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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07574/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è espresso in modo del tutto generico e senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata, che non ha affatto fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato su mere presunzioni (come sostiene il ricorrente, nonostante nell'appello non si fosse formulata doglianza alcuna in ordine a detto profilo), ma ha adeguatamente evidenziato che le concrete modalità del fatto e i plurimi e gravi precedenti penali a carico (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso) ostavano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Il motivo dedotto, dunque, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della sentenza di appello, non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure.

Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso — con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è espresso in modo del tutto generico e senza alcun reale confronto con la sentenza impugnata, che non ha affatto fondato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato su mere presunzioni (come sostiene il ricorrente, nonostante nell'appello non si fosse formulata doglianza alcuna in ordine a detto profilo), ma ha adeguatamente evidenziato che le concrete modalità del fatto e i plurimi e gravi precedenti penali a carico (tra cui una condanna per associazione di stampo mafioso) ostavano all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il motivo dedotto, dunque, non è idoneo a introdurre nel giudizio di legittimità una critica ragionata alla motivazione della sentenza di appello, non permettendo al Giudice di legittimità di percepire con esattezza l'oggetto delle censure. Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma — giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07574/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris