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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19541/2026

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il 18/09/1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ARilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione escluso l'estinzione delle pene per effetto della recidiva qualificata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la recidiva non preclude necessariamente l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen., dovendo essere dichiarata nel giudizio di merito e avere ad oggetto condanne antecedenti a quella per la quale viene invocata la causa prevista dal suddetto art. 172, e potendo i suoi effetti indiretti prodursi solamente in caso di giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, in sede di opposizione al provvedimento con cui de plano si rigettava la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, si evidenzia che: - nel caso in esame due sono le pronunce divenute irrevocabili durante il tempo necessario al maturare della prescrizione della pena invocata e precisamente la sentenza della Corte di appello di Bologna divenuta irrevocabile il 28/10/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 7/02/2018, nella quale è stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, Cod. pen., e la sentenza del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile il 9/09/2021, nella quale è stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.; - dall'esame del certificato del casellario giudiziale emerge che in ambedue i citati provvedimenti giudiziari la recidiva qualificata è stata applicata dal Giudice del merito senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non poste dunque in giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; - pertanto, nessuno spazio trovano le argomentazioni addotte dalla difesa relative agli effetti preclusivi all'ostacolo della recidiva rappresentati dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poste in giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto all'aggravante, stante l'assenza di effetti negativi prodotti in concreto sulla posizione dell'imputato; - sul punto, peraltro, si osserva che la sentenza di legittimità richiamata si limita ad escludere l'effetto ostativo della recidiva rispetto alle sole attenuanti generiche riconosciute in regime di prevalenza; - deve, quindi, ribadirsi il contenuto dell'ordinanza opposta; - non pare superfluo precisare che nel periodo di prescrizione decennale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato, come da certificato del casellario giudiziale, altra condanna irrevocabile il 5/05/2018 per il delitto di furto tentato commesso in data 31 gennaio 2013; - anche 1tale condanna risulta ostativa ex art. 172, comma 7, cod. pen., riferendosi ad un delitto della stessa indole rispetto al reato di rapina per il quale il suddetto è stato condannato, con sentenza dei G.i.p. del 'Tribunale di Ravenna irrevocabile il 7/01/2023, a pena di cui si chiede l'estinzione; - pertanto, nel periodo di prescrizione decennale si è verificata la duplice condizione ostativa di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., con conseguente impossibilità di accordare al caso di specie l'estinzione della pena per il decorso del tempo.

Considerato che col ricorso si prospettano, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Secondo cui, invero, l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165).

E secondo cui in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd.

"aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877).

Osservato, pertanto, che il ricorso, nel quale il difensore insiste sull'estinzione della pena per decorso del tempo senza neppure rapportarsi con l'ulteriore causa ostativa ex art. 172, comma settimo, cod. pen., individuata dall'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 18/09/1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ARilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione escluso l'estinzione delle pene per effetto della recidiva qualificata, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la recidiva non preclude necessariamente l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen., dovendo essere dichiarata nel giudizio di merito e avere ad oggetto condanne antecedenti a quella per la quale viene invocata la causa prevista dal suddetto art. 172, e potendo i suoi effetti indiretti prodursi solamente in caso di giudizio di equivalenza o di prevalenza delle circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti generiche - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, in sede di opposizione al provvedimento con cui de plano si rigettava la richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo, si evidenzia che: - nel caso in esame due sono le pronunce divenute irrevocabili durante il tempo necessario al maturare della prescrizione della pena invocata e precisamente la sentenza della Corte di appello di Bologna divenuta irrevocabile il 28/10/2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 7/02/2018, nella quale è stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 4, Cod. pen., e la sentenza del Tribunale di Lodi, divenuta irrevocabile il 9/09/2021, nella quale è stata riconosciuta la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen.; - dall'esame del certificato del casellario giudiziale emerge che in ambedue i citati provvedimenti giudiziari la recidiva qualificata è stata applicata dal Giudice del merito senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non poste dunque in giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; - pertanto, nessuno spazio trovano le argomentazioni addotte dalla difesa relative agli effetti preclusivi all'ostacolo della recidiva rappresentati dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche poste in giudizio di equivalenza o prevalenza rispetto all'aggravante, stante l'assenza di effetti negativi prodotti in concreto sulla posizione dell'imputato; - sul punto, peraltro, si osserva che la sentenza di legittimità richiamata si limita ad escludere l'effetto ostativo della recidiva rispetto alle sole attenuanti generiche riconosciute in regime di prevalenza; - deve, quindi, ribadirsi il contenuto dell'ordinanza opposta; - non pare superfluo precisare che nel periodo di prescrizione decennale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato, come da certificato del casellario giudiziale, altra condanna irrevocabile il 5/05/2018 per il delitto di furto tentato commesso in data 31 gennaio 2013; - anche 1tale condanna risulta ostativa ex art. 172, comma 7, cod. pen., riferendosi ad un delitto della stessa indole rispetto al reato di rapina per il quale il suddetto è stato condannato, con sentenza dei G.i.p. del 'Tribunale di Ravenna irrevocabile il 7/01/2023, a pena di cui si chiede l'estinzione; - pertanto, nel periodo di prescrizione decennale si è verificata la duplice condizione ostativa di cui all'art. 172, comma 7, cod. pen., con conseguente impossibilità di accordare al caso di specie l'estinzione della pena per il decorso del tempo. Considerato che col ricorso si prospettano, inoltre, enunciati ermeneutici in palese contrasto col dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo cui, invero, l'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero in un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa (Sez. 1, n. 4095 del 10/12/2019, dep. 2020, Figliomeni, Rv. 278165). E secondo cui in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd. "aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena (Sez. 1, n. 13794 del 13/03/2025, Boccia, Rv. 287877). Osservato, pertanto, che il ricorso, nel quale il difensore insiste sull'estinzione della pena per decorso del tempo senza neppure rapportarsi con l'ulteriore causa ostativa ex art. 172, comma settimo, cod. pen., individuata dall'ordinanza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M
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