CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di MateraUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concluso per il rigettodel ricorso, come da requisitoria depositata in atti.sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si èrichiamato al ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Matera, adito nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali rappresentanti legali,quale socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,come si legge dalle relative istanze di riesame) avverso il decreto emesso il 26febbraio 2026 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diMatera aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ilsequestro preventivo di un fabbricato residenziale (ex [OSCURATO:PERSONA]) sito nelComune di Matera, in riferimento alla denunciata commissione, in concorso con icoindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Marzio delreato di cui agli artt. 110 e 113 cod. pen. 44, lettera b), d.P.R. 380/2001 (e per isoli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche di quello di cui all'art. 19, comma 6, legge n. 241 del1990)2. Avverso detta ordinanza, tramite i propri difensori di fiducia, Raffaeledue articolati motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 3 della leggedella Regione Basilicata n. 25 del 2009 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), per avere erroneamenteescluso che il progetto come assentito con la SCIA alternativa al permesso dicostruire di cui al protocollo n. 110.406 del 12 ottobre 2023 (SCIA 2) nonpotesse usufruire dell'incremento premiale previsto per gli edifici che presentinocriticità sotto il profilo strutturale, sismico, energetico o funzionale in quanto lesoluzioni migliorative proposte erano in parte sovrapponibili a quelle giàprogettate con la SCIA prot. n. 20.567 del 2 marzo 2023 (SCIA 1), di cui quellerealizzate dopo il 23 marzo 2023 presentavano già un livello di prestazioniparticolarmente elevato, laddove invece, come di contro rilevato al momento delsequestro e confermato nell'ordinanza impugnata, l'immobile, ancora in fase dicostruzione, era costituito, come evidente anche nella foto riprodotta nel decretodi sequestro, da uno scheletro circondato da impalcature ed è tuttora privo degliimpianti fotovoltaici dimensionati per ciascuna unità immobiliare, illuminazionead alta efficienza, vetrate a bassa emissività, materiali isolanti naturali, impiantidi climatizzazione ad elevata efficienza.In definitiva, i miglioramenti previsti dal “[OSCURATO:PERSONA]” risultanoprogettati ma non ancora realizzati, né tantomeno ultimati e la stessa legge dellaRegione Basilicata n. 25 del 2009, al comma 2-bis dell'art. 3, consenteesplicitamente l'applicazione della disciplina oltre che in caso di interventistraordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche agli edificiresidenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità,senza prevedere tuttavia l'ulteriore condizione evidenziata dal Tribunale che ilprogetto di variante debba contemplare parametri ulteriori e diversi rispetto aquelli già assentiti; per cui non vi sarebbe alcuna ragione logica né giuridica perritenere inapplicabile la disciplina del cd. “[OSCURATO:PERSONA]” in relazione al progettopresentato con la seconda SCIA, atteso che il primo progetto, pur ricorrendone ipresupposti, non aveva fruito del bonus costituito dall'incremento della superficieutile del 40% previsto dall'art. 3, comma 1, L.R. cit. per gli interventi specificatidall'art. 11, comma 9, lettere a), c) ed e), della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.2.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione dell'art. 7 dellalegge della Regione Basilicata n. 25 del 2009 e l'omessa motivazione,graficamente assente, in ordine alla specifica censura con cui si evidenziava cheil progetto di cui alla prima SCIA non aveva usufruito di alcuna premialità, postoche non vi era stato aumento di SUL e che la possibilità di distribuire le superficisu 11 livelli era consentito dallo strumento urbanistico nel rispetto dell'altezzamassima di 36 m, come previsto dall'art. 17 delle NTA del piano di lottizzazione,e che, in ogni caso, l'incremento di un livello in caso di demolizione ericostruzione, non può essere considerato un bonus, trattandosi di una previsionenormativa ordinaria applicabile a tutti gli interventi di questo tipo in zona T3.Si richiama in tal senso la [OSCURATO:PERSONA] della L.R. n. 25 del 2009cit., che ha espressamente escluso dal divieto di cumulo le previsioni normativeunilaterali degli strumenti urbanistici che consentano volumetrie aggiuntive, perlo più connesse alla riqualificazione dei luoghi, in particolari contesti.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso inquanto, al di là della formale doglianza per violazione di legge, nella sostanza Ilprimo motivo di impugnazione attinge al merito richiamando l'avvenutomiglioramento dell'edificio ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 2009; quanto alsecondo motivo non si coglie il difetto di motivazione denunciato, atteso che iricorrenti insistono sulla circostanza di fatto per cui la SCIA1 non aveva usufruitodi nessuna premialità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 In via pregiudiziale, ed assorbente rispetto alle censure articolate inricorso (peraltro protese ad una sostanziale censura della motivazione, nonconsentita dalla legge in sede di ricorso per cassazione con riferimento allamateria dei sequestri preventivi, ex art. 324 cod. proc. pen.), si osserva che gliindagati hanno, davanti a questa Corte, presentato ricorso in proprio, perottenere il dissequestro di beni di cui, come emerge dall'ordinanza del Tribunaledel riesame, non censurata sul punto, non sono proprietari in quantoappartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui il [OSCURATO:PERSONA] èrappresentante legale e il [OSCURATO:PERSONA] era rappresentante legale alla data in cui èstata presentata la SCIA del 24 dicembre 2024.1.2. Ebbene, posto che la legge riconosce all'indagato la legittimazione,astratta, a presentare istanza di riesame ed al successivo ricorso percassazione, occorre comunque che a tale astratta legittimazione corrisponda uninteresse attuale e concreto.Sul punto, con la sentenza Calvarese, la Corte ha chiaramente affermatoche la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ovealleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione delsequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario perl'ammissibilità di ogni impugnazione. (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep.2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).In motivazione, le Sezioni Unite, nel prendere le mosse, ai finidell'ammissibilità dell'impugnazione, dalla richiamata distinzione tra lalegittimazione e l'interesse, hanno affermato che trattasi di requisiti che devonoconcorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievoassorbente ed esclusivo. In tema, vengono infatti in rilievo anche le normegenerali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogatedalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicandotre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sonostate sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."),individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse allaproposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative -come indicato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamentesovrapponibili. Le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano ildiverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concretointeresse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiaratainammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorieastrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio diammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione dellasussistenza di un interesse concreto e attuale.In tale contesto, dunque, la sussistenza dell'interesse ad impugnare nonpuò presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chiimpugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt.568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. L'impugnazione èdunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati dispongaanche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva divantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettivagiuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. Ciò significache l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoieffetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sullacosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto inrelazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiformeingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altritermini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio suipresupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisionenon vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione diun pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelatedall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.1.3. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, nénecessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; intal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parteche lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto chel'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui,una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile auna situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento enon solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazionead una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi edeconomici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizionigiuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità (In tal senso si vedada ultimo si veda da ultimo Sez. 3, n. 22848 del 31/03/2026, Rv. 290186 -01).1.4. Va altresì chiarito che i medesimi principi non mutano neppurequando l'indagato sia altresì socio della società titolare dei beni, essendocomunque necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agirenell'interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024,Grazioli, Rv. 286321 - 01; conf. da ultimo, Sez. 3, n. 12089 del 18/02/26,n.m.; analogamente si è ritenuto che "il singolo socio non è legittimato adimpugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni diproprietà di una società (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 -01; conf. Sez. 3, n. 8016 del 28/01/2026; Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025;Sez. 3, n. 18815 dl 02/04/2025; non massimate).1.5. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame, harigettato nel merito il ricorso, senza peraltro alcun riferimento alla pregiudizialequestione relativa all'interesse degli indagati alla presentazione del gravameanche in proprio, i quali, tuttavia, anche in sede di ricorso per Cassazione, nullahanno addotto sul punto del proprio interesse.Ne discende l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto dagliindagati quali persone fisiche in carenza di specifica deduzione in ordineall'interesse attuale e concreto, quale perimetrato dall'insegnamento delle Sez.U Calvarese, alla restituzione di beni della persona giuridica.2. Osserva infine il Collegio che, del vero, neppure risultano allegate alricorso le procure speciali che avrebbero dovuto essere necessariamenterilasciate al difensore/i per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 2,Sentenza n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321 - 01; Sez. 5, n. 2465 del24/09/2018, dep. 18/01/2019, Rv. 275257 - 01); l’unica procura speciale inprovvedimento impugnato - rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA], risulta privadi qualsivoglia riferimento alla fonte dei poteri di rappresentanza dell’Ente e,comunque, del tutto generica quanto al suo oggetto; per cui, non potendocomunque ritenersi validamente istaurato il rapporto giuridico processuale, ilricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto del potere dirappresentanza.3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa deiricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese delprocedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nellamisura di euro 3.000,00 per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]