CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentazione corretta, puntuale e lineare (in relazione alla piena riferibilità dei dati trascritti nel referto di PS contene* l'accusa calunniosa al narrato del ricorrente: cfr pag. 7 della sentenza) 4&—Pel-~ traserittcrirrsentral-st-vechatil, tale da porre la relativa valutazione a! riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.