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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03452/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal ConsiAliere [OSCURATO:PERSONA]; L1t env , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 08/01/2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata frode in commercio di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 515, 42 e 43 cod. pen. in quanto non è stato accertato la sussistenza del dolo.

La difesa deduce che la Corte di appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della fattispecie contestata senza verificare la sussistenza della consapevolezza della carenza del marchio attestante l'autentico rilascio della certificazione [OSCURATO:PERSONA] sul pellet acquistato e, di conseguenza, la consapevolezza della non conformità del pellet alla certificazione predetta.

Piuttosto, la Corte avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico in capo all'imputato per la sola circostanza che questi fosse titolare di una impresa operante nel settore del pellet.

Tali argomenti risultano ribaditi nella memoria difensiva datata 4/12/2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si articola in un motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, mediante la denuncia della violazione di legge, mira a una lettura alternativa del compendio probatorio omettendo, peraltro, di confrontarsi compiutamente con la motivazione contestata.

Il ricorso, infatti, investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

2. Nel caso di specie, la sentenza d'appello, ha desunto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] della qualità di titolare di una impresa individuale operante nel settore della vendita di pellet e come tale da ritenersi esperto con riguardo alle certificazioni [OSCURATO:PERSONA]: quale sia il soggetto che le rilascia e quale sia il marchio grafico caratteristico e le informazioni da esso desumibili.

Ha, quindi, ritenuto che la configurabilità del dolo generico non poteva ritenersi esclusa dalle analisi operate da un ente diverso da quello abilitato al rilascio l'anzidetta certificazione o dal costo del prodotto, rilevando come i prodotti fosse privi del marchio grafico esclusivo della certificazione [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, delle sigle che lo corredano per permettere l'individuazione del paese di origine e dell'azienda certificatrice.

Tale motivazione resiste a censure difensive che si incentrano sulla qualità del prodotto e su una dichiarazione di conformità differente da quella che avrebbetp consentito di apporre la dicitura "conforme alla normativa [OSCURATO:PERSONA]", così riproponendo argomenti che la Corte territoriale aveva esaminato e disatteso con considerazioni prive di profili di manifesta illogicità.

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal ConsiAliere [OSCURATO:PERSONA]; L1t env , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 08/01/2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di tentata frode in commercio di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 515, 42 e 43 cod. pen. in quanto non è stato accertato la sussistenza del dolo. La difesa deduce che la Corte di appello ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo della fattispecie contestata senza verificare la sussistenza della consapevolezza della carenza del marchio attestante l'autentico rilascio della certificazione [OSCURATO:PERSONA] sul pellet acquistato e, di conseguenza, la consapevolezza della non conformità del pellet alla certificazione predetta. Piuttosto, la Corte avrebbe ritenuto sussistente il dolo generico in capo all'imputato per la sola circostanza che questi fosse titolare di una impresa operante nel settore del pellet. Tali argomenti risultano ribaditi nella memoria difensiva datata 4/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si articola in un motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, mediante la denuncia della violazione di legge, mira a una lettura alternativa del compendio probatorio omettendo, peraltro, di confrontarsi compiutamente con la motivazione contestata. Il ricorso, infatti, investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Nel caso di specie, la sentenza d'appello, ha desunto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] della qualità di titolare di una impresa individuale operante nel settore della vendita di pellet e come tale da ritenersi esperto con riguardo alle certificazioni [OSCURATO:PERSONA]: quale sia il soggetto che le rilascia e quale sia il marchio grafico caratteristico e le informazioni da esso desumibili. Ha, quindi, ritenuto che la configurabilità del dolo generico non poteva ritenersi esclusa dalle analisi operate da un ente diverso da quello abilitato al rilascio l'anzidetta certificazione o dal costo del prodotto, rilevando come i prodotti fosse privi del marchio grafico esclusivo della certificazione [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, delle sigle che lo corredano per permettere l'individuazione del paese di origine e dell'azienda certificatrice. Tale motivazione resiste a censure difensive che si incentrano sulla qualità del prodotto e su una dichiarazione di conformità differente da quella che avrebbetp consentito di apporre la dicitura "conforme alla normativa [OSCURATO:PERSONA]", così riproponendo argomenti che la Corte territoriale aveva esaminato e disatteso con considerazioni prive di profili di manifesta illogicità. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della
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