il terzo motivo di doglianza: la Corte di merito chiarisce che Caca era necessariamente consapevole del fatto che alla spedizione in Olanda per l'acquisto della partita di cocaina partecipavano sia il Tuci che lo Joti (che accompagnava il Tuci nel viaggio ad Amsterdam), avendo anch'egli preso parte alla trasferta, come emerso alla luce degli elementi esaminati supra a proposito delle lagnanze rassegnate con il primo motivo di doglianza; e comunque, anche per quanto concerne questa aggravante, trova applicazione il disposto dell'art. 59, comma 2, cod.pen., richiamato in relazione al prec:edente motivo. 2.5. Ed ancora, é manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso. Il diniego delle attenuanti generiche viene motivato non solo con la mancanza di un comportamento collaborativo da parte del Caca, ma anche con il rinvio alle ragioni poste a base dell'analoga decisione del Tribunale e con l'assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, Sentenza n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). 3. E', infine, appena il caso di osservare, a proposito della nota a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 21 aprile 2021, che non é possibile prendere in esame la richiesta di assegnazione del ricorso ad altra Sezione: richiesta che, indipendentemente dalle ragioni per le quali essa é stata avanzata (non evincibili dalla nota presentata in atti), non poggia su alcuna delle statuizioni tabellari in base alle quali i ricorsi vengono assegnati per la trattazione alle diverse Sezioni in cui questa Corte é articolata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e co