CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il delitto di evasione dell'art. 385 cod. pen.; Ritenuto che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione. a pervenire a un rinnovato esame del merito della regiudicanda nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con motivazione congrua ed esaustiva e, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha valutato che le modalità del fatto fossero ostative ad un giudizio di tenuità dell'offesa, in quanto l'allontanamento era avvenuto di notte, per un ampio lasso di tempo, e il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione rispetto allo stesso (pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato che alle medesime conclusioni si espone il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del proprio apprezzamento i numerosi precedenti penali del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1