Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14911/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali la stessa è stata riconosciuta colpevole e condannata con le nove sentenze irrevocabili indicate nel medesimo provvedimento.

Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto che per alcuni dei reati (tutte violazioni dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 convertito nella

I. n. 48/2017, c.d. 'daspo urbano') in sede di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione 'interna', escludeva la sussistenza di elementi dai quali desumere che tutte le violazioni di legge fossero l'espressione di un medesimo disegno criminoso.

2. Avverso la citata ordinanza la condannata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione apparente ed illogica rispetto alla esclusione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso alla base di tutti i reati contravvenzionali oggetto della richiesta.

Al riguardo, osserva che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto che l'elemento soggettivo in tutti i casi era rappresentato dal dolo e che i reati erano tutti della stessa specie e commessi in un arco temporale non particolarmente rilevante, ma che ciò nonostante aveva escluso la fondatezza della richiesta dando unicamente rilievo alla personalità recidivante della condannata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

22. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dalla ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).

2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950).

2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 7-3.

Ciò posto, la ordinanza impugnata sfugge a censura nella parte in cui - con / motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - ha escluso la invocata continuazione tra i reati di cui alle nove sentenze indicate nella originaria 3richiesta osservando che - pur essendo stata la riconosciuta la continuazione c.d. 'interna' in sede di cognizione per alcuni dei reati - le violazioni di legge in questione avevano tutte carattere estemporaneo e non preordinato e che, comunque, non vi erano elementi per ritenere che la odierna ricorrente, sin dalla commissione del primo reato contravvenzionale del 24 maggio 2022 avesse già programmato anche quelli successivi consumati nell'arco di vari mesi, apparendo gli stessi piuttosto l'espressione di una scelta di vita improntata alla violazione della legge in modo ripetuto, come tale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

3.1. Tale coerente motivazione si pone nell'alveo della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame e che, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare - come verificatosi nella fattispecie - la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01).

3.2. Pertanto, le logiche argomentazioni adottate dal giudice dell'esecuzione non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in parte rivalutative.

4. Al rigetto della impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRorr:,, H 2 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] u [OSCURATO:PERSONA],T, IZTARTO Mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati per i quali la stessa è stata riconosciuta colpevole e condannata con le nove sentenze irrevocabili indicate nel medesimo provvedimento. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere dato atto che per alcuni dei reati (tutte violazioni dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 convertito nella I. n. 48/2017, c.d. 'daspo urbano') in sede di cognizione era stata già riconosciuta la continuazione 'interna', escludeva la sussistenza di elementi dai quali desumere che tutte le violazioni di legge fossero l'espressione di un medesimo disegno criminoso. 2. Avverso la citata ordinanza la condannata, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione apparente ed illogica rispetto alla esclusione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso alla base di tutti i reati contravvenzionali oggetto della richiesta. Al riguardo, osserva che lo stesso giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto che l'elemento soggettivo in tutti i casi era rappresentato dal dolo e che i reati erano tutti della stessa specie e commessi in un arco temporale non particolarmente rilevante, ma che ciò nonostante aveva escluso la fondatezza della richiesta dando unicamente rilievo alla personalità recidivante della condannata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 22. Come è noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dalla ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). 2.1. L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). 2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833). 7-3. Ciò posto, la ordinanza impugnata sfugge a censura nella parte in cui - con / motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - ha escluso la invocata continuazione tra i reati di cui alle nove sentenze indicate nella originaria 3richiesta osservando che - pur essendo stata la riconosciuta la continuazione c.d. 'interna' in sede di cognizione per alcuni dei reati - le violazioni di legge in questione avevano tutte carattere estemporaneo e non preordinato e che, comunque, non vi erano elementi per ritenere che la odierna ricorrente, sin dalla commissione del primo reato contravvenzionale del 24 maggio 2022 avesse già programmato anche quelli successivi consumati nell'arco di vari mesi, apparendo gli stessi piuttosto l'espressione di una scelta di vita improntata alla violazione della legge in modo ripetuto, come tale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. 3.1. Tale coerente motivazione si pone nell'alveo della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame e che, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare - come verificatosi nella fattispecie - la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01). 3.2. Pertanto, le logiche argomentazioni adottate dal giudice dell'esecuzione non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in parte rivalutative. 4. Al rigetto della impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRorr:,, H 2 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] u [OSCURATO:PERSONA],T, IZTARTO Mar
Sentenza Cassazione n. 14911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris